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Document 31998R2234

Regolamento (CE) n. 2234/98 della Commissione del 16 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

GU L 281 del 17.10.1998, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2234/oj

31998R2234

Regolamento (CE) n. 2234/98 della Commissione del 16 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 17/10/1998 pag. 0006 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 2234/98 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/95 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1529/96 (6);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3901/89 prevede una procedura semplificata per verificare che gli agnelli siano ingrassati in carcasse pesanti, riservata ad agnelli che appartengono ad un numero limitato di razze da carne e sono allevati in regioni geograficamente ben definite; che, a tal fine, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2814/90 per semplificare la procedura di verifica amministrativa prevista, mantenendo tuttavia l'obbligo per i produttori di adempiere il loro impegno di ingrassare effettivamente per ottenere carcasse pesanti tutti gli agnelli nati nella loro azienda; che tale impegno può considerarsi soddisfatto se, in esito ad un controllo, risulti che la percentuale degli agnelli presenti, rispetto a quelli nati nell'azienda, è superiore ad una soglia minima da stabilirsi con riferimento alla normale prassi di allevamento per le razze e le zone di cui trattasi e che gli agnelli sono stati allevati nell'azienda per un periodo che permetta di soddisfare le condizioni di ingrasso previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3901/89; che è opportuno prevedere le misure di controllo e le sanzioni connesse al mancato rispetto del suddetto impegno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2814/90 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. I produttori che commercializzano latte di pecora o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora, che intendano beneficiare della deroga prevista all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3901/89 per quanto riguarda gli agnelli allevati nelle zone geografiche ed appartenenti alle razze indicate nell'allegato del presente regolamento, nelle domande di premio sottoscrivono l'impegno di allevare nell'azienda tutti gli agnelli nati dalle pecore dichiarate nella domanda di premio e di ingrassarli per ottenere carcasse pesanti. L'impegno si considera adempiuto se, salvo in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli agnelli presenti nell'azienda sono almeno il 70 % degli agnelli nati e allevati nell'azienda per un periodo di almeno 75 giorni dalla nascita.

I produttori che adempiono tale impegno ricevono il premio per la categoria pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3013/89 per tutte le pecore ammissibili.

2. I produttori che sottoscrivono l'impegno di cui al paragrafo 1 tengono un registro aggiornato dove sono riportati tutti i movimenti degli agnelli (numero di capi per ogni operazione di entrata o uscita), sulla base minima dei flussi e indicando, secondo il caso, l'origine e la destinazione, nonché la data dei flussi e fornendo, in caso di vendita o di macellazione degli agnelli, la documentazione probante, costituita ad esempio da fatture di vendita o certificati di macellazione.

3. Ferme restando le condizioni previste dal sistema integrato, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'autorità competente effettua controlli in loco almeno una volta all'anno nel luogo di nascita degli agnelli per ciascun produttore che abbia presentato la domanda per una campagna di commercializzazione. Le ispezioni comprendono un controllo del numero di agnelli presenti nell'azienda e di quelli registrati nel registro tenuto dal produttore, nonché della relativa documentazione giustificativa, per stabilire se il produttore abbia adempiuto l'impegno sottoscritto.

Qualora l'impegno non sia stato adempiuto, per le pecore ammissibili può essere pagato solo il premio corrispondente alla categoria leggera.

Tuttavia, se l'autorità competente accerta che il mancato adempimento dell'impegno è connesso ad una falsa dichiarazione effettuata deliberatamente o per negligenza grave, il produttore perde inoltre il diritto al premio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3013/89, anche per la campagna di commercializzazione alla quale si riferisce l'impegno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle domande di premio presentate per la campagna di commercializzazione 1999 e per le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

(3) GU L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

(4) GU L 123 del 3. 6. 1995, pag. 3.

(5) GU L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

(6) GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 32.

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