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Document 32000R0452

    Regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 55 del 29.2.2000, p. 53–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2006; abrogato da 32006R0698

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/452/oj

    32000R0452

    Regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/2000 pag. 0053 - 0058


    REGOLAMENTO (CE) N. 452/2000 DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 2000

    relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro(1), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999, sono necessarie disposizioni di attuazione riguardanti i criteri di valutazione della qualità e il contenuto della relazione concernente la qualità.

    (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma satistico, istituito con decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio(2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Criteri di valutazione della qualità e contenuto della relazione concernente la qualità

    I criteri di valutazione della qualità e il contenuto della relazione concernente la qualità di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 530/1999 figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000.

    Per la Commissione

    Pedro SOLBES MIRA

    Membro della Commissione

    (1) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

    (2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    ALLEGATO

    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E CONTENUTO DELLA RELAZIONE CONCERNENTE LA QUALITÀ DELLE STATISTICHE SUL COSTO DEL LAVORO

    TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE

    La relazione concernente la qualità dovrà essere trasmessa, unitamente ai dati, possibilmente entro ventiquattro mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono stati raccolti i dati.

    PERIODO DI TRANSIZIONE

    Dato che la relazione riguardante la qualità è una nuova caratteristica del sistema statistico europeo, le autorità preposte alle statistiche nazionali devono adeguare progressivamente i loro strumenti, le loro conoscenze e le risorse destinate a tale comunicazione. Pertanto, il contenuto della relazione presentata in appresso prevede alcune voci facoltative per la prima relazione concernente la qualità che dovrà essere fornita per l'indagine sul costo del lavoro per l'anno di riferimento 2000. La fattibilità e pertinenza di tali voci facoltative saranno esaminate tenendo conto dell'informazione fornita dagli Stati membri e del progresso generale compiuto nel campo delle scienze statistiche. Tale esame deve essere realizzato da Eurostat e dalle autorità nazionali di statistica prima dell'indagine seguente, affinché si possa decidere se le voci facoltative dovranno continuare ad essere facoltative.

    CAMPO D'APPLICAZIONE

    L'informazione è richiesta nella misura in cui le deroghe nei relativi regolamenti del Consiglio o della Commissione non prevedano il contrario. Tali regolamenti riguardano le statistiche sulla struttura del costo del lavoro e delle retribuzioni, l'indagine sulle forze di lavoro, le statistiche strutturali delle imprese e i conti nazionali. Quanto detto vale anche per le caratteristiche facoltative e le ripartizioni.

    DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE RACCOLTA TRAMITE LA RELAZIONE CONCERNENTE LA QUALITÀ

    I componenti della qualità, ovvero la pertinenza, la tempestività, la puntualità, l'accessibilità, la chiarezza e la completezza saranno principalmente utilizzati per fini interni del sistema statistico europeo.

    I componenti relativi all'accuratezza, alla comparabilità e alla coerenza sono di grande interesse per gli utilizzatori. Le informazioni saranno divulgate agli utilizzatori tramite documenti statistici o metodologici.

    CONTENUTO

    Nota:

    Le tabelle A, B e C e le variabili associate (ad esempio A11, B1, D1, ...) sono definite dal regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione dell'informazione sul costo del lavoro(1).

    1. Pertinenza

    Punto facoltativo

    - Un riassunto con la descrizione degli utilizzatori, origine e soddisfazione dei fabbisogni degli utilizzatori e pertinenza delle statistiche per gli utilizzatori.

    2. Precisione

    2.1. Errori di campionamento

    2.1.1. Campione probabilistico

    2.1.1.1. Errore sistematico

    Punto facoltativo

    - Errore sistematico dovuto al metodo di stima, quando è misurabile.

    2.1.1.2. Varianza

    - Coefficienti di variazione(2) ripartiti in conformità alla struttura delle tabelle A, B, e C per:

    - costo annuale della manodopera per dipendente (D1/A11 + A121 + A131)

    - costo orario della manodopera (D1/B1).

    - Coefficienti di variazione ripartiti in conformità alla struttura della tabella A per:

    - B1 ore di lavoro dell'insieme dei dipendenti

    - D1 retribuzione dei dipendenti

    - D11 salari e stipendi (totale)

    - Metodologia usata per la stima della varianza.

    Punto facoltativo

    - Coefficienti di variazione ripartiti in conformità alla struttura delle tabelle B e C per:

    - B1 ore lavorative dell'insieme dei dipendenti

    - D1 retribuzione dei dipendenti

    - D11 salari e stipendi (totale)

    - Coefficienti di varianza ripartiti in conformità alla struttura delle tabelle A, B e C per:

    - A1 numero totale dei dipendenti

    - A11 + A121 + A131 Numero totale dei dipendenti nelle unità a tempo pieno.

    2.1.2. Campionamento non-probabilistico

    Se vengono utilizzate fonti esistenti in cui il calcolo di un coefficiente di variazione non è significativo, dovrà essere fornita una descrizione delle possibili fonti di imprecisione.

