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Document 32001R0506
Commission Regulation (EC) No 506/2001 of 13 March 2001 establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
Regolamento (CE) n. 506/2001 della Commissione, del 13 marzo 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
Regolamento (CE) n. 506/2001 della Commissione, del 13 marzo 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
GU L 73 del 15.3.2001, blz. 22–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 30/03/2001
Regolamento (CE) n. 506/2001 della Commissione, del 13 marzo 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2001 pag. 0022 - 0027
Regolamento (CE) n. 506/2001 della Commissione del 13 marzo 2001 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000(4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento. (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2001. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17. (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (4) GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>