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Document 31995R1238

    Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

    GU L 121 del 1.6.1995, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1238/oj

    31995R1238

    Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/06/1995 pag. 0031 - 0036


    REGOLAMENTO (CE) N. 1238/95 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1995 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 113,

    considerando che l'attuazione del regolamento (CE) n. 2100/94 (nel prosieguo: « il regolamento di base ») spetta all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: « l'Ufficio »); che le entrate dell'Ufficio devono essere in linea di massima sufficienti a garantire il pareggio del bilancio dell'Ufficio; che tali entrate sono costituite dal gettito delle tasse riscosse dall'Ufficio per coprire le spese degli atti contemplati dal regolamento di base e dal regolamento (CE) n. 1239/95 del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2), (nel prosieguo: « il regolamento di procedura ») nonché dalle tasse annuali da pagarsi per la durata della privativa comunitaria per le varietà vegetali;

    considerando che le spese relative alla fase di avviamento dell'Ufficio durante il periodo transitorio di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera b) del regolamento di base possono essere coperte mediante una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee; che, a norma della stessa disposizione, detto periodo può essere prorogato di un anno;

    considerando che la proroga del periodo transitorio deve essere disposta qualora non sia maturata un'esperienza sufficiente per fissare congruamente l'importo delle tasse in modo da garantire l'autofinanziamento dell'Ufficio salvaguardando nel contempo i vantaggi del sistema comunitario di tutela delle varietà vegetali; che tale esperienza può essere acquisita soltanto in base al numero di domande di privativa comunitaria per le varietà vegetali, agli importi versati agli uffici d'esame e alla durata effettiva delle privative concesse;

    considerando che l'importo delle tasse deve essere fissato in base al principio della sana gestione finanziaria dell'Ufficio, tenendo conto in particolare dei criteri di economicità ed efficienza;

    considerando che ai fini di una gestione semplificata da parte del personale dell'Ufficio, le tasse devono essere determinate, applicate e pagate nella valuta adottata nel bilancio dell'ufficio;

    considerando che la tassa per il disbrigo della domanda deve essere una tassa uniforme, destinata a coprire unicamente le spese relative alle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali inoltrate presso l'Ufficio e concernenti qualsiasi specie vegetale;

    considerando che la scadenza per il pagamento della tassa relativa al disbrigo della domanda, fissata a norma dell'articolo 51 del regolamento, deve corrispondere al periodo intercorrente tra l'atto del pagamento e il suo effettivo ricevimento da parte dell'Ufficio, onde consentire un rapido rimborso delle spese già sostenute dall'Ufficio e, d'altro canto, facilitare l'inoltro delle domande quando il richiedente si trova a grande distanza dall'Ufficio;

    considerando che il totale delle tasse esigibili per l'esecuzione dell'esame tecnico deve coprire, in linea massima, il totale delle indennità versate dall'Ufficio agli uffici d'esame; che le spese per la conservazione della collezione di riferimento non devono essere coperte necessariamente tramite la sola tassa d'esame; che l'importo di quest'ultima dovrebbe essere differenziato secondo tre gruppi di specie vegetali, alla luce dell'esperienza acquisita nel quadro dei regimi nazionali di tutela delle nuove varietà vegetali;

    considerando che le tasse annuali esigibili per tutta la durata della privativa comunitaria per le varietà vegetali, pur costituendo una fonte complementare di entrate per l'Ufficio, deve coprire, tra l'altro, le spese inerenti alla verifica tecnica delle varietà successiva alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e deve essere quindi differenziata allo stesso modo della tassa d'esame;

    considerando che la tassa di ricorso deve essere uniforme per poter coprire la maggior parte delle spese relative ai procedimenti di ricorso, eccetto quelle relative all'esame tecnico ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento di base o quelle inerenti all'assunzione di prove; che la fissazione di due date diverse per il pagamento della tassa di ricorso è intesa ad indurre il ricorrente a riconsiderare il ricorso alla luce della decisione presa dall'Ufficio a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento di base;

    considerando che le altre tasse per richieste particolari sono destinate a coprire, in linea di massima, le spese per il disbrigo di tali richieste da parte dell'Ufficio, in particolare per la procedura di decisione in merito;

    considerando che a fini di flessibilità nella gestione dei costi, il presidente dell'Ufficio deve essere autorizzato a determinare le tasse dovute per le relazioni di esame, già esistenti alla data della domanda ma non disponibili per l'Ufficio, e per specifici servizi resi;

    considerando che possono essere riscosse soprattasse allo scopo di ridurre le spese inutili a carico dell'Ufficio derivanti da omissioni del richiedente o del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

    considerando che alla luce dell'articolo 117 del regolamento di base, il presente regolamento deve entrare in vigore quanto prima possibile;

    considerando che è stato consultato il consiglio di amministrazione dell'Ufficio;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la tutela delle varietà vegetali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo d'applicazione

    1. Le tasse da pagarsi all'Ufficio a norma del regolamento di base o del regolamento di procedura vengono applicate in conformità del presente regolamento.