    2.2. Errori non dovuti al campionamento

    2.2.1. Errori nella base campionaria

    - Descrizione dei principali errori di classificazione, dei problemi di sottocopertura e di sovracopertura(3) incontrati nella raccolta dei dati.

    - I metodi utilizzati per il trattamento di questi eventuali errori.

    Punto facoltativo

    - Tassi di sovracopertura, sottocopertura e errore di classificazione ripartiti in conformità alla stratificazione impiegata per il campionamento.

    L'informazione richiesta può essere in parte ottenuta dalla relazione sulla qualità del registro.

    NB:

    Se si utilizzano dati amministrativi isolati, una simile analisi deve essere notificata basandosi sullo schedario amministrativo di riferimento.

    2.2.2. Errori di misura e di trattamento

    - Descrizione dei metodi utilizzati per ridurre gli errori di misura e di trattamento(4).

    Punto facoltativo

    - Numero di casi corretti per le variabili richieste nella tabella A, espresso quale percentuale delle unità che hanno fornito una risposta per la variabile in questione.

    - I tassi di errore di immissione dei dati o di codifica delle variabili:

    - numero dei dipendenti

    - salari e stipendi

    - attività dell'unità locale (divisioni della NACE Rev. 1)

    - regione (NUTS1)

    - note metodologiche sulla stima di tali tassi(5).

    2.2.3. Errori dovuti a mancate risposte

    - Tassi di risposta per unità(6), totali e ripartiti in conformità alla stratificazione impiegata per il campionamento.

    - Una descrizione dei metodi impiegati per l'imputazione e/o la riponderazione conseguente alle mancate risposte.

    NB:

    Se si utilizzano dati amministrativi isolati, l'indicazione "indisponibilità del registro amministrativo o dato" sostituisce l'indicazione "mancata risposta".

    Punti facoltativi

    - Tasso di risposta per ogni variabile. Si tratta del rapporto tra il numero delle risposte e il numero dei rispondenti.

    - Una descrizione dei motivi della mancata risposta e una valutazione degli errori sistematici per mancata risposta di una delle principali domande del questionario.

    2.2.4. Errori di scelta del modello

    - Relazione(7) sull'eventuale impiego dei seguenti modelli:

    - per adeguare l'anno fiscale all'anno civile;

    - per tener conto delle piccole imprese;

    - per combinare i dati provenienti da fonti amministrative con quelli delle indagini.

    NB:

    Se si utilizzano dati amministrativi isolati, deve essere illustrata la corrispondenza tra i concetti amministrativi e il concetto statistico teorico.

    3. Tempestività e puntualità

    - Data di rilevamento dei dati essenziali: scadenza imposta ai rispondenti negli Stati membri, data di invio dei questionari, richiami e seguiti, data di effettuazione del lavoro sul campo;

    - Date principali per la fase di post-raccolta: ad esempio, data di inizio e di fine della verifica della completezza, della codifica e della plausibilità, data del controllo di qualità (congruenza dei risultati) e misure di tutela della riservatezza;

    - Principali date di pubblicazione: ad esempio, data in cui i risultati sono stati calcolati e resi noti.

    NB:

    La puntualità nella trasmissione dei dati a Eurostat sarà valutata in conformità al regolamento che specifica la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati.

    4. Accessibilità e chiarezza

    - Una copia della pubblicazione (o delle pubblicazioni)

    - Informazioni sui risultati eventualmente comunicati alle unità oggetto dell'indagine comprese nel campione

    - Informazioni sulle modalità di diffusione dei risultati (ad esempio, a chi sono comunicati i risultati)

    - Una copia di ogni documento metodologico relativo alle statistiche fornite.

    5. Comparabilità

    5.1. Comparabilità spaziale

    - Dev'essere compiuto un confronto tra concetti nazionali ed europei se vi sono differenze, soprattutto nella definizione delle unità statistiche, della popolazione di riferimento, nelle classificazioni e definizioni delle variabili. Tali differenze dovranno essere possibilmente quantificate.

    NB:

    se le nomenclature e unità si basano sullo schedario, la qualità di tale informazione deve essere ricavabile dalla relazione sulla qualità dello schedario.

    5.2. Comparabilità temporale

    - Informazioni sulle modifiche delle definizioni, della copertura o dei metodi e, se possibile, una valutazione delle conseguenze di eventuali modifiche non trascurabili.

    6. Coerenza

    NB:

    questo punto persegue due obiettivi: informare gli utilizzatori sulle differenze concettuali che esistono tra diverse fonti di variabili che sono molto vicine e solitamente hanno lo stesso nome nelle pubblicazioni statistiche e fornire loro informazioni che consentano di passare da un concetto all'altro. Il secondo obiettivo è di assicurare che le statistiche che sono in linea di massima sufficientemente coerenti da un punto di vista concettuale forniscano risultati comparabili sulla stessa popolazione di riferimento. Tenuto conto di questi obiettivi, le statistiche sul costo del lavoro e le altre statistiche inviate ad Eurostat devono essere comparate con altri risultati utilizzando concetti e metodi di misurazione nazionali. Ad esempio, l'indagine sulle forze di lavoro (IFL) ha una definizione alquanto differente dell'occupazione: nell'IFL viene rilevata l'occupazione della popolazione residente, mentre nell'indagine sul costo del lavoro si tiene conto dell'occupazione sul territorio nazionale, un concetto che è coerente con i conti nazionali e le statistiche delle imprese. Le comparazioni devono inoltre tener conto che le statistiche sul costo del lavoro sono basate sulle imprese con più di nove dipendenti.

