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Document 31994R1093

Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità

GU L 121 del 12.5.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1093/oj

31994R1093

Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 12/05/1994 pag. 0003 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0064


REGOLAMENTO (CE) N. 1093/94 DEL CONSIGLIO del 6 maggio 1994 che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in forza del trattato, le competenze dello Stato costiero in materia di accesso delle navi di paesi terzi alle acque interne e alle attrezzature portuarie sono esercitate dagli Stati membri; che, tuttavia, in ordine all'accesso di pescherecci agli impianti portuali per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle catture, occorre adottare misure supplementari e uniformi a livello comunitario, affinché tali operazioni vengano effettuate in condizioni tali da non pregiudicare le disposizioni prese nel quadro della politica comune della pesca, comprese le norme di qualità sanitaria e commerciale che si applicano alla produzione comunitaria e di portare così a una situazione di distorsione della concorrenza a detrimento della produzione comunitaria e con riferimento alle importazioni avviate con altri mezzi di trasporto;

considerando che è opportuno disporre in particolare che detti sbarchi possano aver luogo unicamente presso porti nei quali possono essere svolte tutte le operazioni di controllo di tipo sanitario e veterinario e che i capitani dei pescherecci in questione siano tenuti a produrre una dichiarazione di sbarco specifica;

considerando che l'ammissione degli sbarchi diretti da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati non deve turbare l'equilibrio del mercato, perseguito, per taluni prodotti, dai meccanismi di prezzo attuati mediante l'organizzazione comune dei mercati; che è pertanto opportuno disporre che i prezzi fissati nell'ambito della Comunità siano rispettati all'atto dell'immissione in libera pratica dei suddetti prodotti;

considerando inoltre che l'organizzazione comune di mercato dei suddetti prodotti si fonda, in gran parte, nella capacità delle organizzazioni di produttori di promuovere la regolazione dei prezzi, imponendo ai loro aderenti il rispetto delle regole da esse adottate, per garantire, in particolare, un equo livello di vita a coloro che esercitano attività di pesca, conformemente agli obiettivi del trattato; che il vantaggio derivante dallo sbarco diretto da parte dei pescherecci in causa non deve compromettere, nelle zone in cui operano le organizzazioni di produttori, l'efficacia delle misure adottate ed attuate da queste ultime in applicazione dei dispositivi dell'organizzazione comune dei mercati; che occorre pertanto, salvo nel caso in cui i prodotti siano destinati alla trasformazione, subordinare la commercializzazione delle catture dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati al rispetto di dette misure;

considerando che ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono necessarie misure di pubblicità idonee presso i porti in cui sono ammessi gli sbarchi diretti e la commercializzazione da parte dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati;

considerando, tuttavia, che occorrerà esaminare, dopo un certo tempo, i risultati derivanti dall'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o in esso registrati sono autorizzati a sbarcare direttamente, nei porti degli Stati membri della Comunità, i loro prodotti della pesca ai fini della loro immissione in libera pratica e della loro commercializzazione.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1) prodotti della pesca: qualsiasi prodotto in provenienza diretta dal luogo di cattura, eventualmente dopo trasbordo in mare da un'altra nave, menzionato nel capitolo 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (4);

2) pescherecci:

- navi, di qualsiasi dimensione, che praticano a titolo principale o accessorio la cattura di prodotti della pesca;

- navi che, pur non effettuando catture con i propri mezzi, trasportano i prodotti della pesca, trasbordati da altre navi;

- navi a bordo delle quali i prodotti della pesca sono sottoposti prima dell'imballaggio a una o più delle seguenti operazioni: taglio in filetti o tranci, spellatura, macinazione, congelamento e/o trasformazione.

Articolo 3

1. Fatte salve la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (5), e la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (6), i pescherecci possono sbarcare le loro catture, ai fini dell'immissione in libera pratica e della commercializzazione delle stesse, unicamente nei porti indicati dagli Stati membri. Questi vi effettuano tutte le operazioni di controllo sanitario e veterinario previste dalla vigente normativa per i prodotti della pesca.

2. Anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei porti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri le comunicano, all'occorrenza, le ulteriori modifiche apportate a detto elenco.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco dei porti e le relative modifiche.

Articolo 4

1. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (7), il comandante di un peschereccio deve compilare e comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di cui desidera utilizzare i luoghi di sbarco una dichiarazione nella quale appaiono, per tutti i prodotti che intende sbarcare:

- l'origine nonché, eventualmente, la nave o le navi dalle quali i prodotti sono stati trasbordati,

- i quantitativi suddivisi per specie,

- le modalità di commercializzazione previste.

2. I prodotti della pesca sbarcati da un peschereccio di cui all'articolo 1 possono essere immessi in libera pratica solo dopo il deposito della dichiarazione di cui al paragrafo 1 presso le autorità competenti.

Articolo 5

1. La commercializzazione dei prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio di cui all'articolo 1, non destinati all'industria di trasformazione, viene effettuata alle seguenti condizioni:

- se i prodotti figurano nell'allegato I o nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura (8), e se tali prodotti sono commercializzati all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta, la commercializzazione può effettuarsi solo rispettando le norme adottate dall'organizzazione di produttori in questione in materia di prezzi di ritiro o di vendita, di regolazione dell'offerta o di qualità dei prodotti.

In caso di immissione in libera pratica all'esterno di tale zona dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92, essa non può essere effettuata a un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo di ritiro o di vendita comunitario stabilito per la campagna in corso in applicazione degli articoli 11 e 13 del suddetto regolamento;

- se i prodotti figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92, essi non possono essere immessi in libera pratica ad un prezzo franco frontiera inferiore al limite per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato, fissato dall'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento;

- se i prodotti in questione figurano nell'allegato IV, sezione B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92, essi non possono essere immessi in libera pratica ad un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo stabilito in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

2. Per l'applicazione del pragrafo 1 il prezzo franco frontiera corrisponde al valore doganale riconosciuto.

Articolo 6

Le operazioni di competenza delle autorità doganali possono essere effettuate solo dopo aver presentato la prova, soddisfacente per le suddette autorità, che i prodotti in questione sono conformi alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire l'osservanza del presente regolamento, informare i comandanti dei pescherecci in questione sugli obblighi loro incombenti e organizzare nei porti la pubblicità dei prezzi di cui è chiesto il rispetto a norma dell'articolo 5.

Articolo 8

La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o luglio 1996, una relazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, corredati, eventualmente, da proposte appropriate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. C 219 del 13. 8. 1993, pag. 16.

(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 1.

(3) GU n. C 352 del 30. 12. 1993, pag. 46.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione (GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1).

(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

(6) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(7) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(8) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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