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Document 31997R2382

Regolamento (CE) n. 2382/97 della Commissione del 28 novembre 1997 recante apertura, a titolo di un anno, di contingenti all'importazione di riso originario degli Stati Uniti d'America, in applicazione del regolamento (CE) n. 1522/96 del Consiglio

GU L 329 del 29.11.1997, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2382/oj

31997R2382

Regolamento (CE) n. 2382/97 della Commissione del 28 novembre 1997 recante apertura, a titolo di un anno, di contingenti all'importazione di riso originario degli Stati Uniti d'America, in applicazione del regolamento (CE) n. 1522/96 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 29/11/1997 pag. 0036 - 0040


REGOLAMENTO (CE) N. 2382/97 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1997 recante apertura, a titolo di un anno, di contingenti all'importazione di riso originario degli Stati Uniti d'America, in applicazione del regolamento (CE) n. 1522/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1522/96 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CE) n. 112/97 della Commissione (3), ha previsto l'apertura di contingenti tariffari all'importazione di riso originario degli Stati Uniti d'America; che tuttavia l'apertura di due di detti contingenti è stata differita fintanto che non siano conclusi i negoziati con gli Stati Uniti; che, senza attendere la conclusione di queste consultazioni, è opportuno, con l'accordo del paese esportatore, aprire a titolo di un anno due contingenti tariffari per l'importazione di riso lavorato o semilavorato, nonché di riso semigreggio;

considerando che occorre adottare modalità d'applicazione specifiche per la gestione di tali contingenti tariffari;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1997, sono aperti per l'importazione nella Comunità i seguenti contingenti tariffari di riso originario degli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1522/96:

a) 38 721 t di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero: numero d'ordine del contingente 09.4076;

b) 7 642 t di riso semigreggio del codice NC 1006 20, con dazio di 88 ECU/t: numero d'ordine del contingente 09.4077.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non vengono richiesti titoli d'importazione per il periodo fissato al paragrafo 1 possono costituire oggetto di domande di titoli d'importazione nel corso di un nuovo periodo che inizia 20 giorni lavorativi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento e scade il quinto giorno lavorativo successivo.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è fissato a:

- 46 ECU/t per il contingente di cui all'articolo 1, lettera a);

- 22 ECU/t per il contingente di cui all'articolo 1, lettera b).

2. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso va indicato il paese d'origine e va contrassegnata con una crocetta la dicitura «sì».

3. I titoli recano nella casella 24, una delle diciture seguenti:

a) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, lettera a):

- Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 2382/97]

- Toldfri (Forordning (EF) nr. 2382/97)

- Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2382/97)

- Áôåëþò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2382/97]

- Exemption from customs duty (Regulation (EC) No 2382/97)

- Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 2382/97]

- Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2382/97]

- Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2382/97)

- Isenção do direito aduaneiro [Regulamento (CE) nº 2382/97]

- Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2382/97)

- Tullfri (förordning (EG) nr 2382/97);

b) nel caso del contingente di cui all'articolo 1, lettera b):

- Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t [Reglamento (CE) n° 2382/97]

- Nedsat told 88 ECU/t (Forordning (EF) nr. 2382/97)

- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t (Verordnung (EG) Nr. 2382/97)

- Äáóìüò ìåéùìÝíïò óå 88 Ecu/ôüíï [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2382/97]

- Reduced duty to ECU 88 per tonne (Regulation (EC) No 2382/97)

- Droit réduit à 88 écus par tonne [Règlement (CE) n° 2382/97]

- Dazio ridotto a 88 ECU/t [Regolamento (CE) n. 2382/97]

- Verminderd douanerecht van 88 ecu/ton (Verordening (EG) nr. 2382/97)

- Direito reduzido a 88 ecus/t [Regulamento (CE) nº 2382/97]

- Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t (asetus (EY) N:o 2382/97)

- Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/ton (förordning (EG) nr 2382/97).

4. La domanda di titolo d'importazione può essere accolta soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:

- la domanda deve essere presentata da una persona fisica o giuridica che, almeno durante uno dei tre anni precedenti la data della presentazione della domanda, ha esercitato un'attività commerciale nel settore del riso o ha presentato domande di titoli d'importazione nel settore del riso ed era iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

- il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro nel cui registro pubblico è iscritto. Qualora lo stesso richiedente presenti domande in due o più Stati membri, queste sono tutte irricevibili;

- la domanda non riguarda un quantitativo superiore a quello disponibile per la quota e il contingente di cui trattasi. Il quantitativo richiesto non può superare 5 000 t per contingente.

