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Dokumentum 31995Q0722

95/276/CE: Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 6 luglio 1995

GU L 172 del 22.7.1995., 3—5. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1995/276/oj

31995Q0722

95/276/CE: Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 6 luglio 1995

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 22/07/1995 pag. 0003 - 0005


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE del 6 luglio 1995

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 168 A del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 32 quinquies del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 140 A del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957, e in particolare l'articolo 46, modificato dalla decisione del Consiglio del 6 giugno 1995 (GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 33),

vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1), modificata dalle decisioni 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993 (GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21) e 94/149/CECA, CE del Consiglio, del 7 marzo 1994 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 29) e l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 6 giugno 1995,

considerando che si deve tener conto, mediante specifiche norme procedurali, delle peculiarità del contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale di cui al Tribunale deve conoscere, in particolare a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU n. L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1) e dell'articolo 73 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (GU n. L 227 del 1° 9. 1994, pag. 1);

considerando che il settore della proprietà intellettuale presenta la peculiarità di riguardare controversie tral parti private e che occorre pertanto adottare norme specifiche sui diritti procedurali delle parti intervenienti e sull'uso delle lingue delle parti private nel corso della procedura dinanzi al Tribunale, nel rispetto del regime linguistico generale della Comunità,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, adottato il 2 maggio 1991 (GU n. L 136 del 30. 5. 1991, pag. 1), modificato il 15 settembre 1994 (GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 17) e il 17 febbraio 1995 (GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 64), è modificato come segue:

1) il nuovo seguente titolo è inserito dopo l'articolo 129:

« TITOLO QUARTO DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Articolo 130 § 1 Fatte salve le disposizioni specifiche del presente titolo, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi diretti contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) e contro l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo denominato: "l'Ufficio"), riguardanti l'applicazione delle norme relative ad un regime della proprietà intellettuale.

§ 2 Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai ricorsi diretti contro l'Ufficio che non siano preceduti da un procedimento dinanzi a una commissione di ricorso.

Articolo 131 § 1 Il ricorso dev'essere redatto in una delle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, scelta dal ricorrente.

§ 2 La lingua nella quale è redatto il ricorso diventa la lingua processuale se la parte ricorrente era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso o se nessun'altra parte in detto procedimento vi si oppone entro un termine fissato a questo scopo dal cancelliere dopo il deposito del ricorso.

Se entro tale termine le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso informano il Cancelliere del loro accordo sulla scelta, come lingua processuale, di una delle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, questa lingua diventa la lingua processuale dinanzi al Tribunale.

In caso di opposizione entro il suddetto termine alla scelta della lingua processuale operata dalla parte ricorrente ed in mancanza di accordo al riguardo tra le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la lingua nella quale la richiesta di registrazione è stata depositata dinanzi all'Ufficio diventa la lingua processuale. Tuttavia, se su richiesta motivata di una delle parti e sentite le altre parti il presidente constata che l'uso di tale lingua non consente a tutte le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso di seguire il procedimento e di assicurare la propria difesa e che solo l'uso di un'altra lingua tra quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1 consente di ovviare alla situazione, il presidente può designare quest'ultima come lingua processuale; il presidente può deferire la questione al Tribunale.

§ 3 Nelle memorie e negli altri atti processuali trasmessi al Tribunale nonché nel corso del procedimento orale la parte ricorrente può usare la lingua che ha scelto conformemente al paragrafo 1 e ciascuna delle altre parti può usare una lingua che ha scelto tra quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

§ 4 Qualora, a norma del paragrafo 2, una lingua diversa da quella nella quale è redatto il ricorso diventi la lingua processuale, il cancelliere provvede affinché sia assicurata la traduzione del ricorso nella lingua processuale.

Ciascuna parte è tenuta, entro un termine ragionevole fissato all'uopo dal cancelliere, a produrre la traduzione nella lingua processuale delle memorie o degli atti processuali diversi dal ricorso da essa depositati in una lingua diversa dalla lingua processuale in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3. La fedeltà della traduzione, che fa fede ai sensi dell'articolo 37, deve essere certificata dalla parte che la produce. Se tale traduzione non è prodotta entro il termine fissato, la memoria o l'atto processuale in questione sono ritirati dagli atti.

