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Document 31999D0566

    1999/566/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1999 recante applicazione della decisione 1999/280/CE del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi [notificata con il numero C(1999) 1701] - (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 216 del 14.8.1999, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/566/oj

    31999D0566

    1999/566/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1999 recante applicazione della decisione 1999/280/CE del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi [notificata con il numero C(1999) 1701] - (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 216 del 14/08/1999 pag. 0008 - 0012


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 luglio 1999

    recante applicazione della decisione 1999/280/CE del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi

    [notificata con il numero C(1999) 1701]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/566/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 1999/280/CE del Consiglo, del 22 aprile 1999, concernente una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi nella Comunità(1), in particolare l'articolo 8,

    (1) considerando che è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni di cui alla decisione 1999/280/CE in maniera da fornire le indicazioni più rappresentative del mercato petrolifero di ciascuno Stato membro;

    (2) considerando che dette informazioni devono essere pubblicate in forma appropriata;

    (3) considerando che gli Stati membri e la Commissione devono consultarsi sulle informazioni raccolte;

    (4) considerando che occorre unificare a livello tecnico il sistema di informazione e che è pertanto necessario definire le informazioni da comunicare;

    (5) considerando che la decisione 77/190/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha definito i modelli di questionari sui quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità; che dovendo, detti modelli, essere sostituiti conformemente alle definizioni previste dalla presente decisione, è opportuno abrogare la decisione 77/190/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/280/CE, sono redatte secondo le definizioni che figurano nell'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione pubblica conformemente all'articolo 4 della decisione 1999/280/CE le informazioni settimanali e mensili trasmesse dagli Stati membri in una pubblicazione chiamata "Bollettino petrolifero".

    Articolo 3

    Gli Stati membri e la Commissione si consultano nell'ambito di un gruppo composto di rappresentanti degli Stati membri per avere regolari scambi di vedute sulle informazioni raccolte e pubblicate in virtù della decisione 1999/280/CE.

    Articolo 4

    La decisione 77/190/CEE è abrogata.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Christos PAPOUTSIS

    Membro della Commissione

    (1) GU L 110 del 28.4.1999, pag. 8.

    (2) GU L 61 del 5.3.1977, pag. 34.

    ALLEGATO

    Definizione delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:

    1. Costo mensile dell'approvvigionamento di petrolio greggio (cif).

    2. Prezzi dei prodotti petroliferi al consumo al netto e al lordo dei diritti e delle tasse in vigore al 15 di ogni mese.

    3. Prezzi dei prodotti petroliferi al netto e al lordo dei diritti e delle tasse in vigore ogni lunedì.

    Definizione del costo mensile dell'approvvigionamento di petrolio greggio (cif)

    Le righe 1 e 2 riguardano l'approvvigionamento globale totale di greggio per il mese di cui si tratta.

    Per costo dell'approvvigionamento si intende il costo delle importazioni di petrolio greggio importato e delle consegne provenienti da un altro Stato membro, nonché il greggio prodotto nello Stato membro.

    Per importazione si intende ogni quantità di petrolio greggio che entra nella Comunità per scopi diversi dal transito e destinata a coprire il fabbisogno di uno Stato membro.

    Per consegna si intende ogni quantità di petrolio greggio che entra nel territorio di uno Stato membro proveniente da un altro Stato membro per scopi diversi dal transito e destinata a coprire il fabbisogno dello Stato membro.

    Per petrolio greggio prodotto in uno Stato membro si intende il petrolio prodotto e raffinato nello Stato membro di cui trattasi e la cui produzione è superiore al 15 % del suo approvvigionamento annuo di petrolio greggio.

    Per "costo CIF medio" si intende il costo medio mensile ponderato in base alle quantità dell'approvvigionamento globale di greggio. Il prezzo cif comprende il prezzo fob (prezzo effettivamente fatturato al porto di carico), il costo di trasporto, l'importo delle assicurazioni e taluni oneri legati alle operazioni di trasferimento del greggio. Il valore all'importazione del greggio prodotto in uno Stato membro è calcolato franco porto di scarico o franco frontiera, cioè a partire dal momento in cui il greggio rientra nella giurisdizione doganale del paese importatore.

