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Document 31990L0423

    Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi

    GU L 224 del 18.8.1990, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2016; abrogato da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/423/oj

    31990L0423

    Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18/08/1990 pag. 0013 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0129
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0129


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (90/423/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 85/511/CEE (4) ha stabilito misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

    considerando che, nell'ottica del completamento del mercato interno entro il 1g gennaio 1993, occorre modificare le misure già prese a livello comunitario per lottare contro l'afta epizootica nella Comunità; che è essenziale attuare una politica uniforme in tutta la Comunità;

    considerando che da uno studio della Commissione sulla lotta contro l'afta epizootica risulta che una politica comunitaria di non vaccinazione sarebbe preferibile ad una politica di vaccinazione; che, secondo le conclusioni raggiunte, esistono pericoli sia nella manipolazione di virus in laboratorio, in quanto potrebbero venirne infettati animali locali sensibili alla malattia, sia nell'impiego del vaccino, qualora i procedimenti di inattivazione non fossero sufficienti a garantirne l'innocuità;

    considerando che, dallo studio della Commissione in materia di vaccinazione, è emersa con chiarezza la necessità di abolire ufficialmente la vaccinazione contro l'afta epizootica a partire da una certa data e che questa abolizione dovrebbe essere assortita da una politica di abbattimento e distruzione totale degli animali infetti;

    considerando che la decisione 88/397/CEE della Commissione, del 12 luglio 1988, che coordina le disposizioni adottate degli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio (5), ha già previsto

    un complesso minimo di regole da osservare in tutti gli Stati membri, quando è concessa la deroga alla distruzione totale del bestiame in un'azienda infetta;

    considerando che in situazioni estreme, in cui un'epizoozia minacci di propagarsi, può rendersi necessario il ricorso a una vaccinazione d'emergenza; che si devono stabilire le condizioni cui dovrà rispondere, in tal caso, detta vaccinazione;

    considerando che l'adozione di una politica comunitaria uniforme in materia di lotta contro l'afta epizootica implica l'adattamento delle regole in materia di scambi intracomunitari di animali vivi e delle importazioni dai paesi terzi di animali vivi e di taluni prodotti animali;

    considerando che disposizioni distinte devono istituire un regime di sostegno finanziario da erogare agli Stati membri affinché possano far fronte alle spese connesse con la macellazione, la distruzione del bestiame ed altre misure d'emergenza;

    considerando che l'applicazione delle nuove misure deve essere tenuta sotto controllo dalla Commissione che presenterà ogni anno al Consiglio una relazione sull'attuazione delle stesse,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 85/511/CEE è modificata come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 1

    La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di apparizione di focolai di afta epizootica, indipendentemente dal tipo di virus in causa.»

    2) All'articolo 5:

    a) al punto 2) sono soppresse la frase introduttiva della lettera a) «a) negli Stati membri o nelle regioni in cui la vaccinazione è vietata» e la totalità della lettera b);

    b) al punto 3) i termini «non si applica» sono sostituiti da «può non applicarsi».

    3) All'articolo 6:

    a) al paragrafo 1, primo comma, le parole «articolo 5, punto 2, lettera a) primo e secondo trattino e lettera b) i)» sono sostituite da «articolo 5, punto 2, primo e secondo trattino»;

    b)

    al paragrafo 1, secondo comma sono soppresse le parole «lettera a)»;

    c)

    il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. In caso di ricorso al paragrafo 1, gli Stati membri applicano le misure specificate nella decisione 88/397/CEE della Commissione (*).

    (*) GU n. L 189 del 20. 7. 1988, pag. 25.»

    4) All'articolo 9:

    a) il testo del paragrafo 1, ultima frase è sostituito dal testo seguente:

    «La delimitazione delle zone deve tener conto delle barriere naturali, degli strumenti di controllo e dei progressi tecnologici che consentono di prevedere l'eventuale dispersione del virus nell'aria o per qualsiasi altra via, e dovrà essere riveduta, se del caso, tenendo conto di questi elementi»;

    b) il testo del paragrafo 2, primo trattino, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    «- si deve provvedere al censimento di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili,

    «- queste aziende sottoposte a censimento devono essere periodicamente oggetto di ispezione veterinaria,».

    5) All'articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo trattino, la parola «allegato» è sostituita da «allegato B».

    6) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 13

    1. Gli Stati membri provvedono affinché:

    - sia vietato l'impiego di vaccini antiaftosi,

    - la manipolazione dei virus dell'afta a fini di ricerca, diagnostica e/o fabbricazione di vaccini sia effettuata solo negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti enumerati negli elenchi figuranti negli allegati A e B,

    - il deposito, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini all'interno del territorio della Comunità siano effettuate sotto un controllo ufficiale,

    - gli stabilimenti e laboratori di cui al secondo trattino siano riconosciuti solo se soddisfano le norme minime raccomandate dalla FAO per i laboratori che lavorano su virus dell'afta in vitro ed in vivo.

