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Document 31997D0139
97/139/EC: Commission Decision of 3 February 1997 amending Decision 94/360/EC on the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, under Council Directive 90/675/EEC (Text with EEA relevance)
97/139/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/139/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 55 del 25.2.1997, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2129
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31994D0360 | complemento | allegato 2 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicitly repealed by | 32019R2129 | 14/12/2019 |
97/139/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 25/02/1997 pag. 0013 - 0013
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1997 che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/139/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/43/CE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, considerando che è opportuno aggiornare l'allegato II della decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/104/CE (4), alla luce dei negoziati degli accordi veterinari con taluni paesi terzi e dei dibattiti nell'ambito dell'accordo sul SEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I seguenti trattini sono aggiunti all'allegato II della decisione 94/360/CE: «- Per la Nuova Zelanda, le frequenze previste dalla decisione 97/131/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1). - Per la Norvegia, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le frequenze che sarebbero inferiori a quelle indicate all'allegato I. - Per l'Islanda e per quanto concerne i prodotti indicati all'allegato I, categoria I, 2 e categoria II, 6, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le frequenze che sarebbero inferiori a quelle indicate all'allegato I. (1) GU n. L 57 del 26. 2. 1997, pag. 1.» Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41. (4) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 31.