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Document 31999L0017

Direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori Testo rilevante ai fini del SEE.

GU L 97 del 12.4.1999, p. 45–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/17/oj

31999L0017

Direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori Testo rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 12/04/1999 pag. 0045 - 0081


DIRETTIVA 1999/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 76/761/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/761/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che le schede di omologazione di cui alla direttiva 76/761/CEE devono essere conformemente modificate;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di conservare l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/761/CEE devono essere sostituite da quelle dei regolamenti (ECE/ONU) nn. 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98 e 99 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione(5);

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/761/CEE del Consiglio è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e per le sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati."

3) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 2

Per tutti i tipi di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e per tutte le sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati ai sensi dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 5.

Gli Stati membri adottano le misure adeguate per evitare l'impiego di marchi che possano creare confusione tra i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione ai sensi dell'articolo 1, da un lato, e altri tipi di dispositivi, dall'altro.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato dei proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e delle sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati per motivi riguardanti la loro costruzione o metodo di funzionamento, se essi recano il marchio di omologazione CE.

2. Gli Stati membri possono vietare l'immissione sul mercato dei proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e delle sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati per motivi riguardanti la loro costruzione o metodo di funzionamento, se essi recano un marchio di omologazione CE non conforme a quello omologato.

Gli Stati membri che adottano tali misure devono comunicarle agli altri Stati membri e alla Commissione, specificandone le motivazioni.

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, seguendo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate ai sensi della presente direttiva."

4) All'articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Se gli Stati membri che hanno rilasciato l'omologazione CE di componente constatano che un certo numero di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o di sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati recanti lo stesso marchio di omologazione CE non sono conformi al tipo che essi hanno omologato, adottano le misure opportune per garantire che i modelli in produzione siano conformi al tipo omologato."

5) All'articolo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ogni decisione adottata ai sensi delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, mirante a rifiutare o a revocare l'omologazione CE di componente per un proiettore con funzione di faro abbagliante e/o anabbagliante o di una sorgente luminosa (lampada o altre) utilizzata nei dispositivi di illuminazione omologati o a proibirne l'immissione sul mercato o l'uso, deve elencare in dettaglio le motivazioni che ne sono alla base."

6) Gli articolo 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per motivi riguardanti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare omologate, o vietarne l'immissione sul mercato o l'uso, se essi recano il marchio di omologazione CE e sono montati conformemente alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati, o vietarne l'immissione sul mercato o l'uso, se essi recano il marchio di omologazione CE e sono montati conformemente alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per 'veicolo' ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."

7) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata a una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti i proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e anabbaglianti e le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione, in prosieguo rispettivamente denominati "proiettori" e "sorgenti luminose":

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di proiettore o sorgente luminosa, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato dei proiettori o delle sorgenti luminose.

se i proiettori o le sorgenti luminose sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/761/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE, e

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti i proiettori o le sorgenti luminose, e di qualsiasi tipo di proiettore o di sorgente luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/761/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/761/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai proiettori o alle sorgenti luminose, in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di proiettori e di sorgenti luminose conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/757/CEE, purché tali proiettori e sorgenti luminose:

- siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati applicabili dei regolamenti (ECE/ONU) nn. 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98 e 99 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 2.1 degli allegati II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 1o aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

(3) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

(4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

(5) GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

ALLEGATO

"ELENCO DEGLI ALLEGATI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. Il presente allegato riguarda l'omologazione di componente dei seguenti dispositivi:

1.1. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie R2 e/o HS1 e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II;

1.2. proiettori sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III;

1.3. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene delle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8 e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

1.4. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene della categoria H4 e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V;

1.5. proiettori alogeni sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI;

1.6. lampade utilizzate in unità di luce omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII;

1.7. proiettori di veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII;

1.8. sorgenti luminose a scarica utilizzate in unità di luce a scarica omologate dei veicoli a motore e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IX.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

2.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente di un tipo di proiettore deve essere presentata dal costruttore.