    2. Taluni esperti veterinari della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, effettuano controlli mediante sondaggi per

    verificare se i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e nei laboratori di cui agli allegati A e B siano conformi alle norme minime della FAO.

    La Commissione procede almeno una volta all'anno ai detti controlli, il primo controllo deve aver luogo anteriormente al 1g gennaio 1992, e presenta, anche prima di tale data, una relazione al comitato veterinario permanente. L'elenco degli stabilimenti e dei laboratori di cui agli allegati A e B potrà essere riveduto sulla scorta di questi controlli effettuati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17, entro il 31 dicembre 1991. Questo elenco sarà aggiornato regolarmente secondo la stessa procedura.

    Secondo la stessa procedura può essere decisa l'adozione di un codice uniforme di buone prassi per i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e nei laboratori di cui agli allegati A e B.

    3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 concernenti l'impiego del vaccino antiaftoso, può essere deciso di effettuare una vaccinazione d'emergenza secondo modalità tecniche che garantiscano la totale immunità degli animali se sia stata confermata la presenza di afta epizootica ed essa minacci di propagarsi. In tal caso, le misure da prendere riguardano in particolare gli elementi seguenti:

    - limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione d'emergenza;

    - specie e età degli animali da vaccinare;

    - durata della campagna di vaccinazione;

    - regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali vaccinati ed ai loro prodotti;

    - identificazione e registrazione particolari degli animali vaccinati;

    - altri aspetti relativi alla situazione di emergenza.

    La decisione di effettuare una vaccinazione d'emergenza viene presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 16, in collaborazione con lo Stato membro interessato. Tale decisione tiene conto in particolare del grado di concentrazione degli animali in determinate regioni e della necessità di proteggere razze specifiche.

    Tuttavia, in deroga al primo comma, la decisione di effettuare una vaccinazione di emergenza intorno ad un focolaio può essere presa dallo Stato membro interessato, previa notifica alla Commissione, purché non siano compromessi gli interessi fondamentali della Comunità. Questa decisione verrà immediatamente riesaminata nell'ambito del comitato veterinario permanente, secondo la procedura prevista all'articolo 16.»

    7) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 14

    1. In attesa che siano costituite riserve communitarie di vaccini antiaftosi, gli Stati membri sono

    autorizzati a costituire riserve di antigeni in uno degli stabilimenti che figurano negli allegati.

    Ai fini dell'applicazione del primo comma saranno conclusi contratti tra la Commissione ed i responsabili degli stabilimenti designati dagli Stati membri; questi contratti dovranno specificare, tra l'altro, i quantitativi delle dosi di antigeni necessari se si tiene conto della valutazione dei bisogni nell'ambito dei piani previsti all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/423/CEE (*) per un massimo di dieci sierotipi.

    Al termine di questo periodo transitorio gli Stati membri sono autorizzati, sotto il controllo della Comunità, a designare gli stabilimenti per il confezionamento e l'immagazzinamento di vaccini per uso immediato per le vaccinazioni d'emergenza.

    2. Anteriormente al 1g aprile 1991, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, designa un istituto specializzato, incaricato di effettuare i controlli dei vaccini e dell'immunità crociata e ne fissa le attribuzioni.

    3. Anteriormente al 1g aprile 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte sulle norme relative al condizionamento, alla produzione, alla distribuzione ed allo stato delle scorte di vaccini antiaftosi nella Comunità, nonché proposte relative alla costituzione di almeno due riserve comunitarie di vaccini antiaftosi.

    (*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.»

    8) L'articolo 15 è soppresso.

    9) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 18

    Il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione sull'applicazione della presente direttiva, se del caso accompagnata da proposte, riesamina la situazione entro due anni dall'adozione della direttiva 90/423/CEE (*).

    (*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.»

    10) È aggiunto un allegato A il cui testo figura in allegato alla presente direttiva. L'attuale allegato «Laboratori nazionali di afta epizootica» diventa l'allegato B.

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 4 bis della direttiva 64/432/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 90/662/CEE (7), è modificato nel modo seguente:

    1) Nel primo comma, punto 1):

    iii) alla seconda riga, si deve leggere «vaccinazione da almeno dodici mesi e . . .»

    iii) il testo della frase introduttiva della lettera B è sostituito dal testo seguente:

    «B. qualora l'animale provenga da uno Stato membro che negli ultimi dodici mesi abbia praticato la vaccinazione profilattica o abbia effettuato in circostanze eccezionali la vaccinazione d'emergenza nel proprio territorio:»

    iii) alla fine della lettera B e alla fine del primo comma, punto 2) è aggiunto il comma seguente:

    «In questo caso, le garanzie precitate possono essere richieste per un periodo di dodici mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione di emergenza.»

