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Document 31997R2200

    Regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce

    GU L 303 del 6.11.1997, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2200/oj

    31997R2200

    Regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce

    Gazzetta ufficiale n. L 303 del 06/11/1997 pag. 0003 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 2200/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità euopea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il mercato comunitario delle mele, delle pere, delle pesche e delle nettarine continua ad essere caratterizzato da un'offerta inadeguata rispetto alla domanda; che, data questa situazione, appare necessario ripristinare ed estendere alle pere le azioni di risanamento della produzione comunitaria avviate per le campagne dal 1990/1991 al 1994/1995 per le mele e per la campagna 1995 per le pesche e pesche noce;

    considerando che occorre limitare le superfici ammesse al beneficio di tale azione escludendo i frutteti meno produttivi; che è necessario effettuare una ripartizione delle superfici tra gli Stati membri, in base all'estensione dei frutteti rispettivi, alla produzione e ai ritiri di ogni Stato membro; che tale ripartizione deve poter essere modificata, in modo da ottimizzare la superficie da sottoporre ad estirpazione; che è inoltre necessario permettere agli Stati membri di determinare le regioni in cui si applica tale programma e le condizioni di applicazione, per evitare che la sua attuazione perturbi l'equilibrio economico ed ecologico di alcune regioni;

    considerando che l'importo del premio unico deve essere stabilito tenendo conto sia del costo delle operazioni di estirpazione, sia della perdita di reddito per il produttore;

    considerando che il premio all'estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato; che occorre prevedere che tale misura sia finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I produttori comunitari di mele, di pere, di pesche (comprese le pesche noce), beneficiano a loro richiesta e alle condizioni definite nel presente regolamento, di un premio unico all'estirpazione dei frutteti coltivati a mele diverse dalle mele per sidro, a pere diverse dalle pere per sidro, a pesche e pesche noce, per la campagna 1997/1998.

    2. Il premio dell'estirpazione è concesso per l'estirpazione di una superficie massima di 10 000 ettari per gruppo di prodotti, mele e pere, da un lato, e pesche e pesche noce dall'altro, ripartiti come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    La ripartizione di cui sopra può essere modificata dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, per ottimizzare la superficie che può beneficiare di un premio di estirpazione, limitatamente alle superfici massime di cui al primo comma.

    3. Gli Stati membri:

    - designano, tenendo conto di criteri economici ed ecologici, le regioni in cui è concesso il premio di estirpazione,

    - definiscono le condizioni miranti in particolare a garantire l'equilibrio economico ed ecologico delle regioni interessate,

    - possono designare categorie prioritarie di produttori in base a criteri obiettivi stabiliti d'intesa con la Commissione.

    Essi comunicano tali regioni, condizioni e, se del caso, categorie alla Commissione dal momento della loro adozione o designazione.

    Uno Stato membro può non designare alcuna regione. In tal caso lo comunica alla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario di:

    a) estirpare o far estirpare in una sola volta, entro una data stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 6, tutto o parte del suo frutteto coltivato a mele, pere, pesche o pesche noce, a condizione che la superficie estirpata sia pari almeno a 0,5 ettari per frutteto coltivato a mele e a pere sia pari almeno a 0,4 ettari per i frutteti coltivati a pesche e a pesche noce;

    b) non effettuare impianti di meli, peri, peschi e pesche noce, in base alle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

    2. Ai fini del presente regolamento e per entrambi i gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per «frutteto» si intende l'insieme delle particelle piantate dell'azienda, aventi una densità pari o superiore a trecento alberi all'ettaro. Tuttavia tale densità minima è ridotta a 150 alberi per ettaro per le particelle piantate a mele della varietà annurca.

    Articolo 3

    L'importo del premio è fissato tenendo conto in particolare delle spese di estirpazione e della perdita di reddito subita dai produttori che hanno effettuato le operazioni di estirpazione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri si accertano che il beneficiario del premio di estirpazione osservi gli impegni di cui all'articolo 2. Essi adottano le misure complementari necessarie a garantire, in particolare, il rispetto delle disposizioni che disciplinano il presente regime. Essi comunicano alla Commissione le misure così adottate.

    Articolo 5

    Le misure previste dal presente regolamento sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3). Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

    Articolo 6

    L'importo del premio di estirpazione e le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4).

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. BODEN

    (1) GU C 124 del 21. 4. 1997, pag. 26.

    (2) Parere espresso il 24 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

    (4) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

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