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Document 31996D0411

96/411/CE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1996 sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie

GU L 162 del 1.7.1996, p. 14–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/411/oj

31996D0411

96/411/CE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1996 sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/1996 pag. 0014 - 0020


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1996 sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (96/411/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

vista la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (3), in particolare l'articolo 4, lettera a),

considerando che il programma quadro 1993-1997, previsto nella decisione 93/464/CEE stabilisce, tra l'altro, l'esigenza di una migliore utilizzazione delle risorse devolute alle statistiche agricole mediante l'applicazione dei risultati di un'operazione di «screening» effettuata in base al precedente programma statistico previsto nella risoluzione del Consiglio del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (4);

considerando che tale operazione di screening ha individuato i principali aspetti dei cambiamenti da introdurre nelle statistiche agricole comunitarie;

considerando che detti cambiamenti comprendono alcuni dei principali settori in cui possono essere effettuate economie e in cui vi sono esigenze nuove o maggiori; che questi cambiamenti devono essere conformi ai principi generali accettati;

considerando che gli adattamenti nazionali devono essere coordinati a livello comunitario al fine di garantire che:

a) i dati restino sufficientemente attendibili per ciascuno Stato membro e comparabili tra i vari Stati membri dell'Unione e degli Stati membri,

b) la Commissione possa individuare, preparare e proporre a tempo debito i cambiamenti alla legislazione del Consiglio che risultino necessari e che inoltre la Commissione adotti a tempo debito le modalità di applicazione della legislazione del Consiglio,

c) gli studi metodologici effettuati dai diversi Stati membri riguardo ai modi efficaci per soddisfare le nuove esigenze informative siano appropriati,

d) la programmazione delle attività nazionali tenga conto dell'interesse collettivo della Comunità,

e) le risorse finanziarie comunitarie per tale programma vengano utilizzate nel modo più efficace come complemento delle altre risorse nazionali;

considerando che il miglior strumento per arrivare a questo coordinamento è costituito da una struttura che consenta di considerare collettivamente le limitazioni e le preferenze tecniche e di effettuare scelte in grado di conciliare gli interessi nazionali e comunitari;

considerando che per agevolare gli adattamenti necessari è necessario un contributo finanziario da parte della Comunità a favore degli Stati membri in funzione delle loro esigenze oggettive;

considerando che, laddove fosse necessario introdurre adattamenti alla conduzione tecnica di talune indagini al fine di realizzare le economie desiderate, tali adattamenti saranno autorizzati nel rispetto delle opportune garanzie;

considerando che occorre prevedere le iniziative necessarie per una possibile proroga della presente decisione nell'ambito del prossimo programma quadro di azioni prioritarie in materia di informazioni statistiche relative agli anni successivi al 1997;

considerando che la distribuzione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri è pienamente in sintonia con il principio di sussidiarietà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di migliorare il modo in cui le statistiche agricole comunitarie soddisfano le esigenze informative conseguenti alla riforma della Politica agricola comune, gli Stati membri adotteranno, nei limiti delle risorse disponibili, i provvedimenti adeguati per adattare i loro sistemi nazionali di statistiche agricole. Al riguardo gli Stati membri terranno conto dei settori indicati negli allegati I e II della presente decisione e degli obiettivi, delle caratteristiche e dei criteri indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Ruolo della Commissione

La Commissione, d'intesa con gli Stati membri:

a) definisce un piano comune di coordinamento dei compiti e il quadro generale per le necessarie descrizioni metodologiche;

b) verifica la qualità e la comparabilità dei dati;

c) individua e realizza attività a livello comunitario importanti ai fini della presente decisione.

Articolo 3

Ambito temporale e procedura

Il processo di adattamento delle statistiche agricole comunitarie di cui all'articolo 1 inizia nel periodo 1996-1997. Questo processo è coordinato dalla Commissione attraverso piani d'azione tecnici, come previsto nell'articolo 4. Dopo tale periodo il Consiglio può deciderne una proroga in base alle proposte della Commissione di cui all'articolo 11.

Articolo 4

Piani tecnici d'azione per le statistiche agricole

1. La Commissione definisce ogni anno un piano d'azione tecnico per le statistiche agricole, secondo la procedura di cui all'articolo 10. Questi piani riguardano le azioni che devono essere effettuate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1. L'assegnazione delle risorse disponibili si realizza in modo tale da migliorare quanto più possibile il rapporto costo/efficacia delle statistiche agricole comunitarie, al fine di soddisfare le esigenze della legislazione comunitaria, gli accordi informali e i nuovi bisogni di informazione.