2.1.1. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

2.1.2. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

2.1.2.1. i seguenti campioni:

2.1.2.1.1. due campioni di un tipo di proiettore di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4;

2.1.2.1.2. cinque campioni di un tipo di proiettore di cui ai punti 1.2 e 1.5;

2.1.2.1.3. due campioni di un tipo di proiettore di cui al punto 1.7, con sorgente luminosa a scarica standard e un alimentatore per ciascun tipo utilizzato, laddove applicabile;

2.1.2.2. per la prova della materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:

2.1.2.2.1. tredici trasparenti (quattordici nel caso dei proiettori di cui al punto 1.7);

2.1.2.2.2. sei (dieci) trasparenti possono essere sostituiti da sei (dieci) campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 mm × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) nella parte centrale, misurante almeno 15 mm × 15 mm;

2.1.2.2.3. ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

2.1.2.2.4. un riflettore sul quale possono essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.

2.1.2.3. Laddove applicabile, per le prove relative alla resistanza degli elementi di trasmissione della luce costituiti di materia plastica alle radiazioni UV emesse dalle sorgenti luminose a scarica all'interno del proiettore:

2.1.2.3.1. un campione di ciascun tipo di materia plastica utilizzato nel proiettore oppure un campione del proiettore contenente tali materiali. Ciascun campione deve avere lo stesso aspetto ed eventualmente lo stesso trattamento di superficie della materia plastica utilizzata nel proiettore;

2.1.2.3.2. la prova della resistenza dei materiali alla radiazione ultravioletta della sorgente luminosa non è necessaria se sono utilizzate sorgenti luminose a scarica a bassa emissione di UV oppure se i componenti sono protetti dalla radiazione UV, per esempio, con filtri di vetro.

2.1.2.4. I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti già sottoposti a prove devono essere accompagnati dal verbale di prova delle rispettive caratteristiche.

2.2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di sorgente luminosa deve essere presentata dal costruttore.

2.2.1. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.

2.2.2. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

2.2.2.1. cinque campioni di un tipo di lampada di cui al punto 1.6 per ciascun colore per il quale è stata presentata la domanda;

2.2.2.2. tre campioni di un tipo di sorgente luminosa a scarica di cui al punto 1.8 e un campione dell'alimentatore;

2.2.2.3. per un tipo di sorgente luminosa che differisce da un tipo già omologato unicamente per il marchio di fabbrica o commerciale, è sufficiente presentare:

2.2.2.3.1. una dichiarazione del costruttore nella quale si afferma che il tipo presentato (fatta eccezione per il marchio di fabbrica o commerciale) è identico al tipo già omologato, identificato dal rispettivo codice, ed è stato prodotto dallo stesso costruttore;

2.2.2.3.2. due campioni con il nuovo marchio di fabbrica o commerciale.

3. ISCRIZIONI

3.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

3.1.1. nel caso dei proiettori(1):

3.1.1.1. sul trasparente, il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore;

3.1.1.2. sul trasparente e sul corpo principale(2), spazi sufficienti per il marchio di omologazione di cui al punto 5; questi spazi devono essere indicati nei disegni di cui all'appendice 1;

3.1.1.3. se i proiettori sono destinati alla guida tanto a destra quanto a sinistra, iscrizioni indicanti le due posizioni dell'unità ottica sul veicolo oppure della sorgente luminosa sul riflettore; queste iscrizioni sono costituite dalle lettere "R/D" per la posizione di guida a destra e dalle lettere "L/G" per la posizione di guida a sinistra;

3.1.1.4. tutti i fasci delle lampade di cui al punto 1.7 possono recare sulla superficie di uscita della luce un centro di riferimento, in conformità dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII.

