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Document 31991L0338

Direttiva 91/338/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

GU L 186 del 12.7.1991, p. 59–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/338/oj

31991L0338

Direttiva 91/338/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 12/07/1991 pag. 0059 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0198


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1991 recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (91/338/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 (4) invita la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche concernenti un programma d'azione comunitaria contro l'inquinamento dell'ambiente causato dal cadmio; che è inoltre opportuno tutelare la salute umana e che è pertanto necessaria la realizzazione di una strategia globale che implichi in particolare la limitazione dell'uso del cadmio e l'incentivazione alla ricerca di prodotti di sostituzione;

considerando che le conoscenze e le tecniche in materia di sostanze di sostituzione evolvono e che è pertanto opportuno riesaminare sistematicamente la situazione in e funzione dei risultati degli studi scientifici e tecnici previsti dalla suddetta risoluzione;

considerando che il cloruro di polivinile (PVC) non può essere colorato con pigmenti a base di cadmio; che nell'attuale situazione tecnologica, per talune applicazioni particolari, è tuttora necessario l'uso di stabilizzanti a base di cadmio;

considerando che le limitazioni di utilizzazione o d'immissione sul mercato, già adottate da taluni Stati membri per quanto concerne le sostanze di cui trattasi o i preparati che le contengono, hanno un'incidenza diretta sull'attuazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 89/678/CEE (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Tuttavia le nuove disposizioni non sono applicabili ai prodotti contenenti cadmio già contemplati da altre disposizioni comunitarie.

Articolo 2

Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche in materia di sostituti meno pericolosi del cadmio e dei suoi composti, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, riesamina la situazione per la prima volta entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e, in seguito ad intervalli regolari, conformemente alla procedura prevista all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

(1) GU n. C 8 del 13. 1. 1990, pag. 8 e modifica trasmessa il 26 novembre 1990. (2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 92 e GU n. C 129 del 20. 5. 1991. (3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 1. (4) GU n. C 30 del 4. 2. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. (6) GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 24.

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti gli elementi seguenti:

« 24. Cadmio (CAS n. 7440-43-9)

e suoi composti 1.1. Non sono ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito: - cloruro di polivinile (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] - poliuretano (PUR) [3909 50] - polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10] (1) - acetato di cellulosa (CA) [3912 11] [3912 12] - acetobutirato di cellulosa (CAB) [3912 11] [3912 12] - resine epossidiche [3907 30] Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in massa del materiale plastico. 1.2. Le disposizioni del punto 1.1 sono applicabili anche a decorrere dal 31 dicembre 1995: a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono: - resina melammina - formaldeide (MF) [3909 20] - resina d'urea - formaldeide (UF) [3909 10] - poliesteri insaturi (UP) [3907 91] - tereftalato di polietilene (PET) [3907 60] - tereftalato di polibutilene (PBT) - polistirene cristallo/standard [3903 11] [3903 19] (1) - metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA) - polietilene reticolato (VPE) - polistirene antiurto - polipropilene (PP) [3902 10] b) alle pitture [3208] [3209] Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1 % in massa. 1.3. Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza. 2.1. Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile: - materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi) [3923 29 10]

[3920 41] [3920 42] - articoli da ufficio e articoli scolastici [3926 10] - guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili [3926 30] - vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) [3926 20] - rivestimenti di pavimenti e di muri [3918 10] - tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati [5903 10] - cuoi sintetici [4202] (1) - dischi (musica) [8524 10] - tubazioni e raccordi [3917 23] - porte girevoli ("tipo saloon") - veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria) - rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria - guaine per cavi elettrici

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in massa del polimero. Queste disposizioni entrano in vigore il 30 giugno 1994. 2.2. Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza. 3. Ai sensi della presente direttiva, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica. 3.1. Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti: a) nelle attrezzature e nelle macchine per: - la produzione di alimenti [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] - l'agricoltura [8419 31] (1) [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] - la refrigerazione e il congelamento [8418] - la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443] b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione: - degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] - dell'arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] (1) [9403] [9404] - degli impianti sanitari [7324] - del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415] Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché dei prodotti manufatti dei settori di cui alla lettera b).

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

3.2. Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anche applicabili a decorrere dal 30 giugno 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodotti impiegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché ai prodotti manufatti dei settori di cui alla seguente lettera b): a) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione: - della carta e del cartone [8419 32] [8439] [8441] - di prodotti tessili e dell'abbigliamento [8444] (1) [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] b) le attrezzature e macchine per la produzione: - di apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] (1) - dei veicoli stradali e agricoli [capitolo 87] - dei treni [capitolo 86] - delle navi [capitolo 89] 3.3. Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili: - ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, "offshore" e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni; - ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati. »

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

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