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Document 32001R1340

    Regolamento (CE) n. 1340/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    GU L 181 del 4.7.2001, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1340/oj

    32001R1340

    Regolamento (CE) n. 1340/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/2001 pag. 0012 - 0013


    Regolamento (CE) n. 1340/2001 della Commissione

    del 3 luglio 2001

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

    (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

    (2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    >SPAZIO PER TABELLA>

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