    Il costo cif medio è trasmesso in dollari dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano la tabella 1 alla Commissione nel mese successivo alla fine del mese di cui si tratta.

    Le informazioni trasmesse sono pubblicate dalla Commissione nel bollettino petrolifero in dollari e in euro. Il corso mensile dell'euro rispetto al dollaro è stabilito secondo il tasso ufficiale di cambio del mercato(1).

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    Definizione dei prezzi dei prodotti petroliferi al consumo in vigore al 15 di ogni mese

    Ciascuna delle righe 1-7 compresa concerne le informazioni relative ai prezzi del consumo di prodotti petroliferi per alcune categorie di consumatori e ad una data determinata.

    Si intende per prezzo per alcune categorie di consumatori:

    - per i "carburanti destinati ai trasporti stradali", il prezzo alla pompa;

    - per il "combustibile destinato al settore domestico" (gasolio di riscaldamento) i prezzi franco consumatori per i piccoli consumatori, ossia per le consegne di 2000-5000 litri; se esse sono inferiori a 2000 litri si può prendere in considerazione il settore industriale;

    - per i "combustibili industriali", i prezzi franco consumatori per le consegne inferiori a 2000 tonnellate al mese o inferiori a 24000 tonnellate all'anno, a seconda dei casi.

    I prezzi praticati si riferiscono ai prezzi reali al consumo in vigore il 15 di ogni mese:

    - Si intende per "prezzo medio praticato" per ciascuno dei prodotti figuranti alle righe 1-7 compresa, il prezzo praticato con maggiore frequenza, cioè la media ponderata della serie dei prezzi al netto e al lordo dei diritti e delle tasse.

    Le informazioni trasmesse sono pubblicate nel bollettino petrolifero in monete nazionali e in euro.

    I tassi di cambio dell'euro presi in considerazione sono quelli fissati il 31 dicembre 1998 per i paesi della zona Euro; per gli altri Stati i tassi stabiliti sono quelli pubblicati il 15 del mese dalla Banca centrale europea.

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    Definizione dei prezzi al netto dei diritti e delle tasse in vigore ogni lunedì

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il martedì a mezzogiorno le informazioni sui prezzi al netto dei diritti e delle tasse dei prodotti petroliferi in vigore ogni lunedì.

    Si intendono per prodotti petroliferi:

    Carburanti:

    - Benzina super al piombo

    - Euro-super 95

    - Gasolio per autotrazione

    - GPL

    Combustibile domestico:

    - Gasolio da riscaldamento

    Combustibili industriali:

    - Olio combustibile con un tenore di zolfo superiore all'1 %

    - Olio combustibile con un tenore di zolfo pari o inferiore all'1 %

    Si intendono per prezzi per alcune categorie di consumatori:

    - per i carburanti destinati al trasporto stradale, i prezzi per 1000 litri alla pompa

    - per il combustibile destinato al settore domestico (gasolio da riscaldamento), i prezzi per 1000 litri franco consumatori, ossia per le consegne di 2000-5000 litri; se queste ultime sono inferiori a 2000 litri, si può prendere in considerazione il settore industriale

    - per i combustibili industriali, i prezzi alla tonnellata franco consumatori per le consegne inferiori a 2000 tonnellate al mese o inferiori a 24000 tonnellate all'anno

    I prezzi al netto dei diritti e delle tasse comunicati dagli Stati membri sono i prezzi applicati con maggiore frequenza e derivanti da una media ponderata. Negli Stati membri dove la grande distribuzione copre più del 20 % del consumo interno, sono presi in considerazione i prezzi praticati da questi grandi magazzini.

    Queste informazioni sono pubblicate dalla Commissione ogni settimana nel bollettino petrolifero in monete nazionali e in euro. I tassi di cambio dell'euro considerati sono quelli fissati il 31 dicembre 1998 per i paesi della zona Euro; per gli altri Stati i tassi stabiliti sono quelli pubblicati ogni lunedì alle ore 14.15 dalla Banca centrale europea.

    Le informazioni sui prezzi settimanali al netto dei diritti e delle tasse non sono pubblicate quando i servizi della Commissione sono chiusi.

    Se il lunedì è un giorno festivo in uno Stato membro e su richiesta di quest'ultimo, la pubblicazione può essere differita al mercoledì.

    (1) Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, serie C.

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