2. Ogni piano d'azione tecnico annuale, che comprende un'indicazione dettagliata delle attività per l'anno successivo e un calendario indicativo per i due anni seguenti, nella fase dell'elaborazione deve tener conto:

a) degli obblighi esistenti per gli anni in questione, ad esempio l'elenco e la periodicità delle indagini comunitarie che gli Stati membri devono effettuare e gli altri dati che devono essere forniti alla Commissione,

b) delle informazioni scritte provenienti dagli Stati membri in base all'articolo 5, lettere b) e c),

c) delle risorse richieste per ognuna delle azioni previste e delle risorse disponibili.

Articolo 5

Relazioni degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono ogni anno (anno n), entro il 31 di marzo:

a) una relazione di sintesi sull'effettuazione delle azioni concordate per l'anno precedente (anno n-1),

b) una descrizione succinta delle varie azioni proposte per il piano dell'anno successivo (anno n+1),

c) una notificazione delle attività principali pianificate o previste per i due anni successivi (anni n+2 e n+3), importanti ai fini della presente decisione.

La descrizione deve riguardare i cambiamenti previsti nella metodologia di esecuzione, i lavori da realizzare, le difficoltà previste e i suggerimenti per superarle, le implicazioni per le risorse nazionali e comunitarie, le proposte di miglioramento a livello comunitario. Devono essere individuate le azioni per le quali viene richiesto un sostegno finanziario comunitario.

Secondo la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione elabora modelli semplificati per agevolare l'esecuzione delle suddette relazioni.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La Comunità contribuisce ai costi di adattamento dei sistemi statistici agricoli nazionali o di realizzazione del lavoro preparatorio, che scaturiscono dalle nuove o maggiori esigenze, quando costituiscono parte di un piano d'azione tecnico.

2. L'importo del contributo a favore degli Stati membri è deciso annualmente dalla Commissione unitamente con il piano d'azione tecnico e secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. Il contributo è messo a disposizione degli Stati membri ogni anno previa presentazione e approvazione da parte della Commissione della relazione annuale sulla realizzazione, nel corso dell'anno precedente, delle azioni previste. La Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, realizza tutte le misure di verifica in loco che ritenga necessarie.

Articolo 7

Flessibilità

Se necessario per raggiungere gli scopi della presente decisione, e durante il periodo corrispondente al piano di azione tecnico, la Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 10, può approvare la richiesta di uno Stato membro di adattare uno o più seguenti elementi delle indagini elencati nell'allegato IV: regioni interessate, suddivisioni territoriali, definizioni, metodologia dell'indagine, data dell'indagine, elenco delle caratteristiche e classi d'ampiezza.

Articolo 8

Adattamento all'evoluzione delle circostanze

La Commissione può modificare l'allegato I (settori statistici nei quali sono state individuate economie potenziali) e l'allegato II (settori statistici in cui vi sono nuove o maggiori esigenze), secondo la procedura di cui all'articolo 10. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali modifiche.

Articolo 9

Ruoli del comitato permanente di statistica agraria

Il comitato permanente di statistica agraria (CPSA), istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio (5), si riunisce almeno una volta all'anno per discutere:

a) le relazioni presentate dagli Stati membri riguardo all'esecuzione delle azioni dell'anno precedente,

b) le azioni proposte dagli Stati membri per l'anno seguente e le prospettive per i due anni ancora successivi,

c) il piano d'azione tecnico per l'anno successivo,

d) il contributo finanziario comunitario di cui all'articolo 6,

e) eventuali modifiche degli allegati I e II.

Articolo 10

Misure necessarie per l'attuazione

La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato «comitato».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

Relazione

Entro il 1° novembre 1997 la Commissione, previa consultazione del comitato permanente di statistica agraria, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione, corredata, all'occorrenza, delle proposte di rinnovo.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

(1) GU n. C 336 del 14. 12. 1995, pag. 6.

(2) Parere espresso il 24 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996).

(3) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

(4) GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2.

ALLEGATO I

SETTORI STATISTICI NEI QUALI SONO STATE INDIVIDUATE POTENZIALI ECONOMIE (1)

1. Indagini sulle strutture delle aziende agricole: semplificazione e rielaborazione dell'elenco delle caratteristiche, in particolare per quanto riguarda le indagine intermedie.

2. Indagine sulle superfici viticole: semplificazione del programma di tabelle statistiche.

3. Indagine sugli alberi da frutta: riduzione degli obblighi per quanto riguarda le indagini intermedie.

4. Indice del reddito agricolo: eliminazione delle prime stime disaggregate di ottobre, ed eliminazione di alcuni dettagli di importanza secondaria.

5. Reddito globale delle famiglie agricole: maggiore flessibilità nella frequenza e nei concetti target.

6. Indagini sugli animali: applicazione del concetto agriflex, (adattamento della frequenza delle indagini all'importanza del patrimonio zootecnico di ogni paese).

7. Statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari: eliminazione delle statistiche settimanali, eliminazione delle statistiche sulla caseina, riduzione di alcune statistiche annuali e semplificazione delle statistiche sulle strutture di produzione di prodotti lattiero-caseari.