3.1.2. Le lampade devono recare sull'attacco o sull'ampolla, purché non siano alterate le caratteristiche luminose:

3.1.2.1. il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore; se a diversi marchi è stato assegnato lo stesso codice di omologazione, è sufficiente l'indicazione di uno o più marchi;

3.1.2.2. tensione nominale;

3.1.2.3. designazione internazionale della categoria pertinente;

3.1.2.4. potenza nominale (nella sequenza filamento principale/filamento secondario nelle lampade a due filamenti); la potenza non deve essere indicata separatamente se figura nella designazione internazionale della categoria di lampada corrispondente;

3.1.2.5. uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione, che deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 2;

3.1.2.6. possono essere apposte altre iscrizioni oltre a quelle di cui ai punti da 3.1.2.1 a 3.1.2.5 e al punto 6, purché non alterino le caratteristiche luminose.

3.1.3. Nel caso di sorgenti luminose a scarica, sull'attacco:

3.1.3.1. il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore;

3.1.3.2. designazione internazionale della categoria pertinente;

3.1.3.3. potenza nominale; non deve essere indicata separatamente se figura nella designazione internazionale della categoria corrispondente;

3.1.3.4. uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione, che deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 2;

3.1.3.5. sull'attacco possono essere apposte altre iscrizioni oltre a quelle di cui ai punti da 3.1.3.1 a 3.1.3.4 e al punto 6;

3.1.3.6 sull'alimentatore utilizzato per l'omologazione della sorgente luminosa devono essere apposti i simboli di identificazione del tipo e del marchio di fabbrica, nonché tensione e potenza nominale, in conformità delle indicazioni della scheda tecnica.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, laddove applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

NB:

La presente direttiva non osta a che uno Stato membro vieti la combinazione di un proiettore che incorpora un trasparente di materia plastica omologato ai sensi della presente direttiva e un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

4.2.1. nell'appendice 3, per le domande di cui al punto 2.1;

4.2.2. nell'appendice 4, per le domande di cui al punto 2.2.

4.3. A ciascun tipo di proiettore omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore.

4.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che il proiettore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4.5. A ciascun tipo di sorgente luminosa omologata viene assegnato un codice di omologazione. Esso è costituito da un codice di identificazione comprendente al massimo i due caratteri selezionati tra i numeri arabici e le lettere maiuscole di cui alla nota(3), preceduti da un numero progressivo a una cifra assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo dell'allegato pertinente della direttiva 76/761/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è:

- 2 per l'allegato VII,

- 0 per l'allegato IX.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso codice a un altro tipo di sorgente luminosa.

5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE PER I PROIETTORI

5.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 3.1, i proiettori conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

5.2. Tale marchio è costituito:

5.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda

5.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo dell'allegato pertinente della direttiva 76/761/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è:

- 01 per l'allegato II

- 02 per l'allegato III

- 04 per l'allegato IV

- 02 per l'allegato V

- 02 per l'allegato VI

- 00 per l'allegato VIII

5.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:

5.2.3.1. sui proiettori destinati unicamente alla guida a sinistra, una freccia orizzontale orientata verso destra rispetto ad un osservatore che si trovi di fronte al proiettore, ovvero verso il lato della strada corrispondente al senso di circolazione;

5.2.3.2. sui proiettori destinati ad entrambi i sensi di circolazione mediante un'appropriata regolazione della posizione dell'unità ottica oppure della lampada, una freccia orizzontale con due punte, orientate rispettivamente a sinistra e a destra;

5.2.3.3. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presenta direttiva unicamente riguardo al fascio anabbagliante, la lettera "C",

5.2.3.4. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva unicamente riguardo al fascio abbagliante, la lettera "R",

5.2.3.5. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva riguardo al fascio anabbalagiante e al fascio abbagliante, le lettere "CR",

5.2.3.6. preceduti dalle lettere

- S nel caso dei proiettori di cui al punto 1.2

- H nel caso dei proiettori di cui ai punti 1.3 e 1.4

- HS nel caso dei proiettori di cui al punto 1.5

- D nel caso dei proiettori di cui al punto 1.7

5.2.3.7. sui proiettori aventi un trasparente di materia plastica, accanto ai simboli di cui ai punti da 5.2.3.3 a 5.2.3.5 vanno apposte le lettere PL;

5.2.3.8. sui proiettori di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7 e conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione al fascio abbagliante, l'indicazione dell'intensità massima espressa da un marchio di riferimento, situato accanto al rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e"; nel caso di proiettori mutuamente incorporati, l'indicazione dell'intensità massima di tutti i fasci abbaglianti è espressa come sopra.