    2. Le tasse dovute sono fissate, richieste e pagata in ecu.

    3. Le stesse disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle soprattasse dovute all'Ufficio.

    4. Le tasse riscosse dalle autorità degli Stati membri a norma del regolamento di base o del presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni di diritto nazionale dello Stato membro interessato.

    5. Le decisioni sugli importi delle tasse e sulle modalità di pagamento adottate dal presidente dell'Ufficio in forza del presente regolamento sono pubblicate nel bollettino dell'Ufficio stesso.

    Articolo 2

    Disposizioni generali

    1. Le parti del procedimento ai sensi delle norme di procedura sono tenute al pagamento delle tasse e soprattasse dovute per ciascun fatto rilevante. Se più parti agiscono congiuntamente, o sono rappresentate congiuntamente ciascuna di esse è tenuta al pagamento in qualità di obbligata solidale.

    2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano le disposizioni relative alla procedura dinnanzi all'Ufficio, segnatamente in materia di lingue, contenute nel regolamento di base e nel regolamento di procedura.

    Articolo 3

    Modalità di pagamento

    1. Le tasse e soprattasse dovute all'Ufficio sono pagate mediante versamento su conto bancario intestato all'Ufficio.

    2. Il presidente dell'Ufficio può autorizzare i seguenti modi di pagamento alternativi in base alle norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento:

    a) consegna o invio di assegni bancari pagabili in ecu e intestati all'Ufficio b) versamento in ecu su conto corrente postale intestato all'Ufficio;

    c) pagamento sui conti correnti aperti in ecu presso l'Ufficio.

    Articolo 4

    Data alla quale l'importo si considera pervenuto all'Ufficio

    1. L'importo delle tasse e soprattasse si considera pervenuto all'Ufficio il giorno in cui l'ammontare del versamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 venga accreditato su un conto bancario intestato all'Ufficio;

    2. Qualora autorizzi altri modi di pagamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il presidente indica nel contempo il momento cui l'importo si considera pervenuto.

    3. Nel caso in cui l'importo non si consideri pervenuto all'Ufficio entro il termine prestabilito, questo termine si considera rispettato se, prima della sua scadenza, vengono presentate all'Ufficio prove documentali sufficienti da cui risulti che il pagatore ha espletato gli atti necessari.

    4. Si considera necessario, ai sensi del paragrafo 3, il fatto che la persona che paga, abbia debitamente dato ordine ad un istituto bancario o ad un ufficio postale di versare l'importo in ecu su un conto bancario intestato all'Ufficio.

    5. Le prove documentali si considerano sufficienti ai sensi del paragrafo 3 quando viene presentata una ricevuta dell'ordine di versamento, rilasciata da un istituto bancario ovvero, da un ufficio postale.

    Articolo 5

    Nome del pagatore e casuale del pagamento

    1. Il pagatore delle tasse o soprattasse deve indicare per iscritto il proprio nome e la casuale del pagamento.

    2. Qualora non sia in grado di determinare la casuale del pagamento, l'Ufficio invita il pagatore a comunicare la casuale per iscritto entro il termine di due mesi. Se la casuale del pagamento non viene comunicata entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e il relativo importo è restituito al pagatore.

    Articolo 6

    Pagamento incompleto

    Il termine per il pagamento delle tasse e soprattasse si considera in linea di massima rispettato se l'importo della tassa e/o soprattassa sia stato integralmente versato entro il termine prestabilito. Qualora non sia stata pagata la totalità dell'importo dovuto, la somma versata sarà rimborsata dopo la scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento. L'Ufficio può tuttavia prescindere, se lo ritiene giustificato, dalla mancanza eventuale di un importo di modesta entità, salvaguardando così i diritti del pagatore.

    Articolo 7

    Tassa di domanda

    1. Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (nel prosieguo: il richiedente) è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 1 000 ECU per il disbrigo della domanda stessa ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, lettera a) del regolamento.

