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Document 32001R1340
Commission Regulation (EC) No 1340/2001 of 3 July 2001 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1340/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1340/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
GU L 181 del 4.7.2001, p. 12–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1340/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/2001 pag. 0012 - 0013
Regolamento (CE) n. 1340/2001 della Commissione del 3 luglio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli >SPAZIO PER TABELLA>