La definizione del marchio di riferimento di cui sopra figura

- nel paragrafo 6.3.2.1.2 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati IV e V,

- nel paragrafo 8.3.2.1.2 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI,

- nel paragrafo 6.3.2.2 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII,

secondo i casi;

5.2.3.9 in ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del paragrafo 1.1.1.1 dell'allegato X e la tensione ammessa secondo il paragrafo 1.1.1.2 dell'allegato X vanno indicati nella scheda di omologazione (appendice 3).

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente:

sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia mutuamente incorporato: nel marchio di omologazione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo della luce anabbagliante;

sui proiettori di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4 e conformi alle prescrizioni dell'allegato X della presente direttiva unicamente se alimentati con una tensione di 6 V o di 12 V, vicino al portalampada va apposto un simbolo costituito dal numero 24 segnato con una croce obliqua (X).

Per "allegato X" si intende:

- l'allegato 4 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati II e VIII della presente direttiva,

- l'allegato 5 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati III, IV e V della presente direttiva,

- l'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,

secondo i casi.

5.3. Il marchio di omologazione CE di componente deve essere apposto sulla luce in modo indelebile e tale da risultare chiaramente leggibile anche quando la luce è montata sul veicolo.

5.4. Apposizione del marchio di omologazione

5.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 5, figura 1.

5.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:

5.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 4.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un proiettore e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE di componente avente le seguenti caratteristiche:

5.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 5.2.1);

5.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 5.2.2).

5.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

5.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

5.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

5.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 5.2.2) e, laddove necessario, la freccia prescritta devono essere apposti:

5.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

5.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

5.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

5.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 5.

5.4.3. Per le luci i cui trasparenti sono utilizzati per diversi tipi di proiettori e che possono essere mutuamente incorporate o raggruppate con altre luci:

5.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 5.4.2;

5.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dal trasparente, vi sia lo spazio prescritto al punto 3.1.1.2 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive;

5.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione;

5.4.3.4. esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 5.

6. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE PER LE SORGENTI LUMINOSE

6.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1.2 o 3.1.3, le sorgenti luminose conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

6.2. Tale marchio è costituito:

6.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda

6.2.2. in prossimità del rettangolo il codice di omologazione di cui al punto 4.5.

6.3. Le iscrizioni e i marchi di cui ai punti 3.1.2, 3.1.3 e 6.1 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

6.4. Un esempio di marchio di omologazione CE di una sorgente luminosa è presentato alla figura 4 dell'appendice 5.

7. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

7.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

8.2. In particolare, le prove da effettuare in conformità del punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono specificate:

- nell'allegato 3 e nel paragrafo 3 dell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva,

- nell'allegato 3 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva,

- nell'allegato 2 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IV della presente direttiva,

- nell'allegato 5 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato V della presente direttiva,

- nell'allegato 5 e nel paragrafo 3 dell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,

- negli allegati 6 e 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VII della presente direttiva,

- nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII della presente direttiva, o

- negli allegati 6 e 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IX della presente direttiva,

secondo i casi,

e i criteri da applicare nella selezione dei campioni per le prove di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono fissati:

- nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva,

- nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva,

- nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IV della presente direttiva,

- nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato V della presente direttiva,

- nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,

- negli allegati 8 e 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VII della presente direttiva,

- nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII della presente direttiva, o

- nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IX della presente direttiva,

secondo i casi.