    2) Il testo del primo comma, punto 2), parte introduttiva è sostituito dal testo seguente:

    «2) gli Stati membri che praticano eccezionalmente la vaccinazione di emergenza nella totalità del proprio territorio e che ammettono la presenza nel proprio territorio di animali vaccinati subordinano l'introduzione nel proprio territorio degli animali vivi della specie bovina:»

    3) Prima dell'ultimo comma è inserito il comma seguente:

    «Qualora uno Stato membro sia autorizzato conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE (*), modificata dalla direttiva 90/423/CEE (**), a praticare la vaccinazione d'emergenza in una parte limitata del proprio territorio, non è pregiudicato lo statuto della parte restante del territorio purché siano effettive durante dodici mesi dopo la fine delle operazioni di vaccinazione le misure di immobilizzazione degli animali vaccinati.

    *(*) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

    (**) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13».

    Articolo 3

    La direttiva 72/462/CEE (8), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (9), è modificata nel modo seguente:

    1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 6

    1. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva soltanto in provenienza da paesi terzi:

    a) indenni dalle seguenti malattie nei cui confronti gli animali sono ricettivi:

    - da dodici mesi, da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale ovina, da peste suina africana e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

    - da sei mesi, da stomatite vescicolare contagiosa;

    b) in cui non si sia proceduto da dodici mesi a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a), primo trattino, e nei cui confronti questi animali sono ricettivi.

    2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel proprio territorio di animali appartenenti ad una specie sensibile all'afta epizootica provenienti dal territorio

    di un paese terzo solo se soddisfano le condizioni seguenti:

    1) qualora gli animali provengano da un paese terzo indenne da afta epizootica da almeno due anni, il quale non pratichi la vaccinazione da almeno dodici mesi e non autorizzi l'ingresso nel proprio territorio di animali che sono stati vaccinati nel corso degli ultimi dodici mesi, una garanzia da cui risulti che essi non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

    2) qualora gli animali provengano da un paese terzo indenne da afta epizootica da almeno due anni, il quale pratichi la vaccinazione e autorizzi l'ingresso nel proprio territorio di animali vaccinati:

    a) una garanzia secondo cui gli animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

    b) una garanzia secondo cui i bovini hanno presentato una reazione negativa ad una prova di ricerca del virus dell'afta epizootica praticata secondo il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto "Probang test");

    c)

    una garanzia secondo cui gli animali hanno presentato una reazione negativa a un test sierologico praticato per accertare la presenza di anticorpi dell'afta epizootica;

    d)

    una garanzia secondo cui gli animali sono stati isolati nel paese di esportazione in una stazione di quarantena per quattordici giorni sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale. A questo proposito, nessun animale introdotto nella stazione di quarantena deve essere stato vaccinato contro l'afta epizootica nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo;

    e)

    quarantena per un periodo di ventuno giorni;

    3) qualora gli animali provengano da un paese terzo non indenne da afta epizootica da almeno due anni:

    a)

    le garanzie di cui al punto 2);

    b)

    garanzie supplementari da definire secondo la procedura stabilita all'articolo 30.

    Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un paese terzo può conservare la propria qualifica di paese indenne da afta epizootica da almeno due anni anche nel caso in cui siano stati accertati focolai della malattia in una parte limitata del territorio nazionale, a condizione che essi siano stati eradicati entro un termine inferiore a tre mesi.

    3. Sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29:

    a) fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, un elenco dei paesi terzi che sono autorizzati ad esportare animali verso la Comunità e che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2,

    b) un elenco delle stazioni di quarantena a partire da cui tali paesi possono esportare animali verso la Comunità, e

    c) le eventuali garanzie supplementari che ciascuno di tali paesi può richiedere.»

    2) Il testo dell'articolo 14 è modificato come segue:

    1) al paragrafo 2 lettera a), sono soppresse la parole «afta epizootica da virus esotico»;

    2) è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1:

    a) l'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi in cui:

    - l'afta epizootica (virus A, O, C) è allo stato endemico

    - non è in uso l'abbattimento sistematico in caso di apparizione di un focolaio di afta epizootica

    - è praticata la vaccinazione

    è autorizzata soltanto alle condizioni seguenti:

    ii) il paese terzo o una regione di esso ha fatto oggetto di approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 29;

    ii)

    le carni sono state sottoposte alla maturazione, al controllo del pH, al disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche.

