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Documento 31997R1063

    Regolamento (CE) n. 1063/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

    GU L 156 del 13.6.1997, pagg. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1063/oj

    31997R1063

    Regolamento (CE) n. 1063/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/1997 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 1063/97 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1997 che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli (2), dispone all'articolo 2 che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione;

    considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura (3) stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali;

    considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare i volumi limite al livello indicato nell'allegato del presente regolamento per i relativi periodi;

    considerando che i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori e le ciliegie sono già stati fissati, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 2351/96 della Commissione (4) e dal regolamento (CE) n. 905/97 (5);

    considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 sono fissati, per la campagna 1997/1998, nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

    (4) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 13.

    (5) GU n. L 130 del 22. 5. 1997, pag. 10.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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