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Document 32001R1035

    Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

    GU L 145 del 31.5.2001, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1035/oj

    32001R1035

    Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0001 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio

    del 22 maggio 2001

    che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata "convenzione", è stata approvata con la decisione 81/691/CEE(3) ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

    (2) Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata "CCAMLR", e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.

    (3) Nella diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp.

    (4) L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. è intesa a controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e a individuare l'origine di tutti i Dissostichus spp. importati dai territori delle parti contraenti della CCAMLR o esportati verso tali territori.

    (5) Il documento di cattura deve inoltre consentire di stabilire se i Dissostichus spp. catturati nella zona della convenzione sono stati pescati ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.

    (6) La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.

    (7) Tutte le importazioni di Dissostichus spp. devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.

    (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Finalità

    Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni relative all'attuazione, da parte della Comunità, del sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. adottato dalla CCAMLR.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

    a) a qualunque trasbordo o sbarco di Dissostichus spp. effettuato da un peschereccio comunitario;

    b) a qualunque importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp. nella o dalla Comunità.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) "Dissostichus spp.": pesci della specie Dissostichus eliginoides o della specie Dissostichus mawsoni;

    b) "documento di cattura": documento contenente le informazioni previste dall'allegato I e presentato secondo il modello che figura nell'allegato II;

    c) "Zona CCAMLR": zona di applicazione quale definita all'articolo I della convenzione.

    CAPO II

    Obblighi dello Stato di bandiera

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di Dissostichus spp. abbiano debitamente compilato il documento di cattura.

    Articolo 5

    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni trasbordo di Dissostichus spp. verso navi battenti la loro bandiera sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

    Articolo 6

    Gli Stati membri forniscono formulari del documento di cattura a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare Dissostichus spp., e solo ad essi.

    Articolo 7

    Gli Stati membri provvedono a che nei formulari del documento di cattura da essi rilasciati figuri un numero di identificazione specifico quale riportato nell'allegato I.

    Gli Stati membri riportano inoltre su ciascun formulario del documento di cattura il numero della licenza o del permesso che autorizza la pesca di Dissostichus spp. da essi rilasciato alla nave battente la loro bandiera.

    CAPO III

    Obblighi del comandante

    Articolo 8

    1. Il comandante di un peschereccio comunitario provvede affinché ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. da o verso la sua nave sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

    2. Il comandante di un peschereccio comunitario che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura, prima di ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp., segue le procedure seguenti:

    a) si accerta che tutte le informazioni obbligatorie di cui all'allegato I siano correttamente riportate nel documento di cattura;

    b) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus, il comandante registra nel documento di cattura il peso totale stimato delle catture da sbarcare o trasbordare e indica il peso stimato di ciascuna specie;

    c) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus provenienti da diverse sottozone e/o divisioni statistiche, il comandante registra nel documento di cattura per ciascuna specie il peso stimato delle catture provenienti da ciascuna sottozona o divisione statistica;

    d) il comandante comunica allo Stato membro di bandiera del peschereccio, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, il numero del documento di cattura, le date corrispondenti alle catture, le specie, il tipo o i tipi di trattamento, il peso stimato da sbarcare e la zona o le zone di cattura, la data di sbarco o di trasbordo, il porto e il paese di sbarco o la nave di trasbordo e chiede allo Stato membro di bandiera un codice di convalida.

    Le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Lo Stato membro di bandiera, dopo aver confermato che le catture da sbarcare o trasbordare corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca della nave, trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida. Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.

    Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 10

    1. Subito dopo ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura:

    a) in caso di trasbordo, fa firmare il documento di cattura al comandante della nave su cui sono state trasbordate le catture;

    b) in caso di sbarco

    - fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario del porto di sbarco o della zona franca e

    - fa firmare detto documento alla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.

    2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia del documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.

    I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

    3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente allo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate dei documenti di cattura. Egli invia inoltre una copia del documento firmato ad ogni persona che riceve una parte delle catture.

    Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 11

    Il comandante del peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il termine massimo di un mese dalla fine della stagione di pesca.

    Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 12

    1. Il comandante o il suo rappresentante autorizzato di una nave comunitaria su cui sono trasbordate catture di Dissostichus spp., subito dopo lo sbarco delle catture stesse

    - fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ricevuto dalle navi che hanno effettuato il trasbordo da un funzionario del porto di sbarco o della zona franca e

    - fa firmare detto documento dalla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.

    2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia di tale documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.

    I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

    3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate e timbrate dei documenti di cattura agli Stati di bandiera che li hanno rilasciati. Egli invia inoltre una copia firmata del o dei documenti corrispondenti ad ogni persona che riceve una parte delle catture.

    Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    CAPO IV

    Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.

    Articolo 13

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei Dissostichus spp. importati nel loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR.

