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Document 31989R4060

Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili

GU L 390 del 30.12.1989, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2008; abrogato da 32008R1100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/4060/oj

31989R4060

Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili

Gazzetta ufficiale n. L 390 del 30/12/1989 pag. 0018 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0196
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0196


REGOLAMENTO (CEE) N. 4060/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'attuazione della libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti prevista dal trattato e che, pertanto, la politica comune dei trasporti ha lo scopo di incrementare la scorrevolezza della circolazione dei diversi mezzi di trasporto all'interno della Comunità;

considerando che la Comunità è impegnata ad adottare, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato:

considerando che, secondo il programma del «Libro bianco» della Commissione, questa deve presentare al Consiglio una proposta intesa ad abolire i controlli e le formalità alle frontiere riguardanti i mezzi di trasporto e i corrispondenti documenti;

considerando che, in base alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di trasporti su strada e per vie navigabili, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche ed ispezioni riguardanti le caratteristiche tecniche, le autorizzazioni ed altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le navi e che tali controlli, verifiche ed ispezioni continuano ad essere giustificati, in generale, dalla finalità di evitare perturbazioni nell'organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione su strada e per vie navigabili;

considerando che, a norma delle disposizioni comunitarie vigenti, gli Stati membri sono liberi d'organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed ispezioni nei luoghi da essi prescelti, ma che in pratica vi procedono di solito alle rispettive frontiere;

considerando che detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia su tutto il territorio degli Stati membri interessati e che pertanto il varco della frontiera non deve costituire il pretesto per l'esecuzione di dette operazioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in uno Stato membro.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) frontiera: una frontiera interna alla Comunità, o una frontiera esterna, qualora il trasporto tra Stati membri comporti l'attraversamento di un paese terzo;

b)

controllo: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità che siano espletati alle frontiere degli Stati membri dalle autorità nazionali e che comportino un'interruzione o una limitazione della libera circolazione dei veicoli o navi interessati.

Articolo 3

I controlli che sono previsti nell'allegato e che sono effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri non sono più effettuati a titolo di controllo alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1g luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(1) GU n. C 58 del 7. 3. 1989, pag. 7.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 55.

(3) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 24.

ALLEGATO PARTE I NORMATIVA COMUNITARIA

Direttive

a) Articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 86/364/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (;), la quale prevede che i veicoli possano essere sottoposti a controlli per sondaggio, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi, e a controlli solo in caso di sospetto di non conformità alla direttiva 85/3/CEE ($), modificata da ultimo dalla direttiva 89/461/CEE (=), e dalla direttiva 88/218/CEE (%) che modifica la direttiva 85/3/CEE, la quale si riferisce ad una serie di disposizioni che stabiliscono i controlli delle attrezzature dei veicoli frigoriferi a refrigerazione meccanica.

b)

Articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (& ), modificata dalla direttiva 88/449/CEE ((), la quale stabilisce che ciascuno Stato membro riconosca la prova che un veicolo ha superato un controllo tecnico in un altro Stato membro; tale riconoscimento significa che la verifica da parte delle autorità nazionali può effettuarsi in qualsiasi punto del loro territorio.

c)

Articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ()), il quale stabilisce che la conformità alla direttiva è comprovata dall'obbligo che il contratto relativo al noleggio e il contratto di lavoro del conducente si trovino a bordo del veicolo noleggiato.

d)

Articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri (·), modificata dalle direttive 83/572/CEE (§) e 85/505/CEE (;*), la quale prevede che le autorizzazioni bilaterali o altre autorizzazioni debbano trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite ad ogni richiesta degli agenti nazionali addetti al controllo.

e)

Articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (;;), modificata dalla direttiva 78/1016/CEE (;$), la quale stabilisce che le autorità nazionali possano esigere che siano esibiti gli attestati di navigabilità, i certificati o le autorizzazioni.

f)

Articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (;³), la quale stabilisce che gli Stati membri possano, in qualsiasi momento, controllare che a bordo di una nave si trovi un certificato valido ai sensi della direttiva.

Regolamenti

a) Articoli 9 e 10 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (;%), il quale permette agli agenti incaricati del controllo di verificare e controllare i certificati e i documenti previsti nel regolamento stesso e stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione (;¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 2485/82 (;() (certificato per il trasporto di lavoratori con autobus e libretto di fogli di viaggio per servizi occasionali).

¹(;) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48.

¹($) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

¹(=) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 7.

¹(%) GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 48.

¹(& ) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.

¹(() GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 10.

¹()) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72.

¹(·) GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469/65.

¹(§) GU n. L 322 del 28. 11. 1983, pag. 33.

(;*) GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 27.

(;;) GU n. L 21 del 29. 1. 1976, pag. 10.

(;$) GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 31.

(;³) GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

(;%) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

(;¹) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.

(;() GU n. L 265 del 15. 9. 1982, pag. 5.

b)

Articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2778/78 ($), il quale prevede che l'autorizzazione, l'elenco nominativo dei viaggiatori e il titolo di trasporto, quali definiti nel regolamento stesso e stabiliti nel regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione (=), debbano trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

c)

Articolo 17

del regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri (%), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/78 (& ), il quale stabilisce che l'autorizzazione prevista all'articolo 3 del suddetto regolamento e stabilita dal regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione debba trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

d)

Articolo 17

del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ((), la quale autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo onde verificare che siano soddisfatte le disposizioni del regolamento.

e)

Articolo 19

del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ()), il quale lascia agli Stati membri il compito di adottare disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo onde accertare la conformità degli apparecchi alle disposizioni del regolamento.

f)

Articolo 2

del regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri (·), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1841/88 (§), il quale prevede che l'autorizzazione comunitaria debba essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

PARTE II NORMATIVA NAZIONALE

Controlli relativi alle patenti di guida dei conducenti di veicoli, per il trasporto di merci e di viaggiatori.

(;) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.

($) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 4.

(=) GU n. L 134 del 12. 6. 1972, pag. 1.

(%) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

(& ) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 1.

(() GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

()) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(·) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

(§) GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.

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