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Document 31995R2230

Regolamento (CE) n. 2230/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 933/94 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92

GU L 225 del 22.9.1995, pp. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2230/oj

31995R2230

Regolamento (CE) n. 2230/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 933/94 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 22/09/1995 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2230/95 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 933/94 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/36/CE della Commissione (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), modificato dal regolamento (CE) n. 491/95 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 491/95, determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che il regolamento (CE) n. 491/95 ha modificato il regolamento (CEE) n. 3600/92 e il regolamento (CE) n. 933/94 in vista degli eventuali effetti dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e per integrare le autorità designate e i produttori (ivi conclusi gli importatori di sostanze attive prodotte al di fuori della Comunità) di detti tre Stati membri nel primo programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE; che è necessario fissare un nuovo termine per la presentazione delle pratiche da parte dei produttori che hanno effettuato la notifica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3600/92, occorre fissare un nuovo termine per la presentazione di pratiche riguardanti talune sostanze attive sulla base dei motivi comunicati dagli Stati membri relatori alla Commissione, qualora si sia potuto dimostrare che i ritardi sono dovuti a tentativi di presentare pratiche collettive o alla designazione di un nuovo Stato membro relatore ovvero a forza maggiore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 933/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

« 3 bis. I produttori stabiliti in Austria, in Finlandia o in Svezia, che hanno presentato tempestivamente notifica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 3600/92, sono indicati nell'allegato I bis del presente regolamento mediante un codice a tre lettere a fronte della corrispondente sostanza attiva. Il nome e l'indirizzo di ciascun produttore è indicato, a fronte del corrispondente codice, nell'allegato II bis del presente regolamento. »

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Articolo 2 1. Il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, delle pratiche e delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3600/92 è il 30 aprile 1995.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato al 31 ottobre 1995 per i notificanti elencati nell'allegato I che non abbiano comunicato allo Stato membro relatore e alla Commissione il proprio recesso dal programma di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 3600/92, per le seguenti sostanze attive:

Alacloro Amitraz Bromoxinil Carbendazim Clorotalonil Clorpirifos Clorotoluron Cypermetrina 2,4-D Deltametrina Desmedifam Endosulfan Etofumesate Femmedifam Fentin acetato Fentin idrossido Fenfalerate Glifosate Ioxinil Isoproturon Lindano Linuron Mancozeb MCPA Mecoprop Mecoprop-P Metalaxil Metamidofos Metsulfuron (-metile) Paraquat Paration-metile Pendimetalin Permetrina Propizammide Simazina Tiofanato metile Tiram Zineb Ziram.

3. Il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato sino al 30 aprile 1996 per i notificanti stabiliti in Austria, in Finlandia o in Svezia elencati nell'allegato I bis. »

3) Sono inseriti gli allegati I bis e II bis secondo quanto modificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1995.

Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO I bis Elenco dei notificanti aggiuntivi (codice di identificazione) >SPAZIO PER TABELLA>

« ALLEGATO II bis Elenco dei codici di identificazione, dei nomi e degli indirizzi dei notificanti aggiuntivi >SPAZIO PER TABELLA>

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