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Document 31997D0139

97/139/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 55 del 25.2.1997, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2129

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/139/oj

31997D0139

97/139/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 25/02/1997 pag. 0013 - 0013


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1997 che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/139/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/43/CE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che è opportuno aggiornare l'allegato II della decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/104/CE (4), alla luce dei negoziati degli accordi veterinari con taluni paesi terzi e dei dibattiti nell'ambito dell'accordo sul SEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti trattini sono aggiunti all'allegato II della decisione 94/360/CE:

«- Per la Nuova Zelanda, le frequenze previste dalla decisione 97/131/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1).

- Per la Norvegia, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le frequenze che sarebbero inferiori a quelle indicate all'allegato I.

- Per l'Islanda e per quanto concerne i prodotti indicati all'allegato I, categoria I, 2 e categoria II, 6, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le frequenze che sarebbero inferiori a quelle indicate all'allegato I.

(1) GU n. L 57 del 26. 2. 1997, pag. 1.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

(4) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 31.

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