Il cancelliere provvede a che quanto viene detto nel corso del procedimento orale sia tradotto nella lingua processuale e, a richiesta di una parte, in un'altra lingua da questa usata conformemente al paragrafo 3.

Articolo 132 § 1 Fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 44, il ricorso deve contenere i nomi di tutte le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e gli indirizzi che esse avevano indicato per le notifiche da effettuare nel corso di detto procedimento.

La decisione impugnata della commissione di ricorso dev'essere allegata al ricorso e deve essere indicata la data alla quale tale decisione è stata notificata al ricorrente.

§ 2 Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dal paragrafo 1, si applica l'articolo 44, paragrafo 6.

Articolo 133 § 1 Il cancelliere informa l'Ufficio e tutte le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso della presentazione del ricorso. Egli procede alla notifica dello stesso dopo che è stata determinata la lingua processuale conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2.

§ 2 Il ricorso è notificato all'Ufficio in quanto convenuto nonché alle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente. La notifica avviene nella lingua processuale.

La notifica del ricorso ad una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è effettuata mediante plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo indicato dalla parte interessata per le notifiche da effettuare nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

§ 3 Sin dalla notifica del ricorso l'Ufficio invia al Tribunale gli atti del procedimento svoltosi dinanzi alla commissione di ricorso.

Articolo 134 § 1 Le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in quanto parti intervenienti.

§ 2 Gli intervenienti ai sensi del paragrafo 1 godono degli stessi diritti procedurali di cui godono le parti principali.

Essi possono aderire alle conclusioni di una parte principale e possono formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali.

§ 3 Un interveniente ai sensi del paragrafo 1 può, nel suo controricorso presentato a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non addotti nel ricorso.

Tali conclusioni o motivi formulati nel controricorso dell'interveniente divengono privi di oggetto in caso di rinuncia agli atti da parte del ricorrente.

§ 4 In deroga all'articolo 122, il procedimento contumaciale non si applica quando un interveniente ai sensi del paragrafo 1 ha replicato al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.

Articolo 135 § 1 L'Ufficio e gli intervenienti di cui all'articolo 134, paragrafo 1 possono presentare controricorsi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.

L'articolo 46 si applica ai controricorsi.

§ 2 Il ricorso e i controricorsi possono essere integrati da repliche e controrepliche delle parti, compresi gli intervenienti di cui all'articolo 134, paragrafo 1, qualora il presidente, in seguito ad una domanda motivata presentata nel termine di due settimane a decorrere dalla notifica dei controricorsi o delle repliche, lo ritenga necessario e lo autorizzi per consentire alla parte interessata di difendere il suo punto di vista.

Il presidente fissa il termine per la presentazione di dette memorie.

§ 3 Fatto salvo quanto precede, nei casi di cui all'articolo 134, paragrafo 3 le altre parti possono, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica loro effettuata del controricorso, presentare una memoria il cui oggetto si limiti a replicare alle conclusioni e ai motivi presentati per la prima volta nel controricorso di un interveniente. Tale termine può essere prorogato dal presidente dietro richiesta motivata della parte interessata.

§ 4 Le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Articolo 136 § 1 Qualora sia accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale puó disporre che l'Ufficio sopporterà unicamente le proprie spese.

§ 2 Le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché le spese sostenute per la produzione, di cui all'articolo 131, paragrafo 4, secondo comma, delle traduzioni delle memorie o degli altri atti nella lingua processuale, sono considerate spese ripetitibili.

Qualora siano prodotte traduzioni inesatte, si applica l'articolo 87, paragrafo 3, secondo comma. »

2) l'articolo 130 diventa l'articolo 137.

Articolo 2

Le presenti modifiche, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 luglio 1995.

Il Cancelliere H. JUNG Il Presidente J. L. DA CRUZ VILAÇA

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