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Document 31998D0578

98/578/CE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz [notificata con il numero C(1998) 2724] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 278 del 15.10.1998, p. 46–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/578/oj

31998D0578

98/578/CE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz [notificata con il numero C(1998) 2724] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 15/10/1998 pag. 0046 - 0050


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz [notificata con il numero C(1998) 2724] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via stellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 98/13/CE;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria (LMES) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 17 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato I.

2. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE (2) e 89/336/CEE (3) del Consiglio.

3. L'allegato II, tabella A, indica i limiti delle emissioni spurie al di sopra dei 1 000 MHz e al di fuori delle bande 1 626,5-1 645,5 MHz e 1 656,6-1 660,5 MHz applicabili fino al 1° giugno 2002 e l'allegato II, della tabella B, quelli applicabili a partire da tale data.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo la notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato cessano di avere effetto tre mesi dopo la data di adozione della presente decisione.

2. Le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

(2) GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(3) GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO I

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);

Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands

[Sistemi e stazioni terrestri per comunicazioni via satellite (SES);

Stazioni mobili terrestri per comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione di dati (LMES) che operano nelle bande di frequenze da 1,5/1,6 Ghz]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR26: maggio 1998

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea

DGXIII/A/2 (BU 31, 1/7)

200, rue de la Loi/Wetstraat

B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

(1) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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