Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0001

Direttiva 98/1/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

GU L 15 del 21.1.1998, p. 26–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/1/oj

31998L0001

Direttiva 98/1/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0026 - 0033


DIRETTIVA 98/1/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1998 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, terzo e quarto trattino,

considerando che occorrono misure atte a difendere la Comunità da Diabrotica barberi Smith & Lawrence, Diabrotica undecimpunctata howardi Barber, Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim e Diabrotica virgifera Le Conte, organismi nocivi la cui presenza non è stata finora constatata nella Comunità stessa;

considerando che occorrono misure contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni), M. fallax Karssen e Tomato yellow leaf curl virus;

considerando che occorre perfezionare le disposizioni recanti misure di protezione contro Enarmonia prunivora Walsh e Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 77/93/CEE, in particolare ampliando l'elenco delle piante ospite;

considerando che non è più opportuno conservare le disposizioni vigenti che recano misure di protezione contro il Tomato spotted wilt virus;

considerando che occorre modificare alcune disposizioni recanti misure di protezione contro Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada, con particolare riguardo ai vegetali di Photinia Ldl., poiché è stato accertato che detto organismo è presente soltanto in alcuni paesi terzi;

considerando che è necessario adottare misure più adeguate per tutelare la Comunità dall'introduzione di organismi nocivi agli ibridi di Solanum L., non destinati alla piantagione, e alle piante d'acquario;

considerando che occorre modificare alcune disposizioni relative agli organismi nocivi ai vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente e destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi extra-europei;

considerando che occorre modificare alcune disposizioni relative agli organismi nocivi che colpiscono la corteccia di Castanea Mill., in particolare adeguandole all'attuale diffusione di organismi quali Pissodes spp. e Scolytidae spp. non europee;

considerando che occorre modificare alcune disposizioni relative alla Monilinia fructicola (Winter) Honey, poiché è stato determinato che soltanto i frutti di Prunus provenienti da paesi extraeuropei devono essere sottoposti a controllo fitosanitario durante il periodo di rischio elevato, vale a dire tra il 15 febbraio e il 30 settembre;

considerando che, essendo stato accertato che il rischio di diffusione dello Xanthomonas campestris pv. pruni negli scambi comunitari di P. laurocerasus L. e P. lusitanica L. è minimo, le pertinenti disposizioni devono essere modificate;

considerando che, essendo stato accertato che non esiste alcun rischio di trasmissione del Bemisia tabaci Genn. con i semi, i tuberi e i cormi di Begonia L., le pertinenti disposizioni devono essere modificate;

considerando che occorre modificare alcune disposizioni relative al Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., al fine di tener conto della zona di origine dei semi e della presenza della malattia nella stessa;

considerando che occorre modificare alcune disposizioni relative a parti di alcuni vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, per tener conto del rischio fitosanitario connesso all'importazione di tali parti di vegetali;

considerando che tali modificazioni sono conformi alle domande formulate dagli Stati membri interessati;

considerando che è necessario modificare di conseguenza i pertinenti allegati della direttiva 77/93/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da I a V della direttiva sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° maggio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 10 sono inseriti i punti seguenti:

«10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte».

2. Nell'allegato I, parte A, sezione I lettera a), dopo il punto 11 è inserito il punto 11.1 seguente:

«11.1. Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey».

3. Nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), dopo il punto 6 sono inseriti i punti seguenti:

«6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen».

4. Nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), dopo il punto 8 e inserito il punto 8.1 seguente:

«8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi».

5. Nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera a), punto 12, il testo delle colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di paesi extraeuropei».

6. Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera d), punto 15, colonna di destra, i seguenti termini sono aggiunti:

«destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.».

7. Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera d) è aggiunto il punto 16 seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Nell'allegato III, parte A, il testo del punto 9 è sostituito dal seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Nell'allegato III, parte A, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11».

10. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di Prunus L. originari di paesi non europei».

11. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.4, colonna di destra, è aggiunto quanto segue:

«e:

cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, oppure

dd) nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen,

- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (*), e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) Meloidogyne fallax Karssen.

(*) GU 125 dell'11. 7. 1996, pag. 2320/66».

12. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 43 è sostituito dal seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

.13. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il punto 45.1 seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

14. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, colonna di destra, il termine e il numero «e 45» sono sostituiti dai termini «, 45 e 45.1».

15. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, colonna di destra, è aggiunto quanto segue:

«e

e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen oppure

nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen,

- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen».

16. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, dopo il punto 27 è inserito il punto 27.1 seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

17. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, punto 29.2, colonna di destra, tra le lettere a) e b) è inserita la parola «oppure».

18. Nell'allegato IV, parte B, punto 24, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi».

19. Nell'allegato V, parte A.I, punto 1.1, l'indicazione «Prunus L.» è sostituita da «Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.».

20. Nell'allegato V, parte A.I, punto 2.1, tra «Populus L.» e «Pseudotsuga Carr.» sono inseriti i termini «Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L.».

21. Nell'allegato V, parte A.II, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, escluse le sementi, i tuberi, i cormi e i rizomi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi.»

22. Nell'allegato V, parte B.I, punto 1, i termini «e delle piante di acquario» sono soppressi.

23. Nell'allegato V, parte B.I, punto 1, i termini «Allium ascalonicum L.» sono inseriti dopo i termini «Zea mais L.».

24. Nell'allegato V, parte B.I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp. Populus L., Quercus L.,

- conifere (Coniferales),

- Acer Saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,

- Prunus L., originarie di paesi extraeuropei».

25. Nell'allegato V, parte B.I, punto 5, secondo trattino, i termini «Castanea Mill.» sono soppressi.

Top