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Document 31996D0721

    96/721/CE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    GU L 327 del 18.12.1996, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/05/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/721/oj

    31996D0721

    96/721/CE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0044 - 0044


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (96/721/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

    considerando che, all'articolo 3 della decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per le biotossine marine (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e delle Svezia, il Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo di Vigo, Spagna, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine;

    considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti all'articolo 5 della suddetta decisione; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei compiti in parola da parte del laboratorio;

    considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata decisione;

    considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

    considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5);

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE.

    Articolo 2

    Il Laboratorio del Ministerio di Sanidad y Consumo di Vigo, Spagna, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

    Articolo 4

    L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

    - 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Spagna.

    - il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Spagna entro il 1° marzo 1998.

    Articolo 5

    Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili mutatis mutandis.

    Articolo 6

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

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