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Document 32000R2881
Commission Regulation (EC) No 2881/2000 of 27 December 2000 derogating from Regulation (EEC) No 1859/93 on the application of the system of import licences for garlic imported from third countries
Regolamento (CE) n. 2881/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, che deroga al regolamento (CEE) n. 1859/93, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi
Regolamento (CE) n. 2881/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, che deroga al regolamento (CEE) n. 1859/93, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi
GU L 333 del 29.12.2000, p. 71–71
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Derogation | 31993R1859 | deroga | articolo 2. 2 | 01/01/2001 |
Regolamento (CE) n. 2881/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, che deroga al regolamento (CEE) n. 1859/93, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 29/12/2000 pag. 0071 - 0071
Regolamento (CE) n. 2881/2000 della Commissione del 27 dicembre 2000 che deroga al regolamento (CEE) n. 1859/93, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione(3), ha stabilito nell'allegato i periodi per la presentazione delle domande di rilascio dei titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina. (2) A norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/94(5), i titoli d'importazione sono validi per un periodo di quaranta giorni dalla data del rilascio prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Poiché il periodo di presentazione delle domande di rilascio dei titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina relative ai mesi dicembre 2000-gennaio 2001 è più lungo, occorre prevedere la possibilità di prorogare la durata della validità dei titoli rilasciati per il periodo indicato, qualora i richiedenti lo desiderino. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1859/93, le autorità nazionali competenti possono prorogare la durata della validità dei titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina, rilasciati con riguardo al periodo dicembre 2000-gennaio 2001 fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1104/2000, fino a ottanta giorni dalla data del rilascio, qualora il titolare ne faccia domanda. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9. (3) GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21. (4) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10. (5) GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.