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Document 31999D0386

1999/386/CE: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 1999, relativa all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini

GU L 147 del 12.6.1999, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2009; abrogato da 32009D0447 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/386/oj

Related international agreement

31999D0386

1999/386/CE: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 1999, relativa all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 12/06/1999 pag. 0023 - 0023


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1999

relativa all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini

(1999/386/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che la Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e a contrarre accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali;

(2) considerando che la Comunità è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, facente obbligo a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine;

(3) considerando che la Comunità è firmataria dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori;

(4) considerando che la 35a Riunione intergovernativa relativa alla conservazione dei tonni e dei delfini nel Pacifico orientale ha adottato, nel febbraio 1998, l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini;

(5) considerando che gli obiettivi dell'accordo includono la progressiva riduzione, a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale di delfini nell'ambito della pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nel Pacifico orientale tramite la fissazione di limiti annui, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zona dell'accordo;

(6) considerando che i pescatori comunitari effettuano operazioni di pesca sugli stock di tonni nella zona dell'accordo; che è pertanto nell'interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell'attuazione dello stesso;

(7) considerando che il Consiglio ha deciso il 26 aprile 1999 la sottoscrizione da parte della Comunità dell'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini;

(8) considerando che, ai sensi dell'articolo XIV dell'accordo, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha un ruolo fondamentale nel coordinare l'attuazione dello stesso, e che molte misure di attuazione vengono adottate nell'ambito di detta commissione; che è pertanto necessario che la Comunità aderisca quanto prima alla IATTC;

(9) considerando che la Comunità ha già avviato la procedura d'adesione a tale organizzazione ma che tale adesione potrebbe essere ritardata per motivi tecnici; che è pertanto necessario applicare provvisoriamente l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini per salvaguardare, nel periodo intermedio, gli interessi delle navi comunitarie che pescano nella regione;

(10) considerando che la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo costituiscono le prime tappe in vista dell'ulteriore approvazione da parte della Comunità in conformità con le procedure previste a tale scopo dal trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea applica a titolo provvisorio l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini, conformemente al disposto dell'articolo XXIX dello stesso, a decorrere dal 1o giugno 1999.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona autorizzata a notificare l'applicazione provvisoria dell'accordo da parte della Comunità al governo degli Stati Uniti d'America, in quanto depositario dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

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