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Document 31992R2057
Council Regulation (EEC) No 2057/92 of 30 June 1992 amending Regulation (EEC) No 1308/70 on the common organization of the market in flax and hemp
Regolamento (CEE) n. 2057/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa
Regolamento (CEE) n. 2057/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa
GU L 215 del 30.7.1992, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2001
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31970R1308 | modifica | articolo 4.1 | 30/07/1992 |
Regolamento (CEE) n. 2057/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0191
REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70 (4), l'aiuto per il lino e per la canapa è fissato ogni anno anteriormente al 1o agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo; che, tenendo conto della prassi corrente, è opportuno adeguare tale disposizione. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70 è sostituito dal testo seguente: «Tale aiuto, di ammontare uniforme per ciascuno di questi prodotti in tutta la Comunità, viene fissato ogni anno.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 30.(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(3) GU n. C 169 del 6. 7. 1992.(4) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34).