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Document 31993L0057

Direttiva 93/57/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale

GU L 211 del 23.8.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/57/oj

31993L0057

Direttiva 93/57/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 23/08/1993 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0003


DIRETTIVA 93/57/CEE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1993 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno aggiornare la nomenclatura utilizzata nell'allegato I delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE per conformarla a quella del regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione (3);

considerando altresì che è opportuno ampliare il campo d'applicazione dell'allegato I della direttiva 86/362/CEE includendovi, oltre al riso «paddy»o risone, il riso decorticato, quello semisbianchito o imbianchito, dato che una parte significativa di riso viene commercializzata con tali denominazioni;

considerando che, alla luce del progresso tecnico e scientifico nonché delle esigenze della pubblica sanità e dell'agricoltura, è ora auspicabile completare l'allegato II della direttiva 86/363/CEE per quanto si riferisce alla fissazione di limiti massimi di antiparassitari per le uova di volatili e i tuorli d'uovo e fissare dei limiti per gli antiparassitari elencati nello stesso; che è opportuno, per chiarezza, presentare una versione unificata di detto allegato;

considerando che, per lo stesso motivo, è opportuno aggiornare le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE aggiungendovi disposizioni relative a residui di altri antiparassitari per i cereali ed i prodotti di origine animale, in particolare acefate, benomil, carbendazim, clorpirifos, clorpirifosmetile, clorotalonil, cipermetrina, deltametrina, fenvalerate, glifosate, imazalil, iprodione, mancozeb, maneb, metamidofos, metiram, permetrina, procimidone, propineb, tiofanatometile, vinclozolin, zineb;

considerando che tuttavia i dati relativi a talune combinazioni di antiparassitari e di cereali o, rispettivamente, di prodotti alimentari di origine animale sono insufficienti; che sarà necessario un periodo non superiore a quattro anni per produrre tali dati; che pertanto detti valori massimi dovrebbero essere fissati sulla base di tali dati entro il 1o gennaio 1998; che la mancanza di dati soddisfacenti porterebbe di norma alla fissazione di valori corrispondenti al limite di determinazione analitica appropriato;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità riflettono l'uso delle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

/* Tabelle: v. GUCE */

/* Tabelle: v. GUCE */

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

/* Tabelle: v. GUCE */

l'allegato II, parte A e viene modificato e ripresentato nel modo seguente:

/* Tabelle: v. GUCE */

«PARTE B

Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg (ppm) di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408 1. ACEFATE 0,02* 0,02* 0,02* 2. BENOMIL 3. CARBENDAZIM 4. TIOFANATO METILE somma espressa come carbendazim 0,1* 0,1* 0,1* 5. CLOROTALONIL 0,01* 0,01* 0,01* 6. GLIFOSATE 0,5 ex 0206 rognone di suino 2 ex 0206 rognone di bovini, ovini e caprini 0,1* altri prodotti 0,1* 0,1* 7. IMAZALIL 0,02* 0,02* 0,02* 8. MANCOZEB 9. MANEB 10. METIRAM 11. PROPINEB 12. ZINEB somma espressa come CS2 0,05* 0,05* 0,05* 13. METAMIDOFOS 0,01* 0,01* 0,01* 14. IPRODIONE 15. PROCIMIDONE 16. VINCLOZOLIN (somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloramonilina, espressi come 3,5-dicloramonilina) 0,05* 0,05* 0,05* * Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

(1) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).(2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.(3) GU n. L 259 del 26. 7. 1991, pag. 1.(4)() (b) (c) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1o gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti: (a) : 0,1* (b) : 0,05* (c) : 0,02*.(5)() (b) (c) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1o gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti: (b) : 0,05*.(6) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.(7) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi. Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406: - aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero; - aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.(8) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.(9) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.(10)() A decorrere dal 1o gennaio 1998, qualora non si adottassero altre quantità, si applicheranno le seguenti quantità massime: 0,05*.

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