    L'importazione di interiora destinate al consumo umano è sottoposta a restrizioni in base al parere degli esperti scientifici autorizzati. Sono possibili condizioni speciali applicabili alle interiora destinate all'industria farmaceutica ed alla produzione di alimenti per animali domestici. Tali restrizioni e condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    b) L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi in cui è in uso la vaccinazione contro i virus SAT o ASIA 1 dell'afta epizootica è autorizzata soltanto alle condizioni seguenti:

    iii) il paese terzo ha regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione e non si sono verificati casi di afta epizootica da dodici mesi; tali regioni saranno approvate secondo la procedura di cui all'articolo 29;

    iii) le carni sono state sottoposte a maturazione, a disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche e non sono state importate nelle tre settimane successive alla macellazione;

    iii) non è autorizzata l'importazione di interiora da tali paesi.

    c)

    L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi:

    - in cui è praticata la vaccinazione e

    - che sono indenni da afta epizootica da dodici mesi,

    è autorizzata in condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    d)

    L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi:

    - in cui non viene effettuata la vaccinazione in massa e

    - che sono stati dichiarati indenni da afta epizootica,

    è autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 29, conformemente alle norme applicabili per il commercio intracomunitario.

    Saranno stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29 norme complementari che possono essere applicate ai paesi di cui al primo comma, lattere a) e b).»

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri che praticano la vaccinazione profilattica sull'intero proprio territorio o su una parte di esso rinunciano alla vaccinazione entro il 1g gennaio 1992 e proibiscono, a decorrere dalla data in cui pongono fine alla vaccinazione, l'introduzione di animali vaccinati sul proprio territorio.

    2. Tuttavia il paragrafo 1 prende effetto alla data di applicazione delle decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE e all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE per quanto riguarda gli animali vivi e i prodotti di origine animale che possono essere colpiti dall'afta epizootica.

    3. Se le decisioni di cui al paragrafo 2 non sono adottate entro il 30 giugno 1991 la Commissione presenterà le proposte necessarie.

    Articolo 5

    1. Ogni Stato membro elabora un piano di allarme specificando le misure nazionali da attuare in caso di insorgenza di un focolaio di afta epizootica.

    Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti, all'attrezzatura, al personale ed a tutti i materiali appropriati, necessari per un'eliminazione rapida ed efficace del focolaio. Si dovranno precisare i bisogni in vaccini di cui lo Stato membro in questione ritiene dover disporre nel caso in cui sia stabilita di nuovo la vaccinazione d'emergenza.

    2. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE, la Commissione, anteriormente al 31 dicembre 1990, stabilisce i criteri da seguire per l'elaborazione dei piani.

    3. I piani elaborati nell'osservanza dei criteri previsti al paragrafo 2 vengono presentati alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 1991.

    4. La Commissione esamina i piani per stabilire se essi consentano di raggiungere l'obiettivo prefisso e suggerisce allo Stato membro di procedere agli eventuali emendamenti

    necessari, in particolare per motivi di compatibilità con quelli degli altri Stati membri.

    La Commissione approva i piani eventualmente modificati secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE.

    I piani possono essere ulteriormente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tenere conto degli sviluppi della situazione.

    5. Secondo la procedura prevista all'articolo 6 della direttiva 82/894/CEE, la Commissione, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della stessa, può istituire un sistema di allarme rapido che consenta di segnalare alla Commissione ed agli Stati membri l'insorgenza di un focolaio di afta epizootica.

    Articolo 6

    Per tener conto di eventuali difficoltà, in particolare nel caso di ricorso all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE, che possano derivare dai passaggi dal regime esistente prima dell'applicazione della presente direttiva in uno o più Stati membri a quello istituito dalla presente direttiva ovvero qualora l'esecuzione dei piani previsti all'articolo 5 lo renda necessario, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE, adottare le misure appropriate per un periodo massimo di due anni. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, lettera a) della direttiva 64/432/CEE, sono adottate anteriormente al 1g gennaio 1991 misure per il movimento di animali che non siano stati vaccinati durante gli ultimi 12 mesi.

    Articolo 7

    La Commissione presenta anteriormente al 1g gennaio 1992 una relazione sulla struttura dei servizi veterinari nella Comunità.

    Articolo 8

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1g gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. O'KENNEDY

    (1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 84.

    (2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 179.

    (3) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 44.

    (4) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

    (5) GU n. L 189 del 20. 7. 1988, pag. 25.(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    (7) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.(8) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (9) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

    ALLEGATO «ALLEGATO A

    Stati membri

    Stabilimenti di produzione

    pubblici

    privati

    Belgio

    Uccle

    -

    Danimarca

    Lindholm

    -

    Germania

    -

    Cooper

    Behringwerke

    Bayer

    Grecia

    Atene

    -

    Francia

    LCRV Alfort

    Rhône-Mérieux

    Irlanda

    -

    -

    Italia

    Brescia

    Padova

    Perugia

    -

    Lussemburgo

    -

    -

    Paesi Bassi

    Lelystad

    -

    Portogallo

    -

    -

    Spagna

    Madrid

    Cooper

    Hipra

    Sabrino

    Regno Unito

    -

    Cooper»

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