Articolo 4

1. Entro due giorni lavorativi dal termine fissato per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex o fax e conformemente all'allegato I del presente regolamento, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, suddividendoli per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, nonché il numero del titolo richiesto e il nome e l'indirizzo del richiedente.

Tale comunicazione deve aver luogo anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda in uno Stato membro.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

2. Entro dieci giorni dal termine stabilito per la comunicazione degli Stati membri, la Commissione:

- decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate; se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili per la quota, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti;

- fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva.

3. Se dalla riduzione di cui al paragrafo 2, primo trattino, risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 t per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio per partita di 20 t ed eventualmente per la partita restante.

Articolo 5

1. Entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i titoli d'importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione di tale decisione.

Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d'importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 viene ridotto proporzionalmente.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1. Non si applica il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tale scopo, nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra «0».

3. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. La durata di validità dei titoli è fissata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (5).

Articolo 7

Per poter beneficiare del contingente tariffario è necessario presentare, al momento dell'immissione in libera pratica, il «Certificato dei servizi d'ispezione del riso» conforme al modello che figura nell'allegato II e rilasciato dal Servizio federale d'ispezione dei cereali del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex o fax e conformemente all'allegato I del presente regolamento, le informazioni seguenti:

- entro i due giorni lavorativi successivi al loro rilascio, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, la data del rilascio, il numero del titolo rilasciato, nonché il nome e l'indirizzo del titolare;

- l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre, per imballaggio e per paese d'origine, che sono stati effettivamente immessi in libera pratica, la data di immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato nonché il nome e l'indirizzo del titolare.

Queste comunicazioni devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è stata effettuata alcuna importazione.

Articolo 9

Si applica il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1522/96.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

(2) GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 1.

(3) GU L 20 del 23. 1. 1997, pag. 23.

(4) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

ALLEGATO I

RISO - REGOLAMENTO (CE) N. 2382/97

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Domanda del titolo d'importazione (1)

Rilascio del titolo d'importazione (1)

Immissione in libera pratica (1)

Destinatario: DG VI-C-2

Fax: (0032-2) 296 60 21

Speditore: Data N. del titolo Codice NC Quantitativo (t) Paese d'origine Nome e indirizzo del richiedente/titolare Condizionamento ≤ 5 kg

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

>FINE DI UN GRAFICO>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

OMB NO. 0580-0013 EXPIRATION DATE: 6-30-94

ORIGINALU.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE

RICE INSPECTION SERVICES CERTIFICATE (ISSUED AT)

(DATE OF ISSUANCE)

TYPE OF INSPECTION

a.ORIGINALBOARD APPEALAPPEALb.LOTSPECIALMULTIPLE LOT

OTHER (Specify)

SERVICE PERFORMED (See Parts II, III, or IV for Results)

QUALITY INSPECTIONCONDITION INSPECTIONOTHER (Specify)(See Part IV for Results)

PART I - IDENTIFICATION (Use reverse if necessary; indicate PART I)

QUANTITY

LOCATION

MARKINGS

IDENTIFICATION SEAL NUMBERS DATE SAMPLED QUANTITY IDENTIFICATION SEAL NUMBERS DATE SAMPLED QUANTITY

PART II - RESULTS OF INSPECTION FOR QUALITY (Use reverse if necessary; indicate PART II)

GRADE DESIGNATION, CLASS, OR KIND

PART III - CONDITION INSPECTION (Use reverse if necessary; indicate PART III)

CONDITION OF CONTAINERS

GOODOTHER (See below)CONDITION OF COMMODITY

GOODOTHER (See below)CONDITION OF CARRIER

CLEANOTHER (See below)PART IV - SPECIAL INSPECTION SERVICES, SPECIAL STATEMENTS, FACTOR INFO., OR REMARKS (Use reverse if necessary; indicate PART IV)

I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

NAME AND SIGNATURE OF INSPECTOR

This certificate is issued under the authority of the Agricultural Marketing Act of 1946, as amended (7 U.S.C. 1621 et seq.) and the regulations thereunder (7 CFR. 68.1 et seq.), and is recievable in all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the statements therein contained. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal laws.

WARNING: Sec. 203 (h) of the Agricultural Marketing Act of 1946 provides that anyone who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit any official certificate, or aid, assist, or be a party to such actions, is subject to a fine of not more than $1,000 or imprisonment for not more than 1 year, or both.

The conduct of all services and the licensing of inspection/grading/sampling/personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap

FORM FGIS-956 (1-97) (Previous edition may be used)

>FINE DI UN GRAFICO>

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