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Document 31992L0031
Council Directive 92/31/EEC of 28 April 1992 amending Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
Direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
Direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
GU L 126 del 12.5.1992, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2007; abrog. impl. da 32004L0108
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31989L0336 | cancellazione | articolo 10.3 | 25/05/1992 | |
Modifies | 31989L0336 | complemento | articolo 12.1 | 25/05/1992 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31992L0031R(01) | ||||
Implicitly repealed by | 32004L0108 | 20/07/2007 |
Direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 12/05/1992 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0040
DIRETTIVA 92/31/CEE DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 89/336/CEE (4) prevede un'armonizzazione totale in materia di compatibilità elettromagnetica; considerando che per garantire un'applicazione uniforme di detta direttiva è importante disporre di norme armonizzate e che tali norme non saranno disponibili alla data di applicazione della direttiva; considerando che la direttiva non ha previsto un periodo transitorio idoneo durante cui sia autorizzata l'immissione sul mercato degli apparecchi fabbricati in base alle normative nazionali ancora vigenti prima della data di applicazione della direttiva precitata; considerando che i fabbricanti devono disporre del tempo necessario per permettere l'immissione sul mercato degli apparecchi in stock; considerando che occorre modificare in conseguenza la direttiva 89/336/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 89/336/CEE è modificata nel modo seguente: 1) all'articolo 10, è soppresso il paragrafo 3; 2) all'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore sul loro territorio alla data del 30 giugno 1992. » Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Essi applicano queste disposizioni entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. C 126 del 21. 6. 1991, pag. 7. (2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 506 e GU n. C 94 del 13. 4. 1992. (3) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 91/263/CEE (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1).