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Document 31992R2057

    Regolamento (CEE) n. 2057/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa

    GU L 215 del 30.7.1992, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2057/oj

    31992R2057

    Regolamento (CEE) n. 2057/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa

    Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0016 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0191
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0191


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70 (4), l'aiuto per il lino e per la canapa è fissato ogni anno anteriormente al 1o agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo; che, tenendo conto della prassi corrente, è opportuno adeguare tale disposizione.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70 è sostituito dal testo seguente:

    «Tale aiuto, di ammontare uniforme per ciascuno di questi prodotti in tutta la Comunità, viene fissato ogni anno.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Arlindo MARQUES CUNHA

    (1) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 30.(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(3) GU n. C 169 del 6. 7. 1992.(4) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34).

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