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Document 31992L0041
Council Directive 92/41/EEC of 15 May 1992 amending Directive 89/622/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the labelling of tobacco products
Direttiva 92/41/CEE del Consiglio del 15 maggio 1992 che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
Direttiva 92/41/CEE del Consiglio del 15 maggio 1992 che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
GU L 158 del 11.6.1992, pp. 30–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2001
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31989L0622 | sostituzione | allegato | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | complemento | articolo 1 | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | sostituzione | articolo 5 | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | modifica | articolo 4.2 | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | aggiunta | articolo 2.4 | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | sostituzione | articolo 4.5 | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | complemento | titolo | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | aggiunta | articolo 8 BI | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | aggiunta | articolo 4.2 BI | 04/06/1992 | |
| Modifies | 31989L0622 | sostituzione | articolo 4.3 | 04/06/1992 |
Direttiva 92/41/CEE del Consiglio del 15 maggio 1992 che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 11/06/1992 pag. 0030 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0047
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0047
DIRETTIVA 92/41/CEE DEL CONSIGLIO del 15 maggio 1992 che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che vi sono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco; che tali disparità possono ostacolare gli scambi, e quindi l'attuazione ed il funzionamento del mercato interno; considerando che conviene eliminare simili eventuali ostacoli e, a tale scopo, assoggettare l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei prodotti dal tabacco a norme comuni per quanto concerne l'etichettatura; considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute delle persone, in particolare dei giovani, garantendo un livello elevato di protezione della salute, conformemente all'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato; considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee contro il cancro (4), hanno stabilito che l'obiettivo del programma suddetto è di contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini della Comunità riducendo il numero di casi di cancro; che a tal fine essi hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo; considerando che la direttiva 89/622/CEE (5), per garantire un'informazione obiettiva sui rischi che comporta il consumo del tabacco, ha definito un'avvertenza generale da apporre sulle unità di condizionamento dei prodotti dal tabacco e, inoltre, avvertenze specifiche riservate alle sigarette; considerando che la Commissione, su richiesta del Consiglio, si è impegnata a modificare la direttiva 89/622/CEE per definire avvertenze specifiche supplementari da apporre sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette; considerando che secondo il parere degli esperti scientifici risulta che tutti i prodotti del tabacco comportano rischi per la salute; considerando che, rispetto agli effetti sulla salute e ai fini della loro etichettatura, è opportuno distinguere i prodotti del tabacco da fumo dai prodotti del tabacco senza combustione; considerando che i tabacchi da arrotolare presentano rischi per la salute uguali a quelli delle sigarette e che è opportuno prevedere anche per i tabacchi da arrotolare le avvertenze specifiche riservate alle sigarette; considerando che gli altri prodotti del tabacco da fumo presentano rischi per la salute simili a quelli delle sigarette; che tuttavia la loro gamma è meno omogenea; che pertanto è opportuno far figurare su questi prodotti avvertenze specifiche secondo regole appropriate; considerando che è provato che i prodotti del tabacco senza combustione costituiscono un importante fattore di rischio del cancro e che di conseguenza essi devono essere oggetto di un'avvertenza specifica in merito a detto rischio; considerando che secondo il parere degli esperti scientifici la dipendenza che comporta il consumo di tabacco costituisce un pericolo atto anch'esso a figurare sotto forma di avvertenza specifica sui prodotti del tabacco; considerando inoltre che nuovi prodotti del tabacco per uso orale immessi sul mercato di taluni Stati membri attirano in particolare i giovani e che gli Stati membri più esposti a questo problema hanno già vietato totalmente questi nuovi prodotti del tabacco o intendono farlo; considerando che, per quanto concerne questi prodotti, esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e che, pertanto, è necessario che siano sottoposti a regole comuni; considerando che esiste un rischio reale che questi nuovi prodotti per uso orale siano utilizzati soprattutto dai giovani, con il conseguente manifestarsi della dipendenza nei confronti della nicotina, ove non siano adottati in tempo utile provvedimenti restrittivi; considerando che secondo le conclusioni degli studi del Centro internazionale di ricerca sul cancro i tabacchi per uso orale sono caratterizzati dalla presenza di quantità particolarmente elevate di sostanze cancerogene; che questi nuovi prodotti provocano in particolare tumori della bocca; considerando che i divieti di immissione sul mercato già emanati da tre Stati membri per quel che riguarda questi tabacchi hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul finanziamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in questa materia, prendendo come base un livello elevato di protezione della salute; che la sola misura appropriata è la proibizione totale; che tuttavia tale proibizione non riguarda i prodotti del tabacco per uso orale di lunga tradizione per i quali restano valide le disposizioni della direttiva 89/622/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, relativa ai prodotti del tabacco senza combustione; considerando infine che le iniziative previste nella presente direttiva avranno effetti tanto più favorevoli sulla salute pubblica se saranno accompagnate da programmi di educazione sanitaria nella scuola dell'obbligo e da campagne d'informazione e sensibilizzazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 89/622/CEE è modificata come segue: 1) Nel titolo e nell'articolo 1 vengono aggiunte le parole seguenti: « nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ». 