    6.1. Coerenza con le statistiche dell'indagine sulle forze di lavoro

    Punto facoltativo

    - Spiegazioni in merito alle principali differenze tra le due fonti per quanto riguarda i rapporti tra il numero dei lavoratori a tempo pieno e il numero dei lavoratori a tempo parziale, da un lato, e il rapporto tra il numero medio di ore di lavoro realmente prestate dai lavoratori a tempo parziale e il numero medio di ore di lavoro effettivamente prestate dai lavoratori a tempo pieno, dall'altro. Sarebbe utile anche una ripartizione per attività economica (NACE Rev.1, Sezioni C-K). È necessario tener conto dell'esattezza e dei concetti di entrambe le fonti.

    6.2. Coerenza con le statistiche strutturali delle imprese

    Il regolamento(8) relativo alle statistiche strutturali delle imprese copre tutte le attività commerciali dei settori da C a K e da M a O della NACE Rev. 1.

    Le parti più simili di entrambe le fonti sono riassunte nella tabella che figura in appresso.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    - Spiegazioni in merito alle principali differenze tra queste variabili, tenendo conto dell'esattezza e dei concetti di entrambe le fonti (ripartizione: NACE Rev.1, Divisioni). Facoltativamente, tavole a entrate multiple NUTS1 e raggruppamenti NACE Rev 1 (C-D-E, F, G-H, I-J-K).

    Punti facoltativi

    La tabella in appresso riassume un'altra parte delle statistiche che possono essere comparate.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    - Spiegazioni in merito alle principali differenze, tenendo conto dell'esattezza di ogni statistica e delle differenze concettuali. Tali comparazioni potrebbero essere fatte ricorrendo a tavole a entrate multiple per classi di dimensione dell'impresa e raggruppamenti NACE Rev.1.

    6.3. Coerenze con i conti nazionali

    Una parte di entrambe le fonti è riassunta nella tabella che figura in appresso.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    - Spiegazioni in merito alle principali differenze, tenendo conto delle differenze nei concetti e nella copertura e, se disponibile, dell'esattezza di ogni statistica.

    - Informazioni in merito all'utilizzazione dell'indagine sul costo della manodopera quale fonte per i conti nazionali.

    7. Completezza

    - Un elenco delle variabili e/o ripartizioni richieste dal regolamento che non sono disponibili, indicando i motivi della mancata disponibilità.

    (1) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

    (2) Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dello stimatore e il valore atteso. Esso può essere stimato dal rapporto tra la radice quadrata del valore stimato della varianza del campione e il valore stimato. La stima della varianza del campione deve tener conto della struttura del campione.

    (3) La sovracopertura si ha nel caso di unità classificate erroneamente e che non rientrano nel campo d'applicazione dell'indagine (ad esempio: attività di unità locali non in NACE Rev.1 C-K) o di unità che in realtà non esistono. La sottocopertura riguarda le (nuove) unità non comprese nella base campionaria, derivanti da effettive creazioni o da scissioni di imprese, e le unità classificate erroneamente. L'economia sommersa non viene considerata. Gli errori di classificazione riguardano l'errata classificazione di unità che appartengono alla popolazione bersaglio.

    (4) Gli errori di misura sono quelli che si verificano al momento della raccolta dei dati. Esistono varie fonti di errori di misura: lo strumento di indagine (modulo o questionario), il dichiarante, il sistema di informazione, il modo di rilevazione dei dati, l'intervistatore. Gli errori di trattamento sono quelli che intervengono nei processi successivi alla raccolta dei dati, ad esempio, immissione dei dati, codifica, editing, ponderazione e tabulazione.

    (5) I tassi di errore possono essere misurati facendo ricorso a tecniche standardizzate per il controllo della qualità, ad esempio, verificando la qualità di un sotto-campione dei questionari trattati (valutando l'entità degli errori durante la fase di manipolazione dei dati o la loro redazione da parte del personale degli istituti nazionali di statistica).

    (6) Si tratta del rapporto tra il numero dei rispondenti nel campo d'applicazione e il numero dei questionari inviati alla popolazione selezionata.

    (7) I commenti possono ad esempio riguardare la procedura di selezione di tali modelli (ad esempio, perché è stato scelto un determinato modello preferendolo ad altri), se è pertinente l'errore di stima associato alla corrispondente valutazione, elementi relativi alla verifica delle ipotesi su cui si basa il modello, la verifica della capacità del modello di predire i risultati utilizzando dati storici, il confronto dei risultati generati dal modello con altre fonti di dati, l'impiego di controlli e verifiche incrociate, la verifica della sensibilità del modello nella stima dei parametri, la convalida dell'immissione dei dati nel modello.

    (8) GU L 14 del 17.1.1997.

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