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Document 31992R3807

    Regolamento (CEE) n. 3807/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che modifica i regolamentoi (CEE) n. 2182/77, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 2848/89 relativi al settore delle carni bovine a seguito della sostituzione del regolamento (CEE) n. 569/88 con il regolamento (CEE) n. 3002/92

    GU L 384 del 30.12.1992, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3807/oj

    31992R3807

    Regolamento (CEE) n. 3807/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che modifica i regolamentoi (CEE) n. 2182/77, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 2848/89 relativi al settore delle carni bovine a seguito della sostituzione del regolamento (CEE) n. 569/88 con il regolamento (CEE) n. 3002/92

    Gazzetta ufficiale n. L 384 del 30/12/1992 pag. 0033 - 0034
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0040
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0040


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3807/92 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 1992

    che modifica i regolamentoi (CEE) n. 2182/77, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 2848/89 relativi al settore delle carni bovine a seguito della sostituzione del regolamento (CEE) n. 569/88 con il regolamento (CEE) n. 3002/92

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che taluni prodotti provenienti dall'intervento possono avere un'utilizzazione e/o una destinazione particolare;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (3) è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3002/92 (4) che stabilisce le nuove modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, garantendo che detti prodotti non vengano sviati dall'utilizzazione e/o dalla destinazione prevista;

    considerando che le nuove modalità impongono, per quanto riguarda i riferimenti alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 569/88, modifiche ai seguenti regolamenti:

    - regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (6);

    - regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione, del 9 aprile 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento, destinate all'esportazione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (8);

    - regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione, del 22 settembre 1989, relativo alla vendita di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1722/92 (10);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2182/77 è modificato nel modo seguente:

    1) All'articolo 3, paragrafo 3, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».

    La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.

    2) All'articolo 4, paragrafo 2, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

    3) All'articolo 5, paragrafo 2, il riferimento all'« articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

    4) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 9

    Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare una o più delle diciture seguenti:

    Destinados a la transformación [Reglamento (CEE) n° 2182/77]

    Til forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 2182/77)

    Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)

    Ðñïïñéaeueìaaíá ãéá ìaaôáðïssçóç [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 2182/77]

    For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)

    Destinées à la transformation [règlement (CEE) n° 2182/77]

    Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 2182/77]

    Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2182/77)

    Destinadas à transformação [Regulamento (CEE) n° 2182/77];

    La casella 106 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare la data di conclusione del contratto di vendita, nonché:

    - per le carni destinate ad essere trasformate in conserve: sistema A;

    - per le carni destinate ad essere trasformate in altri prodotti: sistema B ».

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 985/81 è modificato nel modo seguente:

    1) All'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento al « regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello al « regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».

    La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.

    2) All'articolo 3, paragrafo 4, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 15 dal regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

    3) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 985/81 è soppresso.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 2848/89 è modificato nel modo seguente:

    1) All'articolo 6, paragrafo 3, il riferimento all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/88 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».

    La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.

    2) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 7

    In caso di spedizione delle carni d'intervento destinate ad istituzioni situate in un altro Stato membro:

    Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare una o più delle seguenti diciture:

    Destinados a instituciones [Reglamento (CEE) n° 2848/89]

    Bestemt til institutioner (forordning (EOEF) nr. 2848/89)

    Fuer Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2848/89)

    Ãéá ïñãáíéóìïýò [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 2848/89]

    For institutions (Regulation (EEC) No 2848/89)

    Destinés à des institutions [règlement (CEE) n° 2848/89]

    Destinati ad istituzioni [regolamento (CEE) n. 2848/89]

    Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr. 2848/89)

    Destinados a instituições [Regulamento (CEE) n° 2848/89]. »

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

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