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Document 31999R2723

    Regolamento (CE) n. 2723/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

    GU L 328 del 22.12.1999, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrog. impl. da 32019R1241

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2723/oj

    31999R2723

    Regolamento (CE) n. 2723/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0009 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 2723/1999 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 1999

    recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    considerando quanto segue:

    (1) sono cambiati la zona e il periodo in cui ha luogo il fregolo di un certo stock di aringhe e occorre pertanto modificare le disposizioni specifiche relative alla pesca nella zona e nel periodo in questione;

    (2) l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 850/98(3) prevede alcune eccezioni al divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca; tali eccezioni dovrebbero applicarsi anche alle sciabiche danesi, ma per errore l'articolo suddetto non prevedeva eccezioni per questo tipo di attrezzo; pertanto la sciabica danese deve figurare tra gli attrezzi a cui si applicano le eccezioni previste dall'articolo 29;

    (3) l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 850/98 vieta l'uso dei ciancioli per circondare banchi di pesci che si trovano in associazione con mammiferi marini; l'uso di tale attrezzo deve essere consentito ai pescherecci che operano alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo sul programma internazionale per la conservazioni dei delfini, che la Comunità ha deciso di applicare a titolo provvisorio con la decisione 99/386/CE(4); occorre pertanto aggiungere all'articolo 33 una clausola di esonero in tal senso;

    (4) l'allegato VI stabilisce le categorie di dimensioni delle maglie per gli attrezzi fissi da usare per la cattura di determinate specie o gruppi di specie; alla luce dei dati di cui dispone la Commissione è opportuno modificare le dimensioni delle maglie per due specie di gattuccio (gattuccio e gattopardo);

    (5) occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 850/98,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

    1) All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    "f) i) dal 21 settembre al 15 novembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalla costa dell'isola di Man e da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    - 54° 20' 00'' latitudine nord, 04° 25' 05'' longitudine ovest e 54° 20' 00'' latitudine nord, 03° 57' 02'' longitudine ovest,

    - 54° 20' 00'' latitudine nord, 03° 57' 02'' longitudine ovest e 54° 17' 05'' latitudine nord, 03° 56' 08'' longitudine ovest,

    - 54° 17' 05'' latitudine nord, 03° 56' 08'' longitudine ovest e 54° 14' 06'' latitudine nord, 03° 57' 05'' longitudine ovest,

    - 54° 14' 06'' latitudine nord, 03° 57' 05'' longitudine ovest e 54° 00' 00'' latitudine nord, 04° 07' 05'' longitudine ovest,

    - 54° 00' 00'' latitudine nord, 04° 07' 05'' longitudine ovest e 53° 51' 05'' latitudine nord, 04° 27' 08'' longitudine ovest,

    - 53° 51' 05'' latitudine nord, 04° 27' 08'' longitudine ovest e 53° 48' 05'' latitudine nord, 04° 50' 00'' longitudine ovest,

    - 53° 48' 05'' latitudine nord, 04° 50' 00'' longitudine ovest e 54° 04' 05'' latitudine nord, 04° 50' 00'' longitudine ovest,

    ii) dal 21 settembre al 31 dicembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalle seguenti coordinate:

    - costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54° 15' latitudine nord,

    - 54° 15' latitudine nord e 5° 15' longitudine ovest,

    - 53° 50' latitudine nord e 5° 50' longitudine ovest,

    - costa orientale dell'Irlanda a 53° 50' latitudine nord;".

    2) All'articolo 29, il paragrafo 4 è modificato come segue:

    a) alla lettera a), primo trattino, la parte di frase "possono pescare nelle zone di cui in tale paragrafo utilizzando reti a strascico a divergenti" è sostituita dal testo seguente "possono pescare nelle zone di cui in tale paragrafo utilizzando reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi.";

    b) la lettera b) è modificata come segue:

    i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "i) Tuttavia, i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia purché:";

    ii) al punto ii) il primo trattino deve essere sostituito dal seguente:

    "- per le reti a strascico a divergenti o per le reti a strascico a coppia, la dimensione di maglia utilizzata sia almento di 100 millimetri, e";

    iii) è aggiunto il punto seguente:

    "iv) per le sciabiche danesi, la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 100 millimetri."

    3) All'articolo 29, paragrafo 5, la parte di frase "All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti o reti a strascico a coppia" è sostituita dalla parte di frase "All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi".

    4) All'articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "3. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (Washington, 15 maggio 1998) e firmato dalla Comunità il 12 maggio 1999. I nomi e le caratteristiche tecniche di questi pescherecci figureranno su un elenco redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48."

    5) L'allegato VI è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. HEMILÄ

    (1) Parere reso il 2 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU C 209 del 27.7.1999.

    (3) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1459/1999 (GU L 168 del 3.7.1999, pag. 1).

    (4) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO VI

    ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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