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Document 31997R0996

Regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione del 3 giugno 1997 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

GU L 144 del 4.6.1997, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/996/oj

31997R0996

Regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione del 3 giugno 1997 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 04/06/1997 pag. 0006 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 996/97 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1997 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, per i pezzi congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, la Comunità si è impegnata, in virtù della lista CXL ad aprire un contingente tariffario di un volume annuale di 1 500 tonnellate; che è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio e adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97 (3), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97 (5), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che, per una efficiente gestione delle importazioni di carni originarie e provenienti dall'Argentina, tale paese deve rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità di impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per il buon funzionamento del regime;

considerando che, per garantire una corretta gestione delle importazioni dei pezzi detti «hampes» congelati originari e provenienti dall'Argentina, è opportuno disporre, se del caso, che il rilascio dei titoli d'importazione sia subordinato ad una verifica, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni riportate sui certificati di autenticità;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente soltanto sulla base dei titoli di importazione comunitari, pur derogando, per taluni aspetti specifici, alle disposizioni vigenti in materia;

considerando che, come l'esperienza dimostra, non sempre gli importatori comunicano alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente interessato; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione a garanzia del rispetto dell'obbligo di tale comunicazione;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettono alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto a titolo pluriennale per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in prosieguo: «l'anno d'importazione» un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti «hampes» congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo annuale di 1 500 tonnellate.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4020.

2. Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune «ad valorem» è fissato al 4 %.

3. Il quantitativo annuale del contingente è ripartito come segue:

a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall'Argentina,

b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

4. Nell'ambito del contingente possono essere importate soltanto le «hampes» intere.

5. Ai fini del presente regolamento per «hampes congelate» si intendono le «hampes» che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentate congelate con una temperatura interna pari o inferiore a - 12°C.

Articolo 2

1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La validità dei titoli d'importazione scade il 30 giugno successivo alla data del loro rilascio.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità che l'Argentina deve rilasciare viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, ed è composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40g/m².

2. Il formulario viene stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell'Argentina.

3. Ogni certificato di autenticità viene individualizzato con un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'allegato II (in prosieguo: «l'organismo emittente»). Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 4

1. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato I, dall'organismo emittente.

2. Il certificato di autenticità è regolarmente vistato quando indica il luogo e la data di emissione, reca il timbro dell'organismo emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Il certificato di autenticità è valido per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.

Tuttavia il certificato non può essere presentato all'autorità nazionale competente dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

2. L'originale del certificato di autenticità, compilato conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, viene presentato, corredato di una copia, all'autorità nazionale competente contestualmente alla domanda del primo titolo d'importazione attinente al certificato di autenticità.

L'autorità summenzionata conserva l'originale di tale certificato.

Nei limiti del quantitativo in esso indicato, un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d'importazione. In tal caso l'autorità nazionale competente vista il certificato di autenticità per quanto concerne il livello d'imputazione.

L'autorità nazionale competente può rilasciare il titolo d'importazione soltanto dopo essersi accertata che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono a quelle ricevute dalla Commissione nelle relative comunicazioni settimanali. Il titolo viene allora rilasciato immediatamente.

3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, quarto comma, in casi eccezionali e su domanda motivata del richiedente, l'autorità nazionale competente può emettere un titolo d'importazione sulla base del rispettivo certificato di autenticità prima di avere ottenuto le informazioni della Commissione. In tal caso la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è fissata a 50 ECU/100 kg peso netto. Dopo aver ricevuto l'informazione relativa al titolo, gli Stati membri sostituiscono detta cauzione con quella di 12 ECU/100 kg peso netto prevista all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 6

1. L'organismo emittente deve:

a) essere riconosciuto come tale dall'Argentina;

b) assumere l'obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) assumere l'obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Nel caso di cessato riconoscimento dell'organismo emittente, d'inadempimento di uno degli obblighi da esso assunti oppure di designazione di un nuovo organismo emittente, l'allegato II viene riveduto dalla Commissione.

Articolo 7

Per poter fruire del regime d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b):

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, deve avere un'attività nel settore degli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi ed è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA;

b) la domanda di titolo presentata da un interessato può vertere su 80 tonnellate al massimo;

c) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo figura l'indicazione del paese di cui il prodotto è originario;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) n° 996/97]

- Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

- Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

- ÄéÜöñáãìá [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 996/97]

- Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

- Hampe [règlement (CE) n° 996/97]

- Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

- Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

- Diafragma [Regulamento (CE) nº 996/97]

- Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

- Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97).

Articolo 8

1. Le domande di cui all'articolo 7 possono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro in cui è registrato il richiedente soltanto nei primi dieci giorni di ogni anno d'importazione. Qualora un unico interessato presenti più d'una domanda, tutte le domande sono irricevibili.

2. Il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande.

La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vengono eseguite prima delle ore 16.00 del giorno indicato.

3. La Commissione decide quanto prima circa il seguito da dare alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

4. Se la Commissione ha deciso di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati quanto prima.

Articolo 9

1. Salvo il disposto del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

3. Non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi.

Articolo 10

1. Entro le tre settimane successive all'importazione del prodotto di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità nazionale competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine del prodotto importato. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

2. Entro i quattro mesi che seguono ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità nazionale competente comunica alla Commissione le quantità del prodotto di cui all'articolo 1 per le quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione, ripartiti per paese di origine.

Articolo 11

1. All'atto della presentazione della domanda di titolo d'importazione, l'importatore costituisce una cauzione di 12 ECU/100 kg relativa al detto titolo, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU/100 kg relativa alla comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 10, paragrafo 1 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di detta cauzione viene presa contestualmente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

(4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(5) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO II

ORGANISMO DELL'ARGENTINA ABILITATO AD EMETTERE I CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

per i pezzi detti «hampes» dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).

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