This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993R2055
Council Regulation (EEC) No 2055/93 of 19 July 1993 allocating a special reference quantity to certain producers of milk and milk products
Regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari
GU L 187 del 29.7.1993, p. 8–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2009; abrogato da 32008R0072
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31993R2055R(01) | ||||
Implemented by | 31993R2562 | 21/09/1993 | |||
Repealed by | 32009R0072 |
Regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 29/07/1993 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0077
REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che alcuni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, per aver contratto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, non hanno fornito o venduto latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dalla loro azienda nell'anno di riferimento preso in considerazione dagli Stati membri nel quadro dell'attuazione del regime delle quote; che detti produttori sono stati pertanto esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento; considerando che il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), è stato successivamente modificato a beneficio dei produttori suddetti dai regolamenti (CEE) n. 764/89 (4) e (CEE) n. 1639/91 (5); considerando che con la sentenza pronunciata il 3 dicembre 1992 nella causa C-224/90 la Corte di giustizia ha dichiarato invalido l'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84, quale viene fissato dai suddetti regolamenti (CEE) n. 764/89 e (CEE) n. 1639/91, nella misura in cui esso esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (6), dal momento che questi cessionari hanno già ottenuto un quantitativo di riferimento per un'altra azienda a titolo dell'articolo 2 o 6 del regolamento (CEE) n. 857/84; considerando che con la sentenza pronunciata il 19 maggio 1993 nella causa C-81/91 la Corte di giustizia si è pronunciata sull'interpretazione da dare al principio e alle modalità di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico in caso di cessione parziale di un'azienda sulla quale un tale quantitativo era già disponibile in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84; considerando che con il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), il regolamento (CEE) n. 857/84 è abrogato a decorrere dal 1o aprile 1993; che occorre pertanto trarre le conseguenze dalle suddette sentenze adottando un nuovo regolamento con lo scopo di attribuire, a talune condizioni, un quantitativo di riferimento specifico al cessionario della totalità o di una parte di un'azienda, che sia stato precedentemente escluso da una tale attribuzione; considerando che per tenere pienamente conto delle sentenze della Corte di giustizia occorre adottare disposizioni diversificate a seconda che l'azienda sia stata ceduta totalmente oppure parzialmente e, in quest'ultima ipotesi, a seconda che l'azienda abbia o non abbia ricevuto precedentemente un quantitativo di riferimento specifico a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84; considerando che ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 l'attribuzione del quantitativo di riferimento specifico è provvisoria e poi definitiva ed è soggetta al rispetto di determinate condizioni; che tali condizioni riguardano in particolare il fatto che il richiedente interessato deve effettivamente riprendere l'attività di produttore lattiero che aveva dovuto abbandonare completamente; che nella fattispecie i cessionari del premio sono produttori lattieri in attività ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92; che, per quanto concerne l'attribuzione del quantitativo di riferimento specifico, essi non possono pertanto essere soggetti a condizioni identiche a quelle previste dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84; considerando che, qualora l'azienda parzialmente ceduta abbia ricevuto precedentemente un quantitativo di riferimento specifico a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, conviene, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1993, ripartire detto quantitativo tra il cedente ed il cessionario e stabilire le regole per tale ripartizione, fatta tuttavia salva la possibilità che gli Stati membri, ove necessario, ricorrano alla riserva nazionale; considerando che, nel caso di ricorso, obbligatorio o facoltativo, alla riserva nazionale, conviene precisare che tale riserva è alimentata specialmente a questo scopo, a seguito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1560/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 e, se del caso, conformemente all'articolo 5 ed all'articolo 8, primo trattino di quest'ultimo regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il produttore ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92, che: - è cessionario del premio di non commercializzazione o di riconversione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77 e che non è stato ammesso a beneficiare dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 per il fatto di aver ricevuto un quantitativo di riferimento a norma degli articoli 2 o 6 di detto regolamento, oppure - ha rilevato una parte di un'azienda agricola soggetta alle stesse disposizioni e per la quale non è stato attribuito un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, riceve su richiesta un quantitativo di riferimento specifico, a condizione che: - dimostri di essere subentrato e di aver rispettato l'impegno di non commercializzazione o di riconversione per l'azienda o la parte di azienda rilevata, - l'impegno succitato sia scaduto dopo il 31 dicembre 1982, - non abbia ceduto totalmente, alla data della domanda, l'azienda o la parte di azienda rilevata, - dimostri a sostegno della sua domanda, sulla base di criteri da stabilire, che è in grado di accrescere la produzione nella sua azienda sino al quantitativo di riferimento specifico richiesto. 