    2. Il richiedente espleta gli atti necessari per il pagamento della tassa a norma dell'articolo 3 entro il giorno della presentazione della domanda presso l'Ufficio o presso le sezioni nazionali distaccate o gli organismi di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base. Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4.

    3. Se l'importo della tasse di domanda non si considera pervenuto all'Ufficio all'atto del ricevimento della domanda, l'Ufficio fissa, a norma dell'articolo 51 del regolamento di base un termine di due settimane entro il quale la data attribuita alla domanda rimane invariata. L'Ufficio non invia all'interessato una nuova richiesta di pagamento ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base prima della scadenza di detto termine.

    4. Se l'importo della tassa si considera pervenuto dopo la scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 3, la data di ricezione dell'importo si considera come data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento.

    5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica se il richiedente ha fornito, congiuntamente alla domanda, prove sufficienti dell'avvenuto espletamento degli atti necessari per il pagamento della tassa di domanda. Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

    6. Fintantoché l'importo della tassa non si considera pervenuto dall'Ufficio, questo non pubblica la correlativa domanda e posticipa l'esecuzione dell'esame tecnico.

    Articolo 8

    Tasse relative all'esame tecnico

    1. Le tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico), debbono essere pagate conformemente all'allegato 1, per ciascun ciclo vegetativo incominciato. Nel caso di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, la tassa per l'esame tecnico fissata all'allegato 1 deve essere pagata, sia per la varietà, sia per ogni componente da sottoporre ad esame per il quale non sia disponibile una descrizione ufficiale; tale tassa non può tuttavia superare 3 000 ECU.

    2. La tassa di esame per il primo ciclo vegetativo deve essere pagata entro un mese dal termine ultimo di ricezione del materiale necessario per l'esame tecnico.

    3. Per ciascuno dei cicli vegetativi successivi, la tassa di esame deve essere pagata quanto meno oltre un mese prima dell'inizio del ciclo vegetativo, salvo diversa disposizione dell'Ufficio.

    4. Il presidente dell'Ufficio pubblica le date per il pagamento delle tasse d'esame tecnico nel bollettino dell'ufficio.

    5. Per le relazioni d'esame sui risultati di esami tecnici già effettuati, a norma dell'articolo 27 del regolamento di procedura prima della data di deposito della domanda, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento, deve essere pagata una tassa amministrativa entro il termine fissato dall'Ufficio.

    Articolo 9

    Tassa annuale

    1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali, in appresso denominato « il titolare », una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale), conformemente all'allegato 2.

    2. La tassa annuale deve essere pagata entro l'ultimo giorno del mese civile successivo a quello in cui è stata concessa la privativa comunitaria e, in seguito, ogni anno il giorno corrispondente.

    3. L'Ufficio invia al titolare una richiesta di pagamento indicante le clausole del pagamento, nonché un ragguaglio sull'applicazione eventuale di una soprattassa a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

    4. L'Ufficio non rimborsa gli importi pagati allo scopo di mantenere in vigore la privativa comunitaria.

    Articolo 10

    Tasse per richieste particolari

    1. Chiunque presenti una richiesta particolare è tenuto al pagamento di una tassa secondo le modalità seguenti:

    a) domanda di licenza obbligatoria, comprese eventuali iscrizioni nei registri, domanda di licenza concedibile dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base, oppure domanda di modifica di tali licenze (tassa per licenza obbligatoria), eccettuale le richieste della Commissione o degli Stati membri, presentate nei casi previsti dall'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base: 1 500 ECU b) richiesta d'iscrizione dei seguenti atti nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali (tassa di registro):

    - trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

    - licenza contrattuale;

    - identificazione delle varietà quali varietà iniziali ed essenziali derivate;

    - azioni relative alle rivendicazioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 99 del regolamento;

    - garanzia o altro diritto reale sulla privativa comunitaria;

    oppure - esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di base:

    300 ECU c) ogni richiesta d'iscrizione nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o nel registro delle private comunitarie per ritrovati vegetali, diversa da quelle menzionate alle lettere a) e b): 100 ECU d) richiesta di fissazione dell'importo delle spese a norma dell'articolo 85, paragrafo 5 del regolamento di base: 100 ECU 2. Le tasse di cui al paragrafo 1 sono dovute alla data di ricezione della richiesta relativa all'atto ufficiale corrispondente. Se il pagamento non è pervenuto in tempo utile, si applica il disposto dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base.

    Articolo 11

    Tassa di ricorso

    1. Il ricorrente è tenuto al pagamento di una tassa di ricorso di 1 500 ECU per l'espletamento della procedura di ricorso ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base.