8.3. La normale frequenza delle ispezioni autorizzate dall'autorità omologante è di una ogni due anni.

(1) Nel caso dei proiettori destinati unicamente alla guida a destra o a sinistra, si raccomanda inoltre che la superficie occultabile per evitare di disturbare gli utenti in un paese in cui il senso di circolazione è opposto a quello del paese al quale era destinato il proiettore sia delineata in modo indelebile sul trasparente e chiaramente indicata nel manuale di istruzione per la manutenzione del veicolo. Questa iscrizione non è tuttavia necessaria quando la superficie è evidente dal modello.

(2) Se il trasparente non può essere separato dal corpo principale del proiettore, è sufficiente una superficie per la marcatura sul trasparente.

(3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

Appendice 1

>PIC FILE= "L_1999097IT.005802.EPS">

>PIC FILE= "L_1999097IT.005901.EPS">

Appendice 2

>PIC FILE= "L_1999097IT.006002.EPS">

Appendice 3

>PIC FILE= "L_1999097IT.006102.EPS">

>PIC FILE= "L_1999097IT.006201.EPS">

Appendice 4

>PIC FILE= "L_1999097IT.006302.EPS">

>PIC FILE= "L_1999097IT.006401.EPS">

Appendice 5

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

Luci indipendenti

Esempio 1

>PIC FILE= "L_1999097IT.006502.EPS">

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato II (numero progressivo 01) riguardo al fascio anabbagliante e destinato unicamente alla guida a sinistra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 2

>PIC FILE= "L_1999097IT.006503.EPS">

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato II (numero progressivo 01) riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione mediante regolazione dell'unità ottica oppure della luce, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 3

>PIC FILE= "L_1999097IT.006601.EPS">

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore sigillato conforme alle prescrizioni dell'allegato III (numero progressivo 02) riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 4

>PIC FILE= "L_1999097IT.006602.EPS">

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato IV (numero progressivo 04) riguardo al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Il numero 30 indica un'intensità massima del fascio abbagliante compressa tra 86250 e 101250 candele.

Esempio 5

>PIC FILE= "L_1999097IT.006701.EPS">

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato V (numero progressivo 02) riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante, destinato unicamente alla guida a sinistra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al filamento del fascio abbagliante oppure a qualsiasi altro proiettore con il quale è mutuamente incorporato. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Esempio 6

>PIC FILE= "L_1999097IT.006702.EPS">

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore alogeno sigillato con un proiettore alogeno sigillato con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato VI (numero progressivo 02) riguardo al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Esempio 7

>PIC FILE= "L_1999097IT.006801.EPS">

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato VIII (numero progressivo 00) riguardo al fascio abbagliante e destinato ad entrambi i sensi di circolazione, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471, ragruppato, combinato o mutuamente incorporato con un fascio anabbagliante conforme alle prescrizioni dell'allegato IV (numero progressivo 04). Il fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al fascio abbagliante. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

>PIC FILE= "L_1999097IT.006802.EPS">

MODELLO B

>PIC FILE= "L_1999097IT.006803.EPS">

MODELLO C

>PIC FILE= "L_1999097IT.006901.EPS">

MODELLO D

>PIC FILE= "L_1999097IT.006902.EPS">

Nota:

I quattro esempi di marchi di omologazine, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;

un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86250 e 101250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02, e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02, e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore

Esempio 1

>PIC FILE= "L_1999097IT.007001.EPS">

L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori, ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 52500 e 67500 candele (come indicato dal numero 20), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con una luce di posizione anteriore omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 02;

oppure un proiettore con un fascio anabbagliante a scarica e un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86250 e 101250 candele (come indicato dal numero 30), destinato ad entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7122 in conformità dell'allegato VIII della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 00, mutuamente incorporato con la stessa luce di posizione anteriore;

oppure uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

>PIC FILE= "L_1999097IT.007002.EPS">

o

>PIC FILE= "L_1999097IT.007003.EPS">

o

>PIC FILE= "L_1999097IT.007101.EPS">

o

>PIC FILE= "L_1999097IT.007102.EPS">

Esempio 2

>PIC FILE= "L_1999097IT.007103.EPS">

L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materia plastica utilizzato in un insieme di due proiettori, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1151 e comprendente:

- un proiettore che emette un fascio anabbagliante alogeno destinato ad entrambi i sensi di circolazione e un fascio abbagliante alogeno avente un'intensità massima compresa tra x e y candele, conforme alle prescrizioni dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, e

- un proiettore che emette un fascio abbagliante a scarica avente un'intensità massima compresa tra w e z candele, conforme alle prescrizioni dell'allegato VIII della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 00, con un'intensità massima complessiva dei componenti del fascio abbagliante compresa tra 86250 e 101250 candele (come indicato dal numero 30).

