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Document 31997R0094
Commission Regulation (EC) No 94/97 of 21 January 1997 correcting and amending Regulation (EC) No 322/96 laying down detailed rules of application for the public storage of skimmed-milk powder
Regolamento (CE) n. 94/97 della Commissione del 21 gennaio 1997 recante rettifica e modifica del regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere
Regolamento (CE) n. 94/97 della Commissione del 21 gennaio 1997 recante rettifica e modifica del regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere
GU L 19 del 22.1.1997, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2001
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31996R0322 | complemento | allegato 2 | 29/01/1997 | |
Modifies | 31996R0322 | modifica | articolo 1.1 VERS.NL | ||
Modifies | 31996R0322 | modifica | articolo 5.3 | 29/01/1997 | |
Modifies | 31996R0322 | modifica | articolo 4.6 | 29/01/1997 |
Regolamento (CE) n. 94/97 della Commissione del 21 gennaio 1997 recante rettifica e modifica del regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere
Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/1997 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 94/97 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1997 recante rettifica e modifica del regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 28, considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione (3), stabilisce la data di produzione del latte scremato in polvere che può essere acquistato dagli organismi d'intervento pubblici; che un errore è sfuggito nella versione in lingua olandese della disposizione in parola ciò che potrebbe avere come conseguenza un trattamento differenziato fra operatori; che è opportuno pertanto rettificare tale errore; considerando che l'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 322/96 stabilisce le spese di ammasso che vanno rimborsate dal venditore qualora il latte scremato in polvere offerto all'intervento non fosse conforme ai criteri in materia di qualità contemplati nel regolamento; che, onde garantire il nesso fra detti importi e quelli che vanno rimborsati dall'organismo d'intervento al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia occorre fare riferimento agli importi previsti dal regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/94 (5); considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 322/96 si riferisce alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione, del 14 marzo 1990, che stabilisce le norme sulla redazione dell'inventario annuo dei prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico (6), per quanto concerne la presenza dei prodotti d'intervento nei depositi; che il regolamento (CEE) n. 618/90 è stato abrogato è sostituito dal regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione, dell'8 novembre 1996, che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico (7), che è pertanto opportuno sostituire detto riferimento; considerando che l'allegato II del regolamento (CE) n. 322/96 prevede i requisiti relativi all'imballaggio del latte scremato in polvere acquistato all'intervento pubblico; che l'esperienza acquisita ha provato che è opportuno completare detto allegato per consentire l'impiego di un nuovo tipo di sacco; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (La presente rettifica riguarda esclusivamente il testo olandese). Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 322/96 è modificato come segue: 1) All'articolo 4, paragrafo 6, il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti da quanto segue: «Le spese di ammasso e di finanziamento da pagare sono le spese che l'organismo d'intervento deve rimborsare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione (*). (*) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.» 2) All'articolo 5, paragrafo 3, il brano di frase «regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione (1)» è sostituito da quanto segue: «regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione (1). (1) GU n. L 288 del 9. 11. 1996, pag. 6.» 3) All'allegato II, punto 1 è aggiunto il seguente testo: «e) - 1 sacco esterno in carta kraft semiestensibile, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 90 g/m², - 1 sacco in carta kraft semiestensibile con strato di polietilene, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 90 + 15 g/m², - 2 sacchi in carta kraft semiestensibile, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 90 g/m², - 1 sacco interno di polietilene di uno spessore di almeno 0,08 mm, saldato o a doppia legatura.» Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5. (4) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43. (5) GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 16. (6) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 21. (7) GU n. L 288 del 9. 11. 1996, pag. 6.