    2. La tassa di ricorso deve essere pagata per un terzo alla data in cui il ricorso è ricevuto dall'Ufficio; a questa terza parte della tassa si applica il disposto dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base. I rimanenti due terzi devono essere pagati, a richiesta dell'Ufficio, entro il mese successivo alla trasmissione del ricorso alla commissione di ricorso da parte del servizio competente dell'Ufficio stesso.

    3. È disposto il rimborso della tassa di ricorso già versata, per ordine del presidente dell'Ufficio, in caso di revisione interlocutoria e da parte della commissione di ricorso negli altri casi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 83, paragrafo 4 del regolamento di base.

    4. Il paragrafo 1 non si applica se il ricorso è presentato dalla Commissione o da uno Stato membro avverso una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base.

    Articolo 12

    Tasse fissate dal presidente dell'Ufficio

    1. Il presidente dell'Ufficio fissa l'importo delle seguenti tasse:

    a) la tassa amministrativa prevista all'articolo 8, paragrafo 5;

    b) le tasse per il rilascio di copie, certificate o meno menzionate, in particolare, all'articolo 84, paragrafo 3 del regolamento di procedura; e c) le tasse relative al bollettino dell'Ufficio (articolo 89 del regolamento di base, articolo 87 del regolamento di procedura) e ad ogni altra pubblicazione dell'Ufficio.

    2. Il presidente dell'Ufficio può decidere di subordinare la prestazione dei servizi, indicati al paragrafo 1, lettere b) e c) al pagamento anticipato.

    Articolo 13

    Sopratasse

    1. L'Ufficio può esigere una soprattassa in aggiunta alla tassa di domanda, qualora:

    a) una denominazione varietale proposta non possa essere approvata, a norma dell'articolo 63 del regolamento di base, perché identica ad una denominazione di un'altra varietà o perché diversa da una denominazione della stessa varietà; oppure b) il richiedente presenti una nuova proposta di denominazione varietale, a meno che ciò sia richiesto dall'Ufficio o egli sia subentrato nella domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento di procedura.

    L'Ufficio non pubblica la proposta di denominazione varietale prima del pagamento della soprattassa imposta a norma del primo comma.

    2. L'Ufficio può esigere una soprattassa in aggiunta alla tassa annuale qualora:

    a) il titolare non abbia pagato la tassa annuale a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3; oppure b) la denominazione varietale debba essere modificata in quanto esista un altrui diritto anteriore e contrastante, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento.

    3. Le soprattasse previste nei paragrafi 1 e 2 devono essere applicate secondo le norme sui metodi di lavoro stabilite a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di base e ammontano al 20 % dell'importo della relativa tassa, con un minimo di 100 ECU; esse devono essere pagate entro un mese della data della richiesta di pagamento dell'Ufficio.

    Articolo 14

    Deroghe

    1. In deroga all'articolo 7, la data di presentazione attribuita alla domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base rimane invariata per tutte le domande presentate in conformità dell'articolo 116, paragrafo 1 o paragrafo 2, dello stesso regolamento. Se entro il 30 settembre 1995 viene fornita la prova sufficiente del fatto che il richiedente la privativa abbia espletato tutti gli atti necessari per il pagamento della tassa di domanda.

    2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, deve essere pagata una tassa amministrativa di 100 ECU nel caso in cui l'esame tecnico della varietà venga effettuato sulla base dei risultati disponibili di eventuali lavori svolti per la concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 3 del regolamento di base. Questa tassa amministrativa deve essere pagata entro il 30 novembre 1995.

    3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5 le autorità di fronte alle quali si è svolto il procedimento per la concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali possono riscuotere dal richiedente la privativa comunitaria una tassa per la comunicazione dei documenti necessari a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del regolamento di procedura. Tale tassa non è superiore a quella richiesta dallo Stato membro di cui trattasi per la trasmissione di relazioni di esame di autorità esaminatrice di altri paesi; questo pagamento lascia impregiudicati gli obblighi di pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4. In deroga all'articolo 8, per le relazioni d'esame di cui all'articolo 94 del regolamento di procedura deve essere pagata una tassa di relazione di 300 ECU entro un termine da stabilirsi dall'Ufficio.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    La tassa per l'esame tecnico esigibile a norma dell'articolo 8 per ciascun ciclo vegetativo è fissata come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    La tassa annuale esigibile a norma dell'articolo 9 per ogni anno di validità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è fissata, secondo i gruppi di cui all'allegato 1, come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

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