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Document 31992R3808
Commission Regulation (EEC) No 3808/92 of 29 December 1992 amending Regulation (EEC) No 970/90 laying down detailed rules for the application in the beef and veal sector of Council Regulation (EEC) No 715/90 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories
Regolamento (CEE) n. 3808/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare
Regolamento (CEE) n. 3808/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare
GU L 384 del 30.12.1992, p. 35–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31990R0970 | sostituzione | articolo 3.2 | 01/01/1993 | |
Modifies | 31990R0970 | sostituzione | articolo 3.1 | 01/01/1993 |
Regolamento (CEE) n. 3808/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 30/12/1992 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0093
REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/92 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91 (2), in particolare l'articolo 27, considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 815/91 (4), l'importo di riduzione dei dazi all'importazione per le carni bovine è corretto tenendo conto degli importi compensativi monetari e dei coefficienti monetari; che, tenendo conto dell'abrogazione dell'applicazione di questi due parametri, a decorrere dal 1° gennaio 1993 occorre sopprimere le correzioni citate; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 970/90 è modificato come segue: All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: « 1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 per i prodotti destinati ad essere importati in uno Stato membro è pari al 90 % del prelievo all'importazione nella Comunità in vigore il primo lunedì di ogni trimestre. 2. L'importo di riduzione è dedotto dal prelievo in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione