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Document 32001R1725

    Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo

    GU L 234 del 1.9.2001, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1717

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1725/oj

    32001R1725

    Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo

    Gazzetta ufficiale n. L 234 del 01/09/2001 pag. 0006 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio

    del 23 luglio 2001

    riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità europea è preoccupata per la presenza di mine terrestri antipersona e di altri ordigni inesplosi nelle zone dove comunità civili cercano di superare le conseguenze di un conflitto armato.

    (2) Le mine terrestri antipersona causano sofferenze e perdite di vite umane e ostacolano gravemente lo sviluppo economico, il ritorno dei profughi e degli sfollati, l'inoltro degli aiuti umanitari, la ricostruzione, la riabilitazione e il ripristino di normali condizioni sociali.

    (3) La Comunità è determinata ad apportare il suo pieno contributo alla completa eliminazione, nei prossimi anni, delle mine terrestri antipersona in tutto il mondo.

    (4) La Comunità e i suoi Stati membri hanno dato il contributo più rilevante alle iniziative prese a livello internazionale per ovviare al dramma delle mine terrestri antipersona.

    (5) Poiché il processo finalizzato alla completa eliminazione delle mine terrestri antipersona si trova ancora nella fase iniziale, è opportuno che la Comunità continui a svolgere con decisione un ruolo guida fintantoché l'obiettivo non sarà stato totalmente raggiunto.

    (6) Il presente regolamento è la risposta diretta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa).

    (7) I contributi finanziari dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria ai paesi terzi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e firmatari della convenzione di Ottawa.

    (8) L'azione comunitaria contro le mine è spesso parte integrante di iniziative di aiuto umanitario, di riabilitazione, di ricostruzione o di sviluppo, pur rimanendo un'attività discreta e specializzata, con priorità, esigenze organizzative e imperativi politici propri.

    (9) Gli interventi già in corso o futuri attuati nell'ambito di dette iniziative e dei programmi quadro di ricerca e sviluppo di tecnologie a scopi di lotta contro le mine continueranno ad essere finanziati mediante linee di bilancio specifiche, cui il presente regolamento fornirà, ove opportuno, sostegno, completamento e coordinamento.

    (10) Perché la Comunità possa contribuire efficacemente alle iniziative di prevenzione contro le mine, sarà necessario prevedere, parallelamente ad un'azione della Comunità nel campo della distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno, anche operazioni di distruzione delle scorte di simili mine.

    (11) La ricerca scientifica dovrebbe essere intensificata, al fine di sviluppare tecnologie volte a facilitare l'individuazione delle mine e ad identificare con maggiore precisione le zone colpite.

    (12) È essenziale che la Comunità sia in grado di controllare l'efficacia delle azioni di sminamento da essa finanziate. Essa deve quindi ricorrere a strumenti tecnici adeguati comprese, ove necessario, tecnologie militari.

    (13) Scopo del presente regolamento è costituire la base per un'impostazione coerente ed efficace dell'azione comunitaria contro le mine nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, promuovendo l'elaborazione di una strategia integrata in stretto coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale in tutte le fasi dell'azione contro le mine.

    (14) Tale impostazione non dovrebbe precludere interventi comunitari in seguito a emergenze umanitarie, ovunque si verifichino.

    (15) Dette azioni devono inoltre essere in linea con la politica estera dell'Unione europea nel suo complesso, compresa la politica estera e di sicurezza comune.

    (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2).

    (17) Data la minaccia che rappresenta per la vita umana e la dimensione mondiale che ha, il problema delle mine terrestri antipersona richiede procedure decisionali efficaci, flessibili e, ove necessario, rapide per il finanziamento delle azioni della Comunità.

    (18) La Comunità dovrebbe garantire la massima trasparenza nell'esecuzione dell'assistenza finanziaria e procederà a controlli rigorosi del modo in cui vengono impiegati i fondi assegnati.

    (19) La tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi e le altre irregolarità sono parte integrante del presente regolamento.

    (20) Le operazioni di cui al presente regolamento rientrano nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo e sono necessarie per raggiungere uno degli scopi del trattato. Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308.

    (21) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo(3) prevede una dotazione finanziaria per l'attuazione di tutte le azioni comunitarie contro le mine, comprese le azioni di cui al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione delle azioni della Comunità contro le mine terrestri antipersona nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione nei paesi terzi, promuovendo al contempo una strategia sistematica e coerente di sminamento a scopo umanitario, quale risposta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (in seguito denominata "convenzione di Ottawa").

    2. Le azioni di cui al presente regolamento si svolgono nel territorio di paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo o sono direttamente legate a situazioni verificatesi in tali paesi, specie in quelli che cercano di superare le conseguenze di conflitti.

    Le azioni contro le mine devono essere integrate in tutte le strategie specifiche e di cooperazione per i suddetti paesi terzi che subiscono le conseguenze delle mine terrestri antipersona.

    Articolo 2

    1. Le operazioni comunitarie ai sensi del presente regolamento sono volte a sostenere i paesi che subiscono le conseguenze provocate dalle mine terrestri antipersona ai fini della creazione delle condizioni necessarie per il loro sviluppo economico e sociale:

    a) favorendo l'elaborazione, il monitoraggio e l'applicazione di una strategia civile di azione contro le mine;

    b) assistendo i paesi colpiti nell'attuazione della convenzione di Ottawa;

    c) creando e sostenendo strutture internazionali e risorse locali nei paesi colpiti per attuare con la massima efficacia le azioni contro le mine;

    d) facendo fronte alle emergenze umanitarie, prevenendo gli incidenti e contribuendo alla riabilitazione delle vittime delle mine;

    e) incentivando la sperimentazione all'interno del paese e l'introduzione di attrezzature e di tecnologie appropriate per l'azione contro le mine;

    f) promuovendo il coordinamento con gli utilizzatori finali dell'attrezzatura di sminamento nelle fasi iniziali della ricerca e per sostenere l'impiego di tali tecnologie nei paesi colpiti dalle mine;

    g) promuovendo azioni di sminamento compatibili con l'ambiente locale e coerenti con lo sviluppo sostenibile della regione colpita;

    h) favorendo il coordinamento tra i soggetti internazionali dell'azione contro le mine.

    2. Possono essere finanziate a norma del presente regolamento, tra l'altro, tutte le attività connesse all'azione contro le mine terrestri antipersona che concorrono al conseguimento di obbiettivi necessari ai fini dello sviluppo economico e sociale, compresi:

    a) la sensibilizzazione al problema delle mine;

    b) la formazione di personale specializzato;

    c) l'individuazione e la demarcazione delle zone sospette;

    d) la localizzazione e l'identificazione delle mine terrestri antipersone;

    e) lo sminamento secondo gli standard umanitari e la distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno e, parallelamente, la distruzione delle scorte di simili mine;

    f) l'assistenza, la riabilitazione e la reintegrazione socioeconomica delle vittime;

    g) la gestione dell'informazione, compresi i sistemi di informazione geografica;

    h) le altre attività che contribuiscono a ridurre l'impatto umano, economico e ambientale delle mine terrestri antipersona.

    3. Nell'ambito del paragrafo 2, si rivolgerà particolare attenzione agli interventi nei paesi più colpiti dalle mine, dove le mine terrestri antipersona, o, insieme ad esse, altri ordigni inesplosi mietono vittime tra i civili, o dove la presenza effettiva, o solo ipotetica, di questi ordigni ostacola considerevolmente il ripristino dell'attività economica e sociale o lo sviluppo, e richiede pertanto un impegno specifico a lungo termine che gli aiuti umanitari d'urgenza e gli aiuti alla ricostruzione non possono assicurare.

    4. Per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia con i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito dei progetti di aiuto umanitario, riabilitazione, ricostruzione e sviluppo, le azioni contro le mine che possono essere finanziate nell'ambito di detti programmi o progetti continuano ad essere finanziate attraverso la linea di bilancio in cui rientra l'azione principale. All'occorrenza, queste attività possono essere integrate o sostenute da azioni contro le mine finanziate ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 3

    In linea di massima, i beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono i paesi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e parti contraenti della convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o i casi in cui l'amministrazione nazionale è inefficace.

    Articolo 4

    1. Possono essere partner beneficiari di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento, tra gli altri, le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali, le organizzazioni non governative (ONG), le amministrazioni nazionali, provinciali e locali, loro servizi, agenzie e istituti e gli operatori pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze ed esperienze.

    2. La partecipazione alle gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti sono aperte, a pari condizioni, alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. In casi eccezionali pienamente giustificati, la partecipazione può essere estesa a paesi terzi.

    3. Le società e altre organizzazioni partecipanti alle gare d'appalto dimostrano di perseguire una metodologia operativa che non espone i loro dipendenti a rischi indebiti e di disporre di un'adeguata assicurazione in materia di responsabilità civile e infortuni dei lavoratori.

    Articolo 5

    1. Il contributo comunitario a norma del presente regolamento può essere impiegato per finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il personale e gli altri servizi connessi all'azione contro le mine; la verifica sperimentale delle attrezzature e delle tecnologie; il sostegno logistico, l'acquisto, la fornitura e il magazzinaggio delle attrezzature, le forniture e le opere necessarie per le azioni contro le mine; gli studi, le conferenze e le misure volte a rafforzare il coordinamento internazionale dell'azione contro le mine; le missioni di valutazione e di controllo, nonché le attività volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione.

    2. I finanziamenti comunitari a norma del presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

    3. Ove le azioni siano oggetto di accordi finanziari tra la Comunità e i paesi partner, tali accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, diritti o altri oneri non è a carico della Comunità.

    Articolo 6

    1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 7

    1. La Commissione provvede, in base ad uno scambio regolare di informazioni, anche in loco, ad agevolare l'effettivo coordinamento dell'assistenza della Comunità e dei singoli Stati membri onde migliorare la coerenza e la complementarità dei loro programmi.

    2. La Commissione può esplorare possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare gli Stati membri.

    3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con i contributori e gli attori internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite, e con le ONG, nonché con istituzioni competenti come il centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari.

    4. Sono adottate le misure necessarie per dare visibilità al contributo della Comunità.

    Articolo 8

    1. La Commissione valuta, decide e gestisce le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4).

    2. Le decisioni di finanziamento per un importo superiore a 3 milioni di EUR sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    3. La Commissione informa il competente comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tutte le decisioni di finanziamento per un importo inferiore a 3 milioni di EUR. Tale informazione è comunicata almeno una settimana prima dell'adozione della decisione di finanziamento.

    4. La Commissione può adottare decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, purché non comportino modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

    Articolo 9

    1. I progetti si collocano nel quadro più ampio della ricostruzione del paese o della regione in questione e vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di impatto positivo e di rapporto costo-efficacia.

    2. Ove possibile, i progetti sono esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antipersona coordinato dal governo beneficiario, dalla società locale in collaborazione con le ONG o da un'istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe consentire al governo beneficiario, alla società locale o alle ONG di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le capacità locali.

    Articolo 10

    In tutti gli accordi di finanziamento o i contratti conclusi nell'ambito del presente regolamento è previsto che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le procedure consuete definite dalla Commissione ai sensi delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

    La Commissione può inoltre procedere a controlli e ispezioni in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(5). Le misure adottate dalla Commissione assicureranno un'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio(6).

    Articolo 11

    Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente a una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 6, un documento strategico sulle mine terrestri antipersona (APL), comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri di valutazione applicati alla loro realizzazione, ai fini del suo esame secondo le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Il documento strategico APL riguarda, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi di altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio. Il documento strategico APL è parimenti trasmesso, per conoscenza, al Parlamento europeo.

    Articolo 12

    La Commissione valuta periodicamente gli interventi finanziati dalla Comunità onde stabilire se siano stati conseguiti i loro obiettivi e dare indicazioni su come migliorare l'efficacia delle azioni future.

    Articolo 13

    Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale di tutte le azioni comunitarie contro le mine formulando suggerimenti per il futuro del presente regolamento e, ove necessario, proponendo modifiche dello stesso.

    Articolo 14

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Neyts-Uyttebroeck

    (1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 173.

    (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

    (5) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (6) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

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