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Document 31995L0039

Direttiva 95/39/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale

GU L 197 del 22.8.1995, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/39/oj

31995L0039

Direttiva 95/39/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 22/08/1995 pag. 0029 - 0031


DIRETTIVA 95/39/CE DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1995 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE la Commissione è incaricata di approntare l'elenco di residui di antiparassitari e relative quantità massime, che deve quindi essere approvato dal Consiglio;

considerando che in conseguenza delle prassi agricole in uso si possono ritrovare residui di antiparassitari nei cereali e nei prodotti alimentari di origine animale; che occorre tener conto di dati in materia relativi sia alle utilizzazioni autorizzate degli antiparassitari, sia, se del caso, alle sperimentazioni controllate e agli studi sull'alimentazione degli animali;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, qualora appropriato, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità rappresentano le quantità minime che devono essere utilizzate per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità di residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che, alla luce del progresso tecnico e scientifico nonché delle esigenze di sanità pubblica e dell'agricoltura è opportuno modificare le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, aggiungendovi disposizioni relative a residui di altri antiparassitari per i cereali ed i prodotti di origine animale, in particolare il metidation, il metomil, tiodicarb, l'amitraz, il pirimifos-metile, l'aldicarb, il tiabendazolo;

considerando tuttavia che alla luce delle norme attuali non sono disponibili dati sufficienti per fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per talune combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti; che per questi casi sarebbe quindi giustificato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per ottenere i dati necessari; che, pertanto in base a tali dati dovranno essere fissate le quantità massime entro il 1° luglio 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporterà di norma la fissazione di quantità al limite appropriato di determinazione; che entro un anno dall'adozione della presente direttiva devono essere fornite garanzie soddisfacenti circa l'impegno di produrre i dati necessari;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

1. Alla parte A dell'allegato II della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. All'allegato II parte B della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 agosto 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA

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