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Document 31995L0026

Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale

GU L 168 del 18.7.1995, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/26/oj

31995L0026

Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 18/07/1995 pag. 0007 - 0013


DIRETTIVA 95/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 maggio 1995,

(1) considerando che taluni eventi hanno mostrato l'opportunità di modificare in alcuni punti le direttive del Consiglio che precisano il quadro generale in cui possono esercitare la loro attività enti creditizi, imprese di assicurazione, imprese di investimento in valori mobiliari e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ossia le direttive 77/780/CEE (4) e 89/646/CEE, le direttive 73/239/CEE (5) e 92/49/CEE, le direttive 79/267/CEE (6) e 92/96/CEE, le direttive 93/22/CEE (7) e 85/611/CEE (8) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale; che è opportuno adottare misure analoghe in tutto il settore dei servizi finanziari;

(2) considerando che le suddette direttive fissano le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le autorità competenti concedano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

(3) considerando che le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un'impresa finanziaria qualora gli stretti legami che la uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza; che anche le imprese finanziarie già autorizzate devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo senso;

(4) considerando che la definizione di «stretti legami» data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e che ciò non osta a che gli Stati membri possono fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione;

(5) considerando che il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai fini della presente direttiva, se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa;

(6) considerando che il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di controllo comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un'impresa finanziaria allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza; che in tal caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti della vigilanza su base consolidata nei confronti di tale impresa finanziaria;

(7) considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa finanziaria ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività; che un'impresa finanziaria che sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria; che un'impresa finanziaria che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione; che, d'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa finanziaria sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente;

(8) considerando che è opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario; che, per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato;

(9) considerando che taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dalle imprese finanziarie, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario;

(10) considerando che è necessario prevedere a quali condizioni autorizzare tali scambi di informazioni;

(11) considerando che, qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all'adempimento di condizioni rigorose;

(12) considerando che occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate del controllo dei sistemi di pagamento;

(13) considerando che nella direttiva 85/611/CEE occorre introdurre lo stesso regime di segreto professionale per le autorità incaricate dell'autorizzazione e della vigilanza sugli OICVM e sulle imprese che concorrono alla loro attività nonché le stesse possibilità di scambio di informazioni previste per le autorità incaricate dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione;

(14) considerando che la presente direttiva coordina l'insieme delle disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni tra autorità per tutto il settore finanziario, come previsto dalla direttiva 93/22/CEE;

(15) considerando che, al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese finanziarie nonché la tutela dei clienti delle imprese finanziarie, è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'impresa finanziaria;

(16) considerando che, in base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un'impresa finanziaria;

(17) considerando che l'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un'impresa finanziaria acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa;

(18) considerando che l'adozione della presente direttiva rappresenta il mezzo più idoneo al conseguimento degli obiettivi perseguiti, in particolare il rafforzamento dei poteri delle autorità competenti; che la presente direttiva si limita al minimo richiesto per raggiungere detti obiettivi, senza superare lo stretto necessario a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ogni volta che sono impiegati nella presente direttiva, i termini «impresa finanziaria» sono sostituiti rispettivamente dai termini:

- «ente creditizio», quando la presente direttiva modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE,

- «impresa di assicurazione», quando la presente direttiva modifica le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 79/267/CEE e 92/96/CEE,

- «impresa di investimento», quando la presente direttiva modifica la direttiva 93/22/CEE,

- «organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un'impresa che concorre alla sua attività», quando la presente direttiva modifica la direttiva 85/611/CEE.

Articolo 2

1. È aggiunta la seguente definizione:

- all'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, sotto forma di un quinto trattino,

- all'articolo 1 della direttiva 92/49/CEE, sotto forma di una lettera l),

- all'articolo 1 della direttiva 92/96/CEE, sotto forma di una lettera m),

- all'articolo 1 della direttiva 93/22/CEE, sotto forma di un punto 15:

«"stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, o

b) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE (*), o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

(*) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).»

2. I seguenti commi sono aggiunti:

- all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE;

- all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 93/22/CEE;

- all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE;

- all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 79/267/CEE:

«Inoltre quando sussistono stretti legami tra l'impresa finanziaria e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti esigono che le imprese finanziarie forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.»

Articolo 3

1. È inserito il seguente paragrafo all'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE:

«1 bis. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.»

2. È inserito il seguente paragrafo all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE:

«2 bis. Gli Stati membri esigono:

- che gli enti creditizi i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria;

- che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.»

Articolo 4

1. All'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti, e

- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese finanziarie e in altri procedimenti analoghi, o

- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari, o

- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sopra previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»

2. All'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE e all'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e

- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese finanziarie e in altri procedimenti analoghi, o

- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»

3. All'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE, all'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE è inserito il seguente paragrafo:

«5 ter. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.»

4. All'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE e all'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

«6. Il presente articolo non vieta che un'autorità competente trasmetta:

- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.»

5. All'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE è inserito il seguente paragrafo:

«5 quater. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a trasmettere:

- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.»

6. All'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.»

7. All'articolo 50 della direttiva 85/611/CEE i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti che agiscono per conto delle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. Quest'obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni, non possano essere rivelate ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM nonché le società di gestione e i depositari, qui di seguito denominati "imprese che concorrono alla loro attività", non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale.

Tuttavia, qualora un OICVM o un'impresa che concorre alla sua attività sia stato dichiarato fallito o un tribunale ne abbia ordinato la liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati nei tentativi di salvataggio possono essere rivelate nell'ambito di procedure civili o commerciali.

3. Il paragrafo 2 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri si scambino informazioni ai sensi della presente direttiva e delle altre direttive applicabili agli OICVM o alle imprese che concorrono alla loro attività. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano scambi di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle di cui al presente articolo.

5. Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 2 o 3, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

- per verificare l'adempimento delle condizioni a cui è soggetto l'accesso all'attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio di tale attività, l'organizzazione amministrativa e contabile e i meccanismi interni di controllo, o

- per imporre sanzioni, o

- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione delle autorità competenti, o

- nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

6. I paragrafi 2 e 5 non ostano allo scambio di informazioni:

a) all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti, ovvero

b) all'interno di uno Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

- le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari,

- gli organi che intervengono nella liquidazione, nel fallimento e in altri procedimenti analoghi nei confronti degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività,

- le persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari,

nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni. Queste informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2.

7. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese finanziarie e in altri procedimenti analoghi, o

- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

8. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l'informazione l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

9. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 5. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

11. Inoltre, fatti salvi i paragrafi 2 e 5, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell'amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli OICVM e sulle imprese che concorrono alla loro attività, sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.

Tuttavia, tali informazioni possono essere fornite unicamente quando ciò sia necessario a fini di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 3 e 6 non possano mai essere rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo se non con l'assenso esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni.»

Articolo 5

Sono introdotti:

- nella direttiva 77/780/CEE un articolo 12 bis,

- nella direttiva 92/49/CEE un articolo 16 bis,

- nella direttiva 92/96/CEE un articolo 15 bis,

- nella direttiva 93/22/CEE un articolo 25 bis,

- nella direttiva 85/611/CEE un articolo 50 bis,

così formulati:

«1. Gli Stati membri dispongono almeno che:

a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE (*), che esercita presso un'impresa finanziaria l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE (**), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

- costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese finanziarie, o

- pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa finanziaria, ovvero

- comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa finanziaria presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

(*) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

(**) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).»

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HAENSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARNIER

(1) GU n. C 229 del 25. 8. 1993, pag. 10.

(2) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 15.

(3) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 61), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 29) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 56).

(4) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

(5) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

(6) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/96/CEE (GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1).

(7) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

(8) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).

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