2) All'articolo 2 è aggiunto il punto seguente: « 4) Tabacchi per uso orale ai fini dell'articolo 8 bis: tutti i prodotti che siano destinati ad un uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni - in particolare quelle presentate in sacchetti/porzioni o sacchetti porosi - oppure sotto una forma che richiama un prodotto commestibile. » 3) L'articolo 4 è modificato come segue: a) Nel paragrafo 2 la parola « allegato » è sostituita da « allegato I ». b) È inserito il paragrafo seguente: « 2 bis. Oltre all'avvertenza generale di cui al paragrafo 1, le unità di confezionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette recano un'avvertenza specifica secondo le regole seguenti: a) sull'altra faccia più ampia dell'unità di condizionamento dei tabacchi da arrotolare, le avvertenze specifiche di cui ciascuno Stato membro elabora un elenco esclusivamente sulla base di quelle riportate nell'allegato I, si alternano in modo tale da garantire la presenza successiva di ciascuna avvertenza su un quantitativo uguale di unità di confezionamento, con una tolleranza del 5 % circa; b) le unità di confezionamento di sigari, sigaretti, tabacco da pipa o altri prodotti del tabacco da fumo ad eccezione delle sigarette e dei tabacchi da arrotolare, recano un'avvertenza specifica, compresa fra quelle riportate nell'allegato II, in modo da garantire l'alternanza effettiva di queste ultime; c) le unità di confezionamento dei prodotti del tabacco senza combustione recano l'avvertenza specifica seguente: "Provoca il cancro". Le avvertenze specifiche sono stampate o apposte in modo inamovibile nella o nelle lingue ufficiali del paese di commercializzazione finale sulle unità di confezionamento. » c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Gli Stati membri possono prevedere che le avvertenze di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis siano accompagnate dalla menzione dell'autorità che ne è l'autrice. » d) Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: « 5. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette l'avvertenza generale di cui al paragrafo 1, nonché l'avvertenza specifica di cui al paragrafo 2 bis, sono stampate o apposte in modo inamovibile. Ciascuna avvertenza deve in ogni lingua utilizzata coprire almeno l'1 % della superficie totale dell'unità di confezionamento. Essa deve comunque essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le avvertenze devono figurare in un punto apparente su fondo contrastante e non devono assolutamente essere nascoste, velate o separate da altre indicazioni o immagini. » 4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 La Commissione adegua al progresso tecnico, con la procedura prevista agli articoli 6 e 7, i metodi di misurazione e di verifica di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e, se del caso, le definizioni di cui all'articolo 2, punti 2 e 3. » 5) È inserito l'articolo seguente: « Articolo 8 bis Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei tabacchi per uso orale di cui all'articolo 2, punto 4. » 6) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo riportato in allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano alla stessa le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. La modifica della direttiva 89/622/CEE di cui all'articolo 1, punto 5 si applica al più tardi il 1o luglio 1992. Le modifiche della direttiva 89/622/CEE di cui all'articolo 1, punti 3, 4 e 6 si applicano al più tardi il 1o gennaio 1994. Tuttavia i prodotti che esistono a tale data e che non sono conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 4, paragrafi 2 bis, 3 e 5 della direttiva 89/622/CEE potranno essere commercializzati sino al 31 dicembre 1994. Articolo 3 1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi nazionali d'avvertenze previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera a) della direttiva 89/622/CEE per il tabacco da arrotolare. 2. Gli Stati membri che modificano successivamente al 31 dicembre 1993 i propri elenchi di avvertenze, di cui al paragrafo 1, notificano questa modifica, 18 mesi prima della sua applicazione, alla Commissione che la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo DE CARVALHO (1) GU n. C 29 del 5. 2. 1991, pag. 5 e GU n. C 260 del 5. 10. 1991, pag. 7. (2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 24 e GU n. C 94 del 13. 4. 1992. (3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 37. (4) GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19. (5) GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 1. ALLEGATO « ALLEGATO I Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, lettera a) A. Avvertenze che devono figurare obbligatoriamente sugli elenchi nazionali: 1. Il fumo provoca il cancro 2. Il fumo provoca malattie cardiovascolari B. Avvertenze tra le quali gli Stati membri possono scegliere: 1. Il fumo provoca malattie mortali 2. Il fumo uccide 3. Il fumo può uccidere 4. Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino 5. Proteggete i bambini: non fate loro respirare il vostro fumo 6. Il fumo nuoce alle persone che vi circondano 7. Smettere di fumare riduce i rischi di malattie gravi 8. Il fumo provoca il cancro, la bronchite cronica ed altre affezioni polmonari 9. Oltre . . . persone muoiono ogni anno in . . . (nome del paese) di cancro al polmone 10. Ogni anno . . . (numero dei cittadini di un paese) muoiono in incidenti stradali - . . . volte di più muoiono a causa del tabagismo 11. Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali 12. Il fumo accorcia la vita 13. Per essere in buona salute non fumate 14. Risparmiate: smettete di fumare 15. Il fumo dà luogo a dipendenze ALLEGATO II Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera b) 1. Il fumo provoca il cancro 2. Il fumo provoca malattie mortali 3. Il fumo nuoce alle persone che vi circondano 4. Il fumo provoca malattie cardiovascolari »