(1) Individuati nel quadro dell'esame critico delle statistiche agricole effettuato nell'ambito del Programma statistico delle Comunità europee 1989-1992. Alcune delle economie individuate sono già state realizzate dall'inizio di questa azione.

ALLEGATO II

SETTORI STATISTICI NEI QUALI VI SONO NUOVE O MAGGIORI ESIGENZE (1)

Temi

1. Indagini sulle strutture agricole: modifica dell'elenco delle caratteristiche onde tenere conto delle nuove esigenze (attività esercitate al di fuori dell'azienda, indicatori agroambientali, disaggregazione geografica più particolareggiata, specialmente ai fini delle indagini di base).

2. Stime rapide sulle previsioni di semina e di impianti per le principali coltivazioni all'inizio dell'inverno.

3. Miglioramento e rapida trasmissione delle statistiche di produzione in determinati settori (ortofrutticoli, vini, uova e pollame, fiori).

4. Perfezionamento delle statistiche relative al consumo, al livello e alle variazioni delle scorte dei principali prodotti, al fine di effettuare un regolare bilancio dell'approvvigionamento per tutta l'Europa.

5. Mangimi per animali: eliminazione di alcuni ritardi nei bilanci relativi ai foraggi.

6. Elaborazione di statistiche meglio armonizzate a livello comunitario.

7. Statistiche sui prezzi agricoli: nuova selezione delle serie di prezzi agricoli assoluti che tenga conto dei progressi tecnici e dei cambiamenti economici.

Metodologia

8. Migliori e nuovi metodi per consentire agli Stati membri di far fronte in modo più efficace alle esigenze informative attuali e nuove, per esempio indagini semplificate, dati amministrativi, panels e telerilevamento.

(1) Individuati nel quadro dell'esame critico delle statistiche agricole effettuato nell'ambito del Programma statistico delle Comunità europee 1989-1992.

N.B.: Qualunque nuovo obbligo in materia di statistiche sarà oggetto di uno strumento giuridico specifico del Consiglio.

ALLEGATO III

OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E CRITERI DEL SISTEMA DI STATISTICHE AGRICOLE COMUNITARIE

Miglioramento costante

1. Le statistiche agricole comunitarie saranno costantemente migliorate nel rapporto costo/efficacia per rispondere alle esigenze, di informazioni statistiche agricole, della Comunità o di altri paesi.

Comparabilità e qualità dei risultati

2. Nelle statistiche agricole comunitarie sarà incorporato un controllo di qualità continuo, volto ad assicurare che i dati rispondano alle esigenze per le quali sono richiesti. In particolare potrà essere richiesto agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri circa i metodi statistici utilizzati e la loro adeguatezza.

Onere della risposta

3. Le statistiche agricole comunitarie imporranno il minimo onere possibile per quanto riguarda le risposte compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze d'informazione.

Integrazione delle statistiche agricole con quelle di altre attività

4. Il miglioramento delle statistiche comunitarie faciliterà:

a) lo sfruttamento di statistiche provenienti da altri settori;

b) l'apporto di dati ai sistemi statistici generali;

c) l'uso della struttura del sistema di statistiche agricole per raccogliere informazioni statistiche richieste da altri settori.

Complementarità tra il sistema comunitario e i sistemi nazionali

5. I sistemi statistici agricoli nazionali potranno raccogliere e fornire alla Commissione dati non ufficialmente messi a disposizione a livello comunitario, così come alcune applicazioni sviluppate direttamente a tale livello (ad es. EUROFARM, SPEL) potranno essere utilizzate per fornire agli Stati membri informazioni non disponibili su scala nazionale.

Concentrazione degli sforzi sui punti più importanti

6. Il volume delle informazioni che ogni Stato membro è chiamato a fornire può variare a seconda dell'importanza del fenomeno trattato a livello regionale, nazionale e comunitario.

Approccio nazionale più efficace

7. Gli Stati membri possono raccogliere i dati di base con il metodo statistico più efficace purché le definizioni, i termini e il livello di precisione richiesti siano rispettati (fatto salvo quanto disposto al punto 2).

Ottimizzazione

8. Le esigenze particolareggiate della Comunità, risultanti dai vari accordi informali e dagli strumenti giuridici comunitari, non costituiscono di per se stesse un insieme ottimizzato. Ogni Stato membro deve ottimizzare l'adattamento e la risposta del proprio sistema nazionale di statistiche agricole alle esigenze della Comunità. Tali esigenze non devono ostacolare in modo non necessario gli sforzi di ottimizzazione a livello nazionale.

ALLEGATO IV

PRINCIPALI REGOLAMENTI E DIRETTIVE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTI LE STATISTICHE AGRICOLE

>SPAZIO PER TABELLA>

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