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Document 32001R2245

Regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione, del 19 novembre 2001, che modifica gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti applicati alla Repubblica federale di Iugoslavia

GU L 303 del 20.11.2001, pp. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogato da 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2245/oj

32001R2245

Regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione, del 19 novembre 2001, che modifica gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti applicati alla Repubblica federale di Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 20/11/2001 pag. 0017 - 0019


Regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione

del 19 novembre 2001

che modifica gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti applicati alla Repubblica federale di Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per determinati prodotti tessili originari della Repubblica federale di Iugoslavia.

(2) In seguito ai mutamenti politici dell'ottobre 2000, la Repubblica federale di Iugoslavia partecipa a tutti gli effetti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e beneficia a pieno titolo del regime comunitario delle preferenze autonome per i paesi dei Balcani occidentali istituito con regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2563/2000(4).

(3) Prima di poter conferire un mandato di negoziato per un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili, occorre risolvere con la Repubblica federale di Iugoslavia alcune questioni connesse al commercio estero e ai controlli doganali.

(4) Dato che gli scambi di determinate categorie di prodotti tessili sono attualmente bloccati per esaurimento dei contingenti, la Repubblica federale di Iugoslavia ha chiesto un aumento del 20 % dei contingenti per queste categorie.

(5) Occorre aumentare i livelli di tutti i contingenti per la Repubblica federale di Iugoslavia, come si era fatto per il 2000 nel caso della Croazia e della Bosnia-Erzegovina con il regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio(5), prima di negoziare accordi tessili bilaterali con questi due paesi.

(6) L'aumento dovrebbe essere stabilito in base al tasso di aumento dei contingenti per categoria indicato nel protocollo complementare all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sul commercio dei prodotti tessili, concluso con decisione 90/649/CEE del Consiglio(6).

(7) Questa maggiorazione globale dovrebbe poi essere ripartita tra le categorie più richieste entro i limiti dell'aumento auspicato dalla Repubblica federale di Iugoslavia.

(8) I livelli contingentali maggiorati dovrebbero applicarsi sin dall'inizio del 2001, in modo da soddisfare determinate richieste di importazioni in sospeso.

(9) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, definito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 60.

(3) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(4) GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.

(5) GU L 2 del 5.1.2000, pag. 51.

(6) GU L 352 del 15.12.1990, pag. 120.

ALLEGATO

Gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue:

1) L'allegato III B è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO III B

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO VI

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4

REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA

>SPAZIO PER TABELLA>"

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