Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2524

    Regolamento (CE) n. 2524/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che stabilisce le modalità di applicazione, per il primo semestre 1998, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

    GU L 346 del 17.12.1997, p. 48–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2524/oj

    31997R2524

    Regolamento (CE) n. 2524/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che stabilisce le modalità di applicazione, per il primo semestre 1998, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0048 - 0052


    REGOLAMENTO (CE) N. 2524/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che stabilisce le modalità di applicazione, per il primo semestre 1998, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 5,

    considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 prevedono, negli allegati, l'apertura di un contingente tariffario annuo di 153 000 capi vivi della specie bovina, di peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, a partire dal 1° luglio 1997; che il regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1938/97 (5), ha stabilito le modalità di applicazione per l'importazione dello stesso numero di capi originari degli stessi paesi terzi, ma con un preso compreso tra 80 e 300 chilogrammi; che è necessario fissare modalità d'applicazione analoghe per un quantitativo di 76 500 animali vivi corrispondente al periodo residuo della campagna 1997/1998, ossia del 1° gennaio al 30 giugno 1998;

    considerando che per attualizzare la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del suddetto contingente è necessario fissare tale garanzia a 5 ECU per capo;

    considerando che le autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione non sempre conoscono l'origine degli animali importati nell'ambito del contingente di cui trattasi; che tale informazione è importante per motivi statistici; che è quindi opportuno imporre all'importatore l'obbligo di indicare il paese di origine a tergo del titolo d'importazione, accanto ai quantitativi imputati;

    considerando che il protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e il protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi sono stati modificati; che i nuovi protocolli prevedono che la prova dell'origine degli animali importati nella Comunità può essere costituita da una dichiarazione dell'esportatore, da compilarsi nel rispetto di talune condizioni, o dalla presentazione del certificato EUR.1; che, di conseguenza, occorre introdurre nel presente regolamento le nuove disposizioni sull'immissione in libera pratica degli animali importati;

    considerando che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1626/96, 76 500 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0201 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4537.

    2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

    Articolo 2

    1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver importato e/o esportato, dal 1° gennaio 1997, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

    2. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

    Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

    Articolo 3

    1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

    2. La domanda di diritti d'importazione:

    - deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

    - non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

    Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

    3. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto fino al 19 dicembre 1997.

    4. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

    5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 7 gennaio 1998, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 4

    1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

    2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

    Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partire di 50 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

    Articolo 5

    1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

    2. Detti titoli possono essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione.

    3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

    1) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

    2) nella casella 20, il numero d'ordine 09.4537 e almeno una delle diciture seguenti:

    Reglamento (CE) n° 2524/97

    Forordning (EF) nr. 2524/97

    Verordnung (EG) Nr. 2524/97

    Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2524/97

    Regulation (EC) No 2524/97

    Règlement (CE) n° 2524/97

    Regolamento (CE) n. 2524/97

    Verordening (EG) nr. 2524/97

    Regulamento (CE) nº 2524/97

    Asetus (EY) N:o 2524/97

    Förordning (EG) nr 2524/97.

    4. I titoli d'importazione compilati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 1998.

    5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    6. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88. A tale scopo, nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra zero.

    7. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, l'importazione deve costituire, al momento della richiesta del titolo d'importazione, una cauzione di 5 ECU per capo relativa a tale titolo.

    Articolo 6

    Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei e del protocollo 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore conformemente alle disposizioni dei protocolli suddetti.

    Articolo 7

    1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante:

    - un marchio indelebile, ovvero

    - una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

    2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

    Articolo 8

    Ad ogni imputazione del titolo d'importazione o del relativo estratto, conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento (CEE) n. 3719/88, va indicato il paese di origine nella colonna 31 del titolo. Tale informazione è verificata e visitata dall'ufficio doganale competente.

    Articolo 9

    Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

    (2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

    (4) GU L 345 dell'1. 2. 1996, pag. 21.

    (5) GU L 272 del 4. 10. 1997, pag. 21.

    ALLEGATO I

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO II

    - Ungheria

    - Polonia

    - Repubblica ceca

    - Slovacchia

    - Romania

    - Bulgaria

    - Lituania

    - Lettonia

    - Estonia

    Top