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Document 31992R3818

Regolamento (CEE) n. 3818/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3210/89 che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi

GU L 387 del 31.12.1992, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3818/oj

31992R3818

Regolamento (CEE) n. 3818/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3210/89 che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0050


REGOLAMENTO (CEE) N. 3818/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3210/89 che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3210/89 (2) stabilisce che nei periodi sensibili e molto sensibili la gestione del meccanismo complementare applicabile agli scambi comporti il rilascio, da parte delle autorità spagnole, di documenti di uscita per le spedizioni di ortofrutticoli destinate agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il controllo del rispetto di detto regime è stato sinora effettuato alla frontiera; che la realizzazione del mercato unico senza frontiera interne alla data del 1o gennaio 1993 rende necessario istituire un nuovo sistema di controllo, applicato prevalentemente nei paesi di destinazione;

considerando che l'obbligo d'indicare il numero del documento di uscita sui documenti commerciali relativi ai prodotti spediti dalla Spagna verso gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, unitamente a controlli in loco in tali paesi e ad altre misure che questi potrebbero eventualmente considerare appropriati, nonché l'applicazione di sanzioni dissuasive in caso d'inosservanza delle disposizioni previste, consentirebbero il corretto funzionamento del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che, in particolare, il controllo in loco può essere facilitato dalle indicazioni relative all'origine o alla provenienza che, conformemente alle disposizioni comunitarie, devono figurare sugli imballaggi dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, qualora persistessero gravi perturbazioni dei mercati nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3210/89, sarebbe opportuno adottare, per mercati locali o regionali, misure supplementari e, se del caso, derogatorie rispetto a quelle contemplate dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, alla luce di tutti gli elementi citati, è d'uopo modificare il regolamento (CEE) n. 3210/90 nel senso previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3210/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 7:

- il testo attuale diventa il paragrafo 1;

- è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Durante il periodo III, qualora gravi perturbazioni si manifestino e persistano nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 85 dell'atto d'adesione, opportune misure, diverse da quelle contemplate da detto articolo 6 e ad esse supplementari. Tali misure possono prevedere, in particolare per mercati locali o regionali, deroghe alle disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati. »

2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

« Articolo 8 bis

1. Ad eccezione dei documenti concernenti la vendita al minuto, le fatture di vendita e altri documenti commerciali da stabilirsi, relativi ai prodotti spediti durante i periodi II e III dalla Spagna verso gli altri Stati membri, devono recare il numero del documento di uscita presentato all'atto della spedizione e ogni altra indicazione necessaria. Qualsiasi detentore di detti prodotti in uno Stato membro diverso dalla Spagna deve essere in grado di presentare tali documenti in qualsiasi momento.

2. Le autorità degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 procedono, in particolare nei mercati all'ingrosso, a controlli in loco al fine di accertare, sulla base dei documenti commerciali di cui al paragrafo 1 nonché delle indicazioni che figurano sugli imballaggi, se durante i periodi II e III i prodotti provenienti dalla Spagna sono stati spediti da questo paese previa presentazione del documento di cui all'articolo 5. Queste autorità possono completare i controlli in questione mediante l'applicazione di altre misure. A tale scopo esse possono, in particolare, stabilire che:

- gli operatori che acquistano o vendono i prodotti in questione, fatta eccezione per le vendite al minuto, tengano una contabilità di magazzino in cui sia indicato, tra l'altro, il nome ed il luogo di stabilimento dei fornitori di questi prodotti;

- altri operatori debbono essere in qualsiasi momento in grado di indicare a chi appartengono i prodotti in questione.

3. Le autorità spagnole collaborano con gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini dell'individuazione e della repressione delle irregolarità.

4. Alle frontiere tra gli Stati membri non può aver luogo nessuno dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

ter

In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento o delle relative modalità d'applicazione, le autorità spagnole e quelle degli altri Stati membri applicano sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. Per gli operatori che durante i periodi II e III hanno effettuato spedizioni dalla Spagna di prodotti soggetti all'MCS senza aver ottenuto il documento di cui all'articolo 5, tali sanzioni non possono essere inferiori al doppio del valore dei prodotti spediti senza documento di uscita. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

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