Figura 4

Sorgenti luminose

>PIC FILE= "L_1999097IT.007201.EPS">

Il marchio di omologazione di cui sopra apposto sulla sorgente luminosa indica che la sorgente luminosa è stata omologata in Germania (e1) con il codice di omologazione 2A1. Il primo carattere indica che la sorgente luminosa è conforme alle prescrizioni dell'allegato VII rispetto alle lampade.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie R2 e/o HS1.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1 e 5-8 e negli allegati 3, 4, 6-8, del regolamento n. 1 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- la serie di modifiche 01, inclusi i supplementi 1-3 alla serie di modifiche 01(1);

- il supplemento 4 alla serie di modifiche 01(2);

- il supplemento 5 alla serie di modifiche 01 comprendente le correzioni al supplemento 3 alla serie di modifiche 01 e le correzioni alla revisione 4 del regolamento n. 1(3);

- il supplemento 6 alla serie di modifiche 01(4);

- il supplemento 7 alla serie di modifiche 01(5),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della presente direttiva".

2.1.2. Nel paragrafo 6.5, per "paragrafo 2.1" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.3. Nell'allegato 3, paragrafo 2.5, per "paragrafo 9.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.4. Nell'allegato 7, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.5. Nell'allegato 7, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 7, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.7. Nell'allegato 8, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 10" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.8. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(3)

>SPAZIO PER TABELLA>

(4) TRANS/WP.29/489.

(5) TRANS/WP.29/535.

ALLEGATO III

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2, 6-8 e 11 e negli allegati 3, 4 [pagine 32-39 del documento di riferimento(1)] e 5-7 del regolamento n. 5 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1 e 2 alla serie di modifiche 02;(2);

- il corrigendum 1 alla revisione 3 del regolamento n. 5(3);

- il supplemento 3 alla serie di modifiche 02(4);

- il supplemento 4 alla serie di modifiche 02(5),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nell'allegato 3, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.2. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 3.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.3. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 3.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.5. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.6. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(3)

>SPAZIO PER TABELLA>

(4) TRANS/WP.29/491.

(5) TRANS/WP.29/567.

ALLEGATO IV

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6, 8 e 9 e negli allegati 2 e 4-7 del regolamento n. 8 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01-04, inclusi i supplementi 1-4 alla serie di modifiche 04(1);

- il supplemento 5 alla serie di modifiche(2);

- il corrigendum 1 al supplemento 4 alla serie di modifiche 04(3);

- il corrigendum 2 alla revisione 3 del regolamento n. 8(4);

- il supplemento 6 alla serie di modifiche 04(5);

- il supplemento 7 alla serie di modifiche 04(6);

- il supplemento 8 alla serie di modifiche 04(7);

- il supplemento 9 alla serie di modifiche 04(8);

- il supplemento 10 alla serie di modifiche 04(9);

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della presente direttiva".

2.1.2. Nel paragrafo 6.3.2.1.2, per "paragrafo 4.2.2.7" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.3. Nel paragrafo 6.4, per "paragrafo 2.1.3" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nell'allegato 2, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.5. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.8. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.9. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(3)

>SPAZIO PER TABELLA>

(4)

>SPAZIO PER TABELLA>

(5) TRANS/WP.29/492.

(6) TRANS/WP.29/520.

(7) TRANS/WP.29/538.

(8) TRANS/WP.29/585.

(9) TRANS/WP.29/623.

