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Document 32000R2700

    Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

    GU L 311 del 12.12.2000, p. 17–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2013; abrog. impl. da 32008R0450

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2700/oj

    32000R2700

    Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

    Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/12/2000 pag. 0017 - 0020


    Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 16 novembre 2000

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95 e 133,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 253, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(4), prevede che il Consiglio proceda, entro il 1o gennaio 1998, sulla base di una relazione della Commissione che può essere accompagnata da proposte, ad un riesame del codice doganale per apportarvi gli adeguamenti che si rivelassero necessari, in particolare tenendo conto del completamento del mercato interno.

    (2) Ciascun riesame del codice deve, senza introdurre ostacoli agli scambi internazionali, essere considerato un'occasione per porre in atto strumenti e procedure volti alla prevenzione delle frodi, che costituisce, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 19 maggio 1998, uno dei migliori modi di tutelare il denaro del contribuente.

    (3) Occorre tener conto della risoluzione del Consiglio del 25 ottobre 1996 riguardo la semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità(5).

    (4) Le competenze delle varie autorità in materia di fissazione dei tassi di cambio dopo l'introduzione dell'euro non sono ancora determinate.

    (5) È auspicabile prevedere la possibilità che la dichiarazione in dogana effettuata mediante procedimento informatico non sia corredata di taluni documenti.

    (6) Attraverso una maggiore flessibilità nelle norme relative occorre facilitare il ricorso ai regimi del perfezionamento attivo, della trasformazione sotto controllo doganale e dell'ammissione temporanea.

    (7) Occorre prevedere, secondo la procedura del comitato, ulteriori casi in cui la tassazione applicabile nell'ambito del regime del perfezionamento passivo è calcolata in base al costo dell'operazione.

    (8) Può essere opportuno consentire in talune zone franche l'adempimento delle formalità relative al regime del deposito doganale e lo svolgimento dei controlli delle autorità doganali secondo tale regime.

    (9) In talune circostanze, il beneficio del trattamento tariffario favorevole a motivo della natura o della destinazione particolare di una merce, e della tassazione differenziale a motivo del regime del perfezionamento passivo, deve essere applicabile ove un'obbligazione doganale sorga per ragioni diverse da un'immissione in libera pratica.

    (10) Le disposizioni relative al luogo in cui sorge un'obbligazione doganale devono prevedere norme specifiche per casi particolari in cui l'importo in questione è inferiore ad una determinata soglia.

    (11) È necessario, per il caso particolare dei regimi preferenziali, definire le nozioni di errore delle autorità doganali e di buona fede del debitore. Il debitore non dovrebbe essere responsabile di un cattivo funzionamento del sistema dovuto ad un errore commesso dalle autorità di un paese terzo. Tuttavia il rilascio di un certificato inesatto da parte di dette autorità non dovrebbe essere considerato un errore se esso è stato elaborato in base ad una richiesta contenente informazioni inesatte. Occorre valutare l'inesattezza delle informazioni fornite dall'esportatore nella sua richiesta sulla scorta di tutti gli elementi fattuali contenuti nella richiesta stessa. Il debitore può invocare la buona fede se può dimostrare di aver dato prova di diligenza, a meno che non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che segnala fondati dubbi.

    (12) Occorre tutelare gli interessi finanziari della Comunità e i diritti del debitore contro procedure giudiziarie eccessivamente lunghe.

    (13) Occorre prevedere una sospensione dell'obbligo di pagamento dell'obbligazione doganale quando la medesima sorga in seguito alla sottrazione di una merce al controllo doganale e in presenza di una pluralità di debitori, al fine di consentire alle autorità doganali di avviare una procedura di recupero a posteriori presso un determinato debitore, a titolo prioritario rispetto agli altri debitori.

    (14) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

    (15) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2913/92,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, il punto 24 è sostituito dal seguente:

    "24) procedura del comitato: la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis o agli articoli 248 e 248 bis;"

    2) All'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:"Quando alcuni elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti in materia."

    3) All'articolo 77 il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

    "2. Se la dichiarazione in dogana avviene tramite procedimento informatico, le autorità doganali possono consentire che i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 62, paragrafo 2, non siano presentati con la dichiarazione. Questi documenti sono in tal caso tenuti a disposizione delle autorità doganali."

    4) All'articolo 115, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. Misure volte a vietare il ricorso alle disposizioni di cui al paragrafo 1, a subordinarlo a determinate condizioni o ad agevolarlo possono essere adottate secondo la procedura del comitato."

    5) All'articolo 117, lettera c), è aggiunta la frase seguente:"I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato."

