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Document 32000R2734

Regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

GU L 316 del 15.12.2000, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2734/oj

32000R2734

Regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 15/12/2000 pag. 0045 - 0048


Regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione

del 14 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2652/2000(4), ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per determinati gruppi di qualità.

(2) I recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno compromesso gravemente la fiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza delle carni bovine. Ne è risultata una forte riduzione del consumo e un sensibile calo dei prezzi di tali carni, che potrebbe perdurare. Il mercato della carne bovina è gravemente perturbato ed esiste il conseguente rischio di un crollo. Occorrono pertanto misure urgenti di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3) Tenuto conto della situazione di mercato descritta e per migliorare l'efficacia delle misure da adottare, occorre ammettere all'intervento prodotti supplementari, accettare carcasse che superano il peso massimo attualmente ammesso e appartenenti ad animali che hanno dovuto essere detenuti più a lungo a causa della scarsa domanda e, infine, adattare in via temporanea l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, sulla cui base viene definito il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore.

(4) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000(6), ha adottato misure speciali per i bovini allevati nel Regno Unito e di età superiore ai trenta mesi. Dette misure consistono nella macellazione e nella successiva distruzione dei bovini suddetti. Non è pertanto possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati del Regno Unito che superino detto limite di età. Inoltre, la decisione 2000/764/CE della Commissione(7), prescrive che tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV A della decisione 98/272/CE della Commissione(8) modificata dalla decisione 2000/374/CE(9), a decorrere, al più tardi, dal 1o luglio 2001. D'altra parte, in previsione di un successivo smercio sul mercato, non possono essere ammessi all'intervento pubblico animali che non siano stati sottoposti ai suddetti test.

(5) Affinché l'intervento possa essere pienamente efficace, è opportuno aprire una seconda gara straordinaria per il mese di dicembre 2000. A tal fine occorre introdurre un termine supplementare per la presentazione delle offerte e fissare un termine di consegna.

(6) Tenuto conto delle difficoltà di rilevamento dei prezzi in mercati con attività estremamente ridotta nonché delle tendenze dei prezzi comunitari, si dovrà supporre che il prezzo medio del mercato comunitario di cui all'articolo 47, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia inferiore all'84 % del prezzo d'intervento e che per l'apertura della seconda gara del mese di dicembre 2000 sia sufficiente l'ultima rilevazione settimanale.

(7) Per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che risultano dai conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) di sesso maschile e originari della Comunità, detenuti nelle aziende di origine per mancanza di domande e per i quali le suddette aziende non dispongono più di foraggi, occorre adottare le necessarie misure di sostegno e permettere a tal fine l'acquisto all'intervento delle carcasse di questo tipo di animali. D'altra parte, per evitare che vengano conferiti a questo tipo d'intervento animali quasi pronti per il mercato, occorre limitare il peso delle carcasse ammissibili al regime. Inoltre, per evitare una doppia concessione di sostegno, occorre istituire un meccanismo volto a subordinare il pagamento integrale del prezzo d'acquisto al fatto che il produttore non abbia richiesto, per l'animale in causa, il premio speciale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Infine, diventano altresì necessari complementi o deroghe supplementari rispetto al normale regime d'intervento quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1254/1999.

(8) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(10), modificato dal regolamento (CE) n. 2258/2000 della Commissione(11), ha adottato un sistema di etichettatura obbligatoria a cui i prodotti conferiti all'intervento devono conformarsi.

(9) Occorre pertanto prevedere deroghe o modifiche a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione(12).

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari:

- categoria A, classe O2 e classe O3.

- IRLANDA: categoria C, classe O4.

- REGNO UNITO - IRLANDA DEL NORD: categoria C, classe O4.

Articolo 3

A complemento di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, non possono essere acquistate all'intervento:

a) le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a trenta mesi;

b) negli altri Stati membri, le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati di età superiore a trenta mesi che non siano stati sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV A della decisione 98/272/CE.

Articolo 4

Una seconda gara straordinaria è aperta per il mese di dicembre 2000.

A tal fine:

- a complemento di quanto disposto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 562/2000, il termine per la presentazione delle offerte corrispondenti alla gara suddetta scade il terzo martedì del mese di dicembre 2000,

- in deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, il termine per la consegna è il 12 gennaio 2001.

Articolo 5

In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000:

- le gare possono essere aperte quando in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sia soddisfatta la sola condizione di cui al secondo trattino dell'articolo 47, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999,

- per l'apertura dell'intervento di cui all'articolo 4 del presente regolamento è sufficiente l'ultima rilevazione settimanale dei prezzi di mercato degli Stati membri o delle loro regioni.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è di 380 kg. Tuttavia, per le prime due gare tale peso sarà di 430 kg.

2. In deroga all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 562/2000:

a) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 EUR/100 kg, peso carcassa;

b) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 EUR/100 kg, peso carcassa.

Articolo 7

L'intervento pubblico è altresì aperto, ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2000 e del presente regolamento, per carcasse o mezzene provenienti da animali maschi originari della Comunità, di età inferiore a dodici mesi per la categoria A e a quattordici mesi per la categoria C.

In questo caso:

- gli animali hanno un peso carcassa compreso tra 140 e 200 kg e non presentano malformazioni o anomalie di peso rispetto all'età,

- qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di età pari o superiore a nove mesi, il prezzo di acquisto da versare gli aggiudicatari è ridotto di 61 EUR per mezzena consegnata; tuttavia, qualora sia fornita la prova che il capo consegnato non ha costituito oggetto di una domanda di premio speciale, la suddetta riduzione non si applica,

- il prezzo proposto viene indicato senza riferimento a una qualità di prodotto,

- l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000 si applica agli interventi pubblici di cui al presente articolo; tuttavia, i coefficienti stabiliti possono differire da quelli fissati ai sensi dell'articolo suddetto nel caso degli interventi pubblici per altri prodotti,

- non si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000:

a) l'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), salvo le disposizioni concernenti il bollo che indica la categoria e l'iscrizione del numero di macellazione;

b) l'articolo 18, paragrafo 3;

c) l'articolo 20, salvo che al Regno Unito e al Portogallo;

d) l'articolo 36;

e) le disposizioni dell'allegato II relative alla classificazione dei prodotti.

Inoltre, per quanto riguarda i prodotti acquistati conformemente al presente articolo:

- in deroga all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2000, ciascuna offerta dovrà riguardare un quantitativo di almeno 5 tonnellate,

- al momento di trasmettere le offerte alla Commissione, gli organismi d'intervento devono precisare i quantitativi corrispondenti,

- tali prodotti sono immagazzinati separatamente per gara o per mese in partite facilmente identificabili,

- le comunicazioni previste all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 562/2000 vengono effettuate separatamente da quelle previste per gli altri prodotti conferiti all'intervento pubblico.

Articolo 8

All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000, è aggiunta la seguente lettera:

"d) etichettate conformemente al sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000."

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alla seconda gara aperta durante il mese di dicembre 2000 nonché a quelle aperte nel corso del primo trimestre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

(3) GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

(4) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 9.

(5) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

(6) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 37.

(7) GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

(8) GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

(9) GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27.

(10) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(11) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 26.

(12) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1627/89/Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89/Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen/Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89/Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1(1) of Regulation (EEC) No 1627/89/États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1627/89/Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89/In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen/Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1627/89/Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät/Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

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