ALLEGATO V

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene della categoria H4.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6, 8 e 9 e negli allegati 3-7 del regolamento n. 20 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1-3 alla serie di modifiche 02(1);

- il supplemento 4 alla serie di modifiche 02(2);

- il supplemento 5 alla serie di modifiche 02, comprendente le correzioni al supplemento 3 alla serie di modifiche 02 e le correzioni alla revisione 2 del regolamento n. 20(3);

- il supplemento 6 alla serie di modifiche 02(4),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della presente direttiva".

2.1.2. Nel paragrafo 6.3.2.1.2, per "paragrafo 4.2.2.7" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.3. Nel paragrafo 6.4, per "paragrafo 2.1.3" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nell'allegato 5, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.5. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "paragrafo 2.2.4.1.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.8. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.9. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(3)

>SPAZIO PER TABELLA>

(4) TRANS/WP.29/541.

ALLEGATO VI

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori sigillati alogeni di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2, 6, 7, 8 e 10 e negli allegato 3-8 del regolamento n. 31 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1 e 2 alla serie di modifiche 02(1);

- il corrigendum 1 alla revisione 1 del regolamento n. 31(2);

- il supplemento 3 alla serie di modifiche 02(3);

- il supplemento 4 alla serie di modifiche 02(4),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nel paragrafo 8.3.2.1.2, per "paragrafo 5.2.2.5" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.2. Nell'allegato 5, paragrafo 2.5, per "paragrafo 11.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.3. Nell'allegato 7, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 3.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nell'allegato 7, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 3.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.5. Nell'allegato 7, paragrafo 2.4.2, per "paragrafo 3.2.4.1.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 8, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 12" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.7. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(3) TRANS/WP.29/497.

(4) TRANS/WP.29/569.

ALLEGATO VII

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle lampade utilizzate in unità di luce omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2.1 e 3 e negli allegati 1 e 4-9 del regolamento n. 37 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 02 e 03, inclusi il corrigendum 2 e i supplementi 1-9 alla serie di modifiche 03(1);

- il corrigendum 1 alla revisione 2(2);

- i supplementi da 10 a 12 alla serie di modifiche 03(3);

- il supplemento 13 alla serie di modifiche 03(4);

- il supplemento 14 alla serie di modifiche 03(5);

- il supplemento 15 alla serie di modifiche 03(6),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 4.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(3)

>SPAZIO PER TABELLA>

(4) TRANS/WP.29/498.

(5) TRANS/WP.29/523.

(6) TRANS/WP.29/586.

ALLEGATO VIII

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6 e 7 e negli allegati 3-9 del regolamento n. 98 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella versione originale (00)(1);

- il supplemento 1 al regolamento n. 98(2),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 99", si deve intendere "allegato IX della presente direttiva".

2.1.2. Nel paragrafo 1.5, per "regolamento n. 48" si intende "direttiva 76/756/CEE".

2.1.3. Nel paragrafo 6.3.2.2, per "paragrafo 4.2.2.7" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.4. Nel paragrafo 6.5, per "paragrafo 2.1.4" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.5. Nell'allegato 5, paragrafo 1.1, e appendice 1, al titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I alla presente direttiva".

2.1.6. Nell'allegato 5, paragrafo 1.2, e appendice 1, al titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I alla presente direttiva".

2.1.7. Nell'allegato 5, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.8. Nell'allegato 8, paragrafo 2.5, per "paragrafo 9.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1. dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

2.1.9. Nell'allegato 9, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 19" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".

2.1.10. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2) TRANS/WP.29/553.

ALLEGATO IX

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose a scarica utilizzate in unità di luce a scarica omologate dei veicoli a motore.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2.1 e 3 e negli allegati 1 e 4-8 del regolamento n. 99 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella versione originale (00)(1);

- il supplemento 1 al regolamento n. 99(2),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nei paragrafi 3.2.1 e 3.4.2 e nell'allegato 4, paragrafo 2, per "paragrafo 2.2.2.4" si intende "punto 2.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.2. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 4.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2) TRANS/WP.29/587."

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