    Articolo 14

    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni sbarco di Dissostichus spp. nei loro porti sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

    Articolo 15

    1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

    2. Gli Stati membri si accertano che le loro autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa all'importazione di ciascun carico di Dissostichus spp. nel loro territorio al fine di verificare che essa comprenda uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico. Detti funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

    3. Il documento di cattura di Dissostichus spp. convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

    a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;

    b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento.

    Articolo 16

    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. riesportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per la riesportazione corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

    Il documento di cattura convalidato per la riesportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III e contenere i dati indicati all'articolo 19.

    CAPO V

    Obblighi dell'importatore e dell'esportatore

    Articolo 17

    L'importazione di Dissostichus spp. è vietata qualora la partita interessata non sia accompagnata dal relativo documento di cattura.

    Articolo 18

    1. Per ogni carico di Dissostichus spp. che deve essere esportato dallo Stato membro di sbarco, l'esportatore indica in ciascun documento di cattura:

    a) il quantitativo di ciascuna specie di Dissostichus spp. contenuto nel carico dichiarato nel documento;

    b) il nome e l'indirizzo dell'importatore del carico e il luogo d'importazione;

    c) il proprio nome e indirizzo.

    Dopo averlo firmato, fa convalidare con firma e timbro ciascun documento di cattura dall'autorità competente dello Stato membro esportatore.

    2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 19

    1. In caso di riesportazione il riesportatore fornisce i seguenti dati:

    a) peso netto dei prodotti di tutte le specie da riesportare e numero del documento di cattura a cui si riferisce ciascuna specie e ciascun prodotto;

    b) nome e indirizzo dell'importatore del carico, luogo d'importazione e nome e indirizzo dell'esportatore.

    Egli fa quindi convalidare con firma e timbro tutti i dati di cui sopra dall'autorità competente dello Stato membro riesportatore.

    2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

    CAPO VI

    Trasmissione dei dati

    Articolo 20

    Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR, dandone copia alla Commissione, le copie di cui agli articoli 10 e 12.

    Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al Segretariato, dandone copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione che devono essere resi disponibili a tutte le parti contraenti il giorno lavorativo successivo.

    Articolo 21

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, perché essa lo trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, il nome dell'autorità nazionale o delle autorità nazionali (indicando nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax e indirizzi e-mail) incaricate di rilasciare e di convalidare i documenti di cattura.

    Articolo 22

    Gli Stati membri comunicano entro il 15 settembre di ogni anno alla Commissione, perché essa li trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, i dati estratti dai documenti di cattura relativi all'origine e ai quantitativi di Dissostichus spp. importati nel proprio territorio o da esso esportati.

    CAPO VII

    Disposizioni finali

    Articolo 23

    Gli allegati I, II e III possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 24

    Le misure necessarie per attuare il presente regolamento per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11 e l'articolo 12, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

    Le misure da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 23 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 25

    1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92(5).

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    4. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 26

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Winberg

    (1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 103.

    (2) Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

    (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (5) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

    ALLEGATO I

    DOCUMENTO DI CATTURA DI DISSOSTICHUS

    Nel documento di cattura devono figurare:

    1) Un numero di identificazione specifico, rappresentato da:

    i) un numero di quattro cifre composto dalle due cifre del codice del paese, emesso dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), seguite dalle ultime due cifre dell'anno per il quale è rilasciato il documento;

    ii) un numero di tre cifre sequenziali (iniziando da 001) per indicare l'ordine in cui sono rilasciati i formulari del documento di cattura.

    2) I seguenti dati:

    i) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax dell'autorità che ha rilasciato il formulario del documento di cattura;

    ii) nome, porto d'immatricolazione, numero interno del registro della flotta, indicativo di chiamata della nave, e se del caso, numero di registro IMO/Lloyd's;

    iii) a seconda dei casi, numero della licenza o del permesso rilasciato alla nave;

    iv) peso delle catture di ciascuna specie di Dissostichus, per ciascun tipo di prodotto sbarcato o trasbordato e

    a) per sottozona o sottodivisione statistica della CCAMLR, se le catture provengono dalla zona della convenzione; e/o

    b) per zona, sottozona o sottodivisione statistica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se le catture non provengono dalla zona della convenzione;

    v) le date del periodo in cui sono state effettuate le catture;

    vi) in caso di sbarco, data e porto di sbarco; oppure, in caso di trasbordo, data, nome della nave di trasbordo, bandiera e numero interno del registro della flotta (per le navi comunitarie, il numero interno dello "schedario della flotta" assegnato alla nave ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca); e

    vii) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax della persona o delle persone che hanno ricevuto le catture, nonché quantitativo delle catture di ciascuna specie e tipo di prodotto ricevuto.

    ALLEGATO II

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    ALLEGATO III

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