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Document 32001D0898

2001/898/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 4224]

GU L 331 del 15.12.2001, p. 101–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/898/oj

32001D0898

2001/898/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 4224]

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 15/12/2001 pag. 0101 - 0102


Decisione della Commissione

del 12 dicembre 2001

recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 4224]

(2001/898/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali(1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La succitata direttiva prevede l'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione.

(2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.

(3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui le sementi dei vegetali suindicati vengono abitualmente moltiplicate o commercializzate nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.

(4) La Commissione è responsabile dell'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione delle prove e delle analisi comparative comunitarie.

(5) Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite dettagliatamente nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

(6) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2002-2004 sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2001 e stabilire le disposizioni generali per l'esecuzione di tali prove ed analisi.

(7) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari, senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

(8) Il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel corso del periodo 2002-2004, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.

2. Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2002 è fissato nell'allegato.

3. Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati le sementi e i materiali di moltiplicazione delle piante elencate nell'allegato.

4. Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

Articolo 2

La Commissione può decidere di proseguire nel 2003 e nel 2004 le prove e le analisi elencate nell'allegato. Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

ALLEGATO

Prove da eseguire nel 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

Prove da eseguire nel 2003

>SPAZIO PER TABELLA>

Prove da eseguire nel 2004

>SPAZIO PER TABELLA>

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