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Document 31993R3605

Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

GU L 332 del 31.12.1993, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrogato da 32009R0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3605/oj

31993R3605

Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 31/12/1993 pag. 0007 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 3605/93 DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1993 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) (3); che sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici SEC; che queste definizioni possono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni; che la revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato;

considerando che la definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con riferimento ai codici SEC;

considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (4) fornisce una definizione adeguata e dettagliata del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

considerando che ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura;

considerando che occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione dei propri disavanzi previsti ed effettivi e dell'ammontare del debito;

considerando che a norma dell'articolo 104 C, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico; che se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, la Commissione tiene conto di tutti i fattori significativi; che la Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1 Definizioni

Articolo 1

1. Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi seguenti sono definiti conformemente al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC). I codici fra parentesi si riferiscono alla seconda edizione del SEC.

2. Per «pubblico» si intende ciò che riguarda il settore amministrazioni pubbliche (S60), suddiviso nei sottosettori amministrazioni centrali (S61), amministrazioni locali (S62) ed enti di previdenza e assistenza sociale (S63), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC.

L'esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore amministrazioni pubbliche (S60) comprende solo le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3. Per disavanzo (o avanzo) pubblico si intende l'indebitamento (o accreditamento) netto (N5) del settore amministrazioni pubbliche (S60) quale definito nel SEC. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (R41) quali definiti nel SEC.

4. Per investimenti pubblici si intendono gli investimenti fissi lordi (P41) del settore amministrazioni pubbliche (S60) quali definiti nel SEC.

5. Per debito pubblico si intende il valore nominale totale di tutte le passività del settore amministrazioni pubbliche (S60) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore amministrazioni pubbliche (S60).

Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (F20 e F30), titoli a breve termine (F40), obbligazioni (F50), altri crediti a breve termine (F79) nonché altri crediti a medio e lungo termine (F89), secondo le definizioni del SEC.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell'anno è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell'incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell'anno.

Le passività denominate in valuta estera sono convertite nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Articolo 2

Il prodotto interno lordo è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL pm) come definito all'articolo 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

Articolo 3

1. Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto sono le cifre determinate dagli Stati membri per l'anno in corso in linea con le più recenti decisioni delle loro autorità di bilancio.

2. Per cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico si intendono i risultati stimati, provvisori o definitivi, per un anno passato.

SEZIONE 2 Norme e campo d'applicazione relativi alla comunicazione

Articolo 4

1. A decorrere dall'inizio del 1994 gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte l'anno, la prima entro il 1o marzo dell'anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1o settembre dell'anno n, i propri disavanzi pubblici previsti ed effettivi, nonché l'ammontare del loro debito pubblico effettivo.

2. Anteriormente al 1o marzo dell'anno n gli Stati membri:

- comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto per l'anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l'anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 ed n-4;

- forniscono simultaneamente alla Commissione per gli anni n, n-1 ed n-2 i rispettivi disavanzi dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra quest'ultimo disavanzo e il disavanzo pubblico. Le cifre suddette comprendono in particolare i dati relativi all'indebitamento netto dei sottosettori S61, S62 ed S63;

- comunicano alla Commissione la stima del debito pubblico effettivo alla fine dell'anno n-1 e il debito pubblico effettivo per gli anni n-2, n-3 ed n-4;

- forniscono simultaneamente alla Commissione per gli anni n-1 ed n-2 le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e degli altri fattori pertinenti alla variazione del debito pubblico.

3. Anteriormente al 1o settembre dell'anno n gli Stati membri:

- comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto, aggiornato, per l'anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, nonché i dati integrativi specificati al paragrafo 2, secondo trattino;

- comunicano alla Commissione l'ammontare effettivo del loro debito pubblico per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, nonché i dati integrativi specificati al paragrafo 2, quarto trattino.

4. Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto, comunicate alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per esercizi finanziari.

Le cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico, comunicate alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per anni civili, ad eccezione delle stime aggiornate per l'anno n-1 che possono essere espresse per esercizi finanziari.

Qualora l'anno finanziario sia diverso dall'anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione le cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico esprimendole anche in anni finanziari per i due esercizi finanziari precedenti quello in corso.

Articolo 5

Gli Stati membri forniscono alla Commissione secondo le modalità indicate dall'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, le cifre relative alle spese per investimenti pubblici e per interessi.

Articolo 6

Gli Stati membri forniscono alla Commissione una previsione relativa al loro prodotto interno lordo per l'anno n e l'importo del loro prodotto interno lordo effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 entro gli stessi termini fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 7

In caso di revisione del SEC, che dovrà essere decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato, la Commissione introduce negli articoli 1 e 4 i nuovi riferimenti al SEC.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 8 e GU n. C 340 del 17. 12. 1993, pag. 8.(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993.(3) Istituto statistico delle Comunità europee, Sistema europeo di conti economici integrati SEC - seconda edizione.(4) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

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