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Document 31996D0467
96/467/EC: Commission Decision of 16 July 1996 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to copying paper (Text with EEA relevance)
96/467/CE: Decisione della Commissione del 16 luglio 1996 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/467/CE: Decisione della Commissione del 16 luglio 1996 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 192 del 2.8.1996, p. 26–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/07/1999
96/467/CE: Decisione della Commissione del 16 luglio 1996 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 02/08/1996 pag. 0026 - 0028
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1996 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/467/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti; considerando che, secondo l'articolo 10, paragrafo 2 di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti; considerando che, in conformità dell'articolo 6 del medesimo regolamento, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo; considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La definizione del gruppo di prodotti «carta per copia» (in prosieguo: «il gruppo di prodotti») è la seguente: «Fogli di carta sottile non spalmata, fabbricata con fibre vergini e/o riciclate, in differenti formati, utilizzati per fotocopiatrici e utilizzabili anche per telecopiatori e stampanti per ufficio». Articolo 2 Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici definiti in allegato. Articolo 3 La definizione del gruppo di prodotti ed i relativi criteri si applicano per tre anni dalla data di decorrenza di efficacia della presente decisione. Articolo 4 Il codice assegnato a tale gruppo di prodotti per fini amministrativi è «011». Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1. ALLEGATO PRINCIPIO Per ottenere il marchio di qualità ecologica, i prodotti del gruppo «carta per copia» devono soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato intesi a promuovere: - la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti; - la riduzione dei danni ambientali e dei rischi legati all'uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili) limitando il consumo di energia; - l'impegno ad applicare buone prassi di gestione per la salvaguardia delle foreste. L'impatto differenziato dei criteri sulla produzione di carta vergine e di carta riciclata costituisce un incentivo indiretto al riciclaggio della carta. Nel valutare le domande di assegnazione del marchio e nel controllare il rispetto dei criteri fissati dal presente allegato, gli organismi competenti devono tener conto delle buone prassi di gestione ambientale applicate in conformità di sistemi riconosciuti (1). CRITERI 1. Riduzione dell'inquinamento idrico - La domanda chimica d'ossigeno (DCO) negli scarichi provenienti dalla produzione di pasta o di pasta e carta non deve superare 30 kg per Adt (2). - La quantità di alogenati organici adsorbibili (AOX) negli scarichi provenienti dalla produzione di pasta o di pasta e carta non deve superare 0,3 kg per Adt. Devono essere forniti dati relativi al consumo di acqua per Adt di pasta e carta nelle varie fasi del processo di produzione. 2. Riduzione delle emissioni di zolfo - Le emissioni di zolfo rilasciate nell'atmosfera dalla produzione di pasta o di pasta e carta non devono superare 1,5 kg S per Adt. 3. Risparmio di energia - Il consumo energetico totale dell'intero processo di produzione di pasta e carta non deve superare 30 Gjoules per Adt di pasta e di carta. - L'energia acquistata non deve superare 18 Gjoules per Adt di pasta e di carta. 4. Impegno alla salvaguardia delle foreste Deve essere presentata una dichiarazione, una carta, un codice di condotta o un'attestazione da cui risulti l'impegno, da parte degli operatori incaricati di gestire le foreste da cui provengono le fibre, di applicare principi e misure volti ad assicurare una gestione sostenibile delle foreste (3). In Europa, i principi e le misure summenzionati corrispondono a quelli elaborati dalla conferenza ministeriale di Helsinki sulla protezione delle foreste in Europa (Helsinki, giugno 1993). INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI Sugli imballaggi primari e secondari del prodotto devono apparire le seguenti informazioni: - «prodotto conforme ai criteri ecologici del sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica» - «contribuisce alla lotta contro l'inquinamento idrico, il surriscaldamento del pianeta e le piogge acide, favorisce il risparmio energetico e la salvaguardia delle foreste». Appendice tecnica Definizioni e requisiti per le prove Gestione sostenibile delle foreste Le imprese che chiedono l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica devono presentare un documento emesso dall'organismo competente che attesti che i principi elaborati dalla conferenza ministeriale di Helsinki (4) sono applicati nelle rispettive foreste. I produttori non europei possono presentare un documento equivalente conforme ad altri accordi internazionali o nazionali o a programmi di gestione sostenibile delle foreste, come l'Agenda 21 di Rio. In caso di produzione di carta la cui pasta provenga in tutto o in parte da fonti non integrate, le imprese richiedenti devono presentare le dichiarazioni di tutti i rispettivi fornitori di pasta. Emissioni di zolfo Le imprese richiedenti devono fornire un bilancio delle emissioni di zolfo nell'atmosfera. Tale bilancio deve comprendere tutte le emissioni di zolfo che si verificano durante la produzione di pasta e carta. Le misurazioni devono includere i recuperatori, le fornaci da calce, le caldaie a vapore e i forni per l'eliminazione di gas dall'odore intenso eventualmente esistenti. Devono essere incluse anche le emissioni diffuse. Sono escluse dal bilancio le emissioni provocate dalla produzione di elettricità in loco. Consumo di energia Le imprese richiedenti devono calcolare tutta l'energia immessa nella produzione della pasta e della carta, inclusa l'energia recuperata in fase di lavorazione (per esempio, con l'incenerimento delle liscive e dei rifiuti) e l'energia usata per la disinchiostrazione dei rifiuti cartacei per la produzione di carta riciclata. Definizioni L'energia totale include: l'energia acquistata più tutte le altre fonti di energia (residui, rifiuti legnosi, segatura, soluzioni, carta straccia, scarti di carta). Per energia acquistata si intende: l'energia netta importata da fonti esterne al processo di produzione (per esempio gas, petrolio, carbone, energia proveniente dalla rete elettrica). Domanda chimica d'ossigeno (DCO) Le misurazioni possono essere effettuate dopo il trattamento nell'impianto di depurazione interno o dopo il trattamento in un impianto pubblico. La DCO deve essere misurata sulla base di campioni non filtrati e non sedimentati in conformità della norma ISO 6060 o di norme equivalenti. Le misurazioni devono essere effettuate da istituti di prova indipendenti o da laboratori accreditati. La misurazione deve essere rappresentativa della rispettiva campagna e deve essere effettuata nei dodici mesi anteriori alla data di presentazione della domanda. Composti organici alogenati adsorbibili in carbone attivo nelle acque (AOX) Le misurazioni possono essere effettuate dopo il trattamento nell'impianto di depurazione interno o dopo il trattamento in un impianto pubblico. Gli AOX devono essere misurati sulla base di campioni non filtrati e non sedimentati in conformità della norma ISO 9562 o di norme equivalenti. Le misurazioni devono essere effettuate da istituti di prova indipendenti o da laboratori accreditati. La misurazione deve essere rappresentativa della rispettiva campagna e deve essere effettuata nei dodici mesi anteriori alla data di presentazione della domanda. (1) Per esempio, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), ISO 14001 o altre norme europee o nazionali equivalenti. (2) Air dry tonne = tonnellata essiccata ad aria. (3) Tale impegno non è necessario in caso di carta riciclata al 100 %, né quando sono utilizzate materie fibrose non ottenute dal legno. (4) «General guidelines for the sustainable management of Forests in Europe» (Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa), risoluzione H1 adottata dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki - giugno 1993.