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Document 31993R1947

    Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

    GU L 181 del 23.7.1993, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0127

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1947/oj

    31993R1947

    Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 23/07/1993 pag. 0013 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0075
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0075


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/93 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere della Corte dei conti (3),

    considerando che il trattato del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, ha modificato la procedura con la quale viene dato atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità; che, di conseguenza, è opportuno aggiornare, tenuto conto della procedura modificata, come enunciata all'articolo 206 ter del trattato CEE, la procedura con cui viene dato atto dell'esecuzione del bilancio al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 (4);

    considerando che, in tutti i testi che fanno riferimento alla commissione di controllo, il suddetto trattato del 22 luglio 1975 ha sostituito i termini «Corte dei conti» ai termini «commissione di controllo»;

    considerando che gli atti di adesione della Grecia nonché della Spagna e del Portogallo hanno modificato la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione;

    considerando che conviene stabilire che la relazione generale annuale della Fondazione sia inviata a tutte le istanze comunitarie interessate;

    considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1365/75;

    considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è così modificato:

    1) il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Il consiglio di amministrazione è composto da trentanove membri di cui:

    a) dodici membri rappresentano i governi degli Stati membri;

    b) dodici membri rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;

    c) dodici membri rappresentano le organizzazioni dei lavoratori;

    d) tre membri rappresentano la Commissione.»;

    2) il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 13

    Il direttore prepara e il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione generale sulle attività, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive della Fondazione e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alla Corte dei conti.»;

    3) il testo dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 15

    «1. Il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, lo stato di previsione delle entrate e delle spese. La Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio tale stato di previsione, che comporta una tabella dell'organico, unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

    2. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili sulla base della sovvenzione destinata alla Fondazione.

    Ai suddetti stanziamenti è applicata la procedura vigente per gli storni degli stanziamenti da un capitolo all'altro.

    L'autorità di bilancio stabilisce la tabella dell'organico della Fondazione.»;

    4) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 16

    1. Le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione sono adottate a norma dell'articolo 209 del trattato.

    Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese, nonché il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entrate della Fondazione sono esercitate dal controllore finanziario della Commissione.

    2. Ogni anno, entro il 31 marzo, il consiglio di amministrazione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti di gestione, l'analisi della gestione finanziaria nonché il bilancio finanziario della Fondazione per l'esercizio trascorso.

    La Corte dei conti li esamina come previsto all'articolo 206 bis del trattato.

    3. La Corte dei conti trasmette alle autorità responsabili dell'esecuzione e alla Commissione, entro il 30 novembre, la sua relazione annuale accompagnata dalle risposte della Fondazione alle osservazioni della Corte dei conti e ne assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Entro il 30 aprile dell'anno seguente, il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al consiglio di amministrazione della Fondazione secondo le procedure di cui all'articolo 206 ter del trattato.»;

    5) il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

    Articolo 17

    Le disposizioni relative al personale della Fondazione sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. BERGSTEIN

    (1) GU n. C 23 del 31. 1. 1991, pag. 26.(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 524.(3) GU n. C 152 del 10. 6. 1991, pag. 1.(4) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

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