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Document 31998D0594
98/594/EC: Commission Decision of 6 October 1998 amending Council Decisions 79/542/EEC, 92/260/EEC, 93/195/EEC and 93/197/EEC, with regard to the animal health conditions for importation, temporary admission and re-entry of registered horses from Thailand (notified under document number C(1998) 2962) (Text with EEA relevance)
98/594/CE: Decisione della Commissione del 6 ottobre 1998 recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti dalla Thailandia [notificata con il numero C(1998) 2962] (Testo rilevante ai fini del SEE)
98/594/CE: Decisione della Commissione del 6 ottobre 1998 recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti dalla Thailandia [notificata con il numero C(1998) 2962] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 286 del 23.10.1998, p. 53–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31979D0542 | complemento | allegato | ||
Modifies | 31992D0260 | complemento | allegato 1 | ||
Modifies | 31992D0260 | complemento | allegato 2 | ||
Modifies | 31993D0195 | complemento | allegato 1 | ||
Modifies | 31993D0197 | complemento | allegato 1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32018R0659 | 01/10/2018 |
98/594/CE: Decisione della Commissione del 6 ottobre 1998 recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti dalla Thailandia [notificata con il numero C(1998) 2962] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 23/10/1998 pag. 0053 - 0054
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 recante modifica delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti dalla Thailandia [notificata con il numero C(1998) 2962] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/594/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19, punto ii), considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 98/146/CE della Commissione (3), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; considerando che le condizioni sanitarie e quelle relative alla certificazione sanitaria necessarie per l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo l'esportazione temporanea o l'importazione dei cavalli registrati sono state fissate, rispettivamente, dalle decisioni della Commissione 92/260/CEE (4), 93/195/CEE (5) e 93/197/CEE (6) della Commissione, modificate da ultimo dalla decisione 98/360/CE (7); considerando che una missione veterinaria della Comunità ha permesso di constatare che la situazione zoosanitaria in Thailandia è soddisfacente riguardo alle malattie degli equidi ed è tenuta sotto controllo da servizi veterinari efficienti e ben organizzati; considerando che le competenti autorità veterinarie della Thailandia si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, via telex, telefax o telegrafo, entro le ventiquattro ore, la comparsa accertata di una delle malattie menzionate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, l'adozione o la modifica di programmi di vaccinazione contro le medesime, nonché, entro un termine adeguato, qualunque modifica delle norme applicabili all'importazione degli equidi; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoosanitaria dei paesi interessati; che il caso in esame riguarda solo cavalli registrati; considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, alla «colonna speciale per gli equidi», è aggiunta la riga seguente secondo l'ordine alfabetico del codice ISO: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 La decisione 92/260/CEE è modificata come segue: 1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C è aggiunto il termine «Thailandia»; 2) nell'allegato II C, all'elenco dei paesi terzi è aggiunto, nel titolo del certificato sanitario, il termine «Thailandia»; 3) alla sezione III dell'allegato II C è aggiunto il seguente paragrafo: «l) Se l'equide proviene dalla Thailandia, è stato sottoposto a una prova di fissazione del complemento per la morva in data . . . (5) e per la durina in data . . . (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo [titolo 1: 10 (4)].»; 4) nella nota in calce (6) dell'allegato II C i termini «Hong Kong, il Giappone, Macao, la Malaysia (territorio continentale) e Singapore» sono sostituiti dai seguenti: «Hong Kong, il Giappone, Macao, la Malaysia (territorio continentale), Singapore e la Thailandia»; 5) nell'allegato II, A, B, C, D, E è inserito al punto III, lettera d), terzo trattino, il termine «Thailandia (TH)». Articolo 3 La decisione 93/195/CEE è modificata come segue: 1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C è aggiunto il termine «Thailandia (TH)»; 2) nell'allegato II, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C è aggiunto, nel titolo del certificato sanitario, il termine «Thailandia». Articolo 4 La decisione 93/197/CEE è modificata come segue: 1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C è aggiunto il termine «Thailandia (TH)»; 2) nell'allegato II C, nel titolo del certificato sanitario, i termini «Hong Kong, Giappone, Macao, Malaysia (territorio continentale) e Singapore» sono sostituiti dai seguenti «Hong Kong, Giappone, Macao, Malaysia (territorio continentale), Singapore e Thailandia»; 3) al punto III dell'allegato II C è aggiunto il seguente paragrafo: «m) Se l'equide proviene dalla Thailandia, è stato sottoposto a una prova di fissazione del complemento per la morva in data . . . (4) e per la durina in data . . . (4), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo [titolo 1: 10 (4)].»; 4) nella nota in calce (5) dell'allegato II C i termini «dal Giappone, da Hong Kong, da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore» sono sostituiti dai seguenti: «dal Giappone, da Hong Kong, da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale), da Singapore e dalla Thailandia». Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (3) GU L 46 del 17. 2. 1998, pag. 8. (4) GU L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67. (5) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1. (6) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16. (7) GU L 163 del 6. 6. 1998, pag. 44.