    6) L'articolo 124 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 124

    1. Il ricorso al sistema del rimborso è possibile per tutte le merci, tranne qualora, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica

    - le merci di importazione siano soggette a restrizioni quantitative all'importazione,

    - le merci di importazione beneficino di una misura tariffaria nell'ambito di contingenti,

    - le merci di importazione siano soggette alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune, oppure

    - una restituzione o tassa all'esportazione sia stata fissata per i prodotti compensatori.

    2. Inoltre non è possibile alcun rimborso dei dazi all'importazione in base al sistema di rimborso se, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori, tali prodotti sono soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune o se è stata fissata per tali prodotti una restituzione o tassa all'esportazione.

    3. Deroghe ai paragrafi 1 e 2 possono essere adottate secondo la procedura del comitato."

    7) L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 131

    I casi e le condizioni particolari in cui si può ricorrere al regime della trasformazione sotto controllo doganale sono determinati secondo la procedura del comitato."

    8) All'articolo 133, lettera e), è aggiunta la frase seguente:"I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato."

    9) L'articolo 142 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 142

    1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione è concesso per le merci che non sono menzionate nelle disposizioni adottate a norma dell'articolo 141 o che, pur essendovi menzionate, non soddisfano tutte le condizioni previste per la concessione dell'ammissione temporanea in esonero totale.

    2. L'elenco delle merci che non possono beneficiare del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione e le condizioni in cui si può ricorrere a tale regime sono stabiliti secondo la procedura dal comitato."

    10) All'articolo 153 è aggiunto il comma seguente:"In deroga all'articolo 151, possono essere determinati secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni particolari in cui si può effettuare l'immissione in libera pratica delle merci in seguito ad un'operazione di perfezionamento passivo prendendo il costo dell'operazione del perfezionamento come base di tassazione per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee."

    11) All'articolo 167, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Le zone franche sono intercluse ad eccezione di quelle designate a norma dell'articolo 168 bis. Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco."

    12) All'articolo 168, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. I limiti e i punti di entrata e di uscita delle zone franche, escluse quelle designate a norma dell'articolo 168 bis, e dei depositi franchi sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità doganali."

    13) Tra l'articolo 168, ed il punto B ("Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi"), è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 168 bis

    1. Le autorità doganali possono designare le zone franche nelle quali vengono effettuati i controlli e le formalità doganali e nelle quali le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili secondo le modalità del regime del deposito doganale.

    Gli articoli 170, 176 e 180 non si applicano alle zone franche così designate.

    2. I riferimenti alle zone franche negli articoli 37, 38 e 205 non si applicano alle zone franche di cui al paragrafo 1."

    14) L'articolo 212 bis è sostituito dal seguente:

    "Articolo 212 bis

    Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero."

    15) All'articolo 215 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "4. Se un'autorità doganale constata che, a norma dell'articolo 202, è sorta un'obbligazione doganale in un altro Stato membro e l'importo della stessa è inferiore a 5000 EUR, si considera che l'obbligazione doganale sia sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione."

    16) All'articolo 220, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

    Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.

    Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

    La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

    Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario;".

    17) All'articolo 221, il paragrafo 3 è sostituito dai paragrafi seguenti:

    "3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell'articolo 243 e per la durata del relativo procedimento.

    4. Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3."

    18) All'articolo 222, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Possono essere previsti, secondo la procedura del comitato, i casi e le condizioni in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi:

    - quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236, 238 o 239, oppure

    - quando una merce è sequestrata in vista di una successiva confisca a norma dell'articolo 233, lettera c), secondo trattino, o lettera d), oppure

    - quando l'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 e ci si trova in presenza di una pluralità di debitori."

    19) Gli articoli 247, 248 e 249 sono sostituiti dagli articoli seguenti:

    "Articolo 247

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente codice, ivi comprese quelle per l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 184, ad eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87(7), nonché dell'articolo 248 del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 247 bis, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

    Articolo 247 bis

    1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in seguito denominato 'comitato'.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 248

    Le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 11, 12 e 21 sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 248 bis, paragrafo 2.

    Articolo 248 bis

    1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 249

    Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente su iniziativa di questi oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2000.

    Per il Parlamento europeo

    La Presidente

    N. Fontaine

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. Schwartzenberg

    (1) GU C 228 del 21.7.1998, pag. 8 e

    GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 1.

    (2) GU C 101 del 12.4.1999, pag. 6.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 420), posizione comune del Consiglio del 25 maggio 2000 (GU C 208 del 20.7.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2000.

    (4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

    (5) GU C 332 del 17.11.1996, pag. 1.

    (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (7) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

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