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Document 31994R2019

    Regolamento (CE) n. 2019/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

    GU L 203 del 6.8.1994, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2007; abrogato da 32007R1375

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2019/oj

    31994R2019

    Regolamento (CE) n. 2019/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 06/08/1994 pag. 0005 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0097
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0097


    REGOLAMENTO (CE) N. 2019/94 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 1994 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando che, nell'ambito del GATT, la Comunità europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulla definizione della voce tariffaria relativa ai residui della fabbricazione dell'amido di granturco; che l'importazione di tali prodotti nella Comunità è soggetta alla realizzazione di analisi di laboratorio atte ad accertare la conformità dei prodotti con la definizione della voce tariffaria; che il Federal Grain Inspection Service (FIGS) del ministero dell'agricoltura statunitense e l'industria della macinazione ad umido di tale paese certificheranno, sotto il controllo permanente delle autorità statunitensi, che i prodotti di cui trattasi importati nella Comunità in provenienza dagli Stati Uniti sono conformi alla definizione concordata;

    considerando che, con l'introduzione di un sistema di certificati che scortano i prodotti e servono per l'accertamento della conformità delle importazioni dagli Stati Uniti, è opportuno prevedere che continuino ad essere applicate le consuete misure di controllo sia nei confronti delle importazioni dagli Stati Uniti scortate dai certificati di cui sopra, che di tutte le altre importazioni di residui della fabbricazione di amido di granturco;

    considerando che la comunicazione regolare alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi e del valore dei prodotti importati sulla scorta dei certificati in parola costituisce uno dei punti concordati con gli Stati Uniti nel quadro dell'accordo suddetto ai fini di un più efficace controllo dell'applicazione del medesimo;

    considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le importazioni nella Comunità di residui della fabbricazione di amido di granturco del codice NC 2303 10 19 in provenienza dagli Stati Uniti sono soggette al controllo della conformità con tale codice mediante analisi di laboratorio, qualora non siano scortate da un certificato rilasciato dal FIGS e da un certificato rilasciato dall'industria statunitense della macinazione ad umido al modello riportato in allegato.

    2. Le partite provenienti dagli Stati Uniti scortate dai due certificati di cui al paragrafo 1 e le partite provenienti dagli altri paesi terzi sono soggette alle consuete misure di controllo all'importazione.

    Articolo 2

    Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e il valore dei prodotti del codice NC 2303 10 19 importati nel corso del mese precedente sulla scorta dei certificati di conformità di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1994.

    Per la Commissione

    Hans VAN DEN BROEK

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

    PARARTIMA ANEXO / BILAG / ANHANG / / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

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