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Document 31998D0413

    98/413/CE: Decisione della Commissione del 26 giugno 1998 che modifica la decisione 98/104/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(1998) 1808] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 188 del 2.7.1998, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/413/oj

    31998D0413

    98/413/CE: Decisione della Commissione del 26 giugno 1998 che modifica la decisione 98/104/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(1998) 1808] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 188 del 02/07/1998 pag. 0044 - 0045


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1998 che modifica la decisione 98/104/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(1998) 1808] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/413/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando che in Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica;

    considerando che tali focolai e l'infezione della popolazione di suini selvatici possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi, sperma, embrioni e ovuli;

    considerando che la Germania ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

    considerando che, in seguito alla diffusione della peste suina classica dalla popolazione infetta di suini selvatici alle aziende di suini domestici, è stata adottata la decisione 98/104/CE della Commissione (4);

    considerando che i piani modificati presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia, nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale sono stati esaminati dal comitato veterinario permanente il 9 giugno 1998;

    considerando che, in seguito all'evoluzione favorevole della malattia, si rende necessario modificare la decisione 98/104/CE;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 98/104/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo:

    «2. La Germania non spedisce suini da macello dalle zone elencate nell'allegato verso altre parti del paese, a meno che gli animali siano destinati alla macellazione diretta e vengano abbattuti in macelli della Germania designati dalla competente autorità veterinaria. I mezzi di trasporto devono essere ufficialmente sigillati.»

    2) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    «3. La Germania non spedisce suini da allevamento e da carne dalle zone elencate nell'allegato verso altre parti del paese, a meno che gli animali:

    a) provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei trenta giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione;

    b) siano stati sottoposti ad un test per l'individuazione:

    - di anticorpi indotti dal virus della peste suina classica e siano risultati negativi,

    - di virus della peste suina classica e siano risultati negativi;

    i campioni per gli esami sierologico e virologico sono prelevati secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 1, della direttiva 80/217/CEE; gli esami di laboratorio sono eseguiti secondo quanto disposto nell'allegato I della stessa direttiva; per l'individuazione del virus può tuttavia essere utilizzata una prova Elisa per la ricerca dell'antigene del virus approvata dall'autorità competente della Germania;

    l'esame relativo agli anticorpi e all'antigene viene eseguito entro i dieci giorni precedenti la certificazione;

    c) provengano da un'azienda in cui nelle ventiquattro ore precedenti la spedizione l'ufficiale veterinario ha proceduto all'ispezione di tutti i suini presenti e all'esame clinico dei suini da trasferire, compresa la misurazione della temperatura di una parte degli animali;

    d) siano adeguatamente identificati con marche auricolari nell'azienda di origine in modo da poter essere rintracciati.

    4. Il movimento dei suini di cui al paragrafo 3 è permesso soltanto:

    - previa notifica inviata tre giorni prima dall'autorità veterinaria locale all'autorità veterinaria locale competente per l'azienda di destinazione;

    - direttamente dall'azienda di spedizione all'azienda di destinazione;

    - verso aziende di destinazione dove i suini siano sottoposti a osservazione ufficiale per un periodo di trenta giorni dal loro arrivo e non possano lasciare dette aziende in tale periodo tranne che per la macellazione diretta.

    I suini di cui sopra non possono essere spediti in un altro Stato membro.

    5. I suini di cui al paragrafo 1 sono accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario rilasciato da un ufficiale veterinario. I mezzi di trasporto devono essere ufficialmente sigillati.».

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (3) GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

    (4) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 98.

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