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Document 31997D0426
97/426/EC: Commission Decision of 25 June 1997 laying down special conditions governing the import of fishery and aquaculture products originating in Australia (Text with EEA relevance)
97/426/CE: Decisione della Commissione del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/426/CE: Decisione della Commissione del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 183 del 11.7.1997, p. 21–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31999D0403 | sostituzione | articolo 1 | 01/06/1999 | |
Modified by | 31999D0403 | sostituzione | articolo 2 | 01/06/1999 | |
Modified by | 31999D0403 | sostituzione | allegato A. | 01/06/1999 | |
Repealed by | 32006R1664 |
97/426/CE: Decisione della Commissione del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 11/07/1997 pag. 0021 - 0037
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/426/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (2) in particolare l'articolo 11, considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Australia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità; considerando che le prescrizioni della legislazione dell'Australia in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE; considerando che in Australia il «Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service - (AQIS)» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente; considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione dell'AQIS alla Commissione; che l'AQIS è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE; considerando che l'AQIS ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il «Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service - (AQIS)» è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Australia devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Australia» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AQIS, nonché il sigillo ufficiale della NFPIS, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 La presente decisione si applica a partire dal 1° settembre 1997. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40. ALLEGATO A >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca originari dell'Australia destinati alla Comunità europea Numero di riferimento: Paese speditore: Australia Autorità competente: «Department of Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)» I. Identificazione dei prodotti Descrizione del prodotto: - della pesca o dell'acquacoltura (1) - specie (nome scientifico): - stato e tipo di trattamento (2): Numero di codice (eventuale): Tipo d'imballaggio: Numero di colli: Peso netto: Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: II. Origine dei prodotti Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dall'AQIS per l'esportazione verso la CE: III. Destinazione dei prodotti I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti da: (Luogo di spedizione) a: (Paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: Nome e indirizzo dello speditore: Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: (1) Depennare la menzione inutile. (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc. IV. Attestato di sanità - L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati: 1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE; 2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine; 6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione; 7. inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione autorizzate che sono indicate nell'allegato della decisione 97/427/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari dell'Australia. - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e della decisione 97/427/CE. Fatto a , (Luogo) il (Data) (Firma dell'ispettore ufficiale) (1) Timbro ufficiale (1) (Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) (1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO B ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI I. Stabilimenti >SPAZIO PER TABELLA> II. Navi officina >SPAZIO PER TABELLA>