2. Qualora, per l'azienda agricola una parte della quale è stata rilevata mentre era soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77, sia stato attribuito, ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, un quantitativo di riferimento in base al quantitativo per il quale è stato mantenuto o acquisito il diritto al premio a titolo del regolamento (CEE) n. 1078/77, tale quantitativo di riferimento è ripartito fra il cedente e il cessionario parziale, - su richiesta di quest'ultimo, allorché risponde alla definizione di cui all'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92 e alle condizioni di cui al paragrafo 1, terzo, quarto e quinto trattino, - proporzionalmente alle superfici foraggere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78 che sono state cedute, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora la ripartizione si riveli impossibile o irrisoria, per quanto riguarda i diritti del cessionario, in seguito ai trasferimenti operati dal cedente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, si applica il paragrafo 1. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono soddisfare i diritti del cessionario prelevando quantitativi dalla riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92, sempreché i quantitativi necessari siano disponibili. Articolo 2 Il quantitativo di riferimento specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è stabilito dagli Stati membri secondo criteri obiettivi, proporzionalmente alla superficie foraggera di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78, che il produttore utilizza alla data della sua domanda, in base al quantitativo per il quale è stato calcolato il premio, diminuito di una percentuale rappresentativa di tutte le riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 e tali da comprendere comunque una riduzione di base del 4,5 %, oppure conformemente all'articolo 6 del medesimo regolamento. Qualora il produttore abbia già ottenuto un quantitativo di riferimento per l'azienda o la parte di azienda rilevata, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e/o dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 857/84 o dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 o in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 se lo Stato membro non ha applicato il suddetto articolo 9, paragrafo 2 e/o gli articoli 3 ter e 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84 e/o l'articolo 2, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1637/91, il quantitativo di riferimento specifico di cui al primo comma è ridotto dello stesso volume. Articolo 3 I quantitativi necessari per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento specifici ai produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono prelevati dalla riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, qualora il cedente si trovi nell'impossibilità di proseguire in condizioni economiche valide l'attività di produzione lattiero-casearia nella sua azienda in seguito alla ripartizione del quantitativo di riferimento specifico, possono essergli attribuiti quantitativi prelevati dalla riserva nazionale. Lo Stato membro determina i criteri da prendere in considerazione a tal fine. Articolo 4 Fino al 31 dicembre 1997, se gli Stati membri autorizzano i produttori di cui all'articolo 1 a procedere a operazioni di cessione temporanea di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il quantitativo di riferimento specifico è trasferito, per il periodo in questione, alla riserva nazionale. In caso di partecipazione, anteriormente al 1o ottobre 1996, a qualsiasi programma di abbandono definitivo di quantitativi di riferimento, il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva nazionale prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e l'indennità è pagata per il quantitativo ceduto, ridotto di detto quantitativo specifico. Qualora sia venduta o data in affitto, in tutto o in parte, anteriormente al 1o ottobre 1996, l'azienda costituita dalla riunione dell'azienda acquistata, o della parte di azienda acquistata, con le altre unità di produzione gestite dal produttore, il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92, limitatamente alla superficie venduta o affittata. Articolo 5 Il produttore che ha ricevuto un quantitativo di riferimento specifico in forza del presente regolamento non è tenuto al pagamento del prelievo supplementare per i quantitativi commercializzati anteriormente al 1o aprile 1993 e che non superano il quantitativo di riferimento di cui già dispone, maggiorato del quantitativo di riferimento specifico. Il produttore il cui quantitativo di riferimento specifico è stato ridotto in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 non è tenuto al pagamento del prelievo per i quantitativi di latte commercializzati anteriormente al 1o aprile 1994 che non superino il quantitativo di cui disponeva al 1o aprile 1993. Articolo 6 Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche se l'azienda o la parte di azienda di cui trattasi è stata ricevuta dal produttore di cui all'articolo 1 in eredità o per via analoga all'eredità. Articolo 7 Il produttore trasmette una domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico all'autorità competente dello Stato membro interessato anteriormente al 1o novembre 1993. Articolo 8 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS (1) GU n. C 107 del 17. 4. 1993, pag. 9. (2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 2. (5